Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2004, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI GA, RI RC e RI TA - nella qualità di eredi di NO AR CA, - rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabrizio Paoletti e Maurizio Paganelli, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma alla via Sant'Alberto Magno 9, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 16078 del 5 maggio 2001 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 92640/99).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 ottobre 2003 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Maurizio Paganelli;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per "il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza".
RITENUTO
che con sentenza del 5 maggio 2001 il Tribunale di Roma (quale Giudice del lavoro di secondo grado) ha confermato la decisione con la quale il Pretore-Giudice del Lavoro di Roma aveva rigettato il ricorso proposto contro il Ministero dell'Interno da MA LA RB inteso ad ottenere la declaratoria del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex legge n. 18/1980 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda presentata in sede amministrativa;
che contro questa sentenza i summenzionati eredi di MA LA RB - deceduta nelle more del giudizio - hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi e sostenuto da memoria ex art. 378 c.p.c., mentre il Ministero dell'Interno resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che, nella specie, la retrodatazione della prestazione assistenziale è stata chiesta dall'originaria ricorrente sul presupposto erroneo di una decorrenza automaticamente collegata alla data di presentazione della domanda in sede amministrativa e non invece a quella di accertamento dei relativi requisiti sanitari: per cui si appalesa corretta - come rilevato nelle conclusioni del P.M. ex art. 375 (quarto comma) cod. proc. civ. - l'applicazione dell'art. 3 della legge n. 18/1980 così come operata dal Tribunale di Roma nella sentenza impugnata e, quindi, manifestamente infondata la censura di violazione della cennata norma sollevata dai ricorrenti con il primo motivo di ricorso;
che parimenti manifestamente infondato appare il secondo motivo di ricorso - con cui sono stati denunciati vizi di motivazione della sentenza sotto forma della mancata disposizione in sede di giudizio di appello di consulenza tecnica di ufficio (nel cui contesto si sarebbe potuto procedere ad una collocazione nel tempo dei requisiti sanitari "mirata" sulla richiesta di retrodatazione), in quanto - come pure rilevato dal P.M. - il giudice di appello non era tenuto a disporre ex officio una c.t.u. in presenza di un gravame che chiedeva la conferma dell'istanza rigettata (che mirava al riconoscimento dell'"automatica" retrodatazione dell'indennità di accompagnamento al momento della domanda in sede amministrativa sul semplice accoglimento della medesima e senza tener conto del momento d'insorgenza dei relativi requisiti sanitari);
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato per manifesta infondatezza, mentre non sussistono le condizioni ex art. 152 "disp. att." c.p.c. per una pronunzia - a favore dell'intimato Ministero - di rimborso delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004