Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 luglio 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 marzo 1999 |
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Versioni del testo
- Art. 1. Programma nazionale di ricerche in Antartide
Al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1 dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto all'articolo IX, paragrafo 2, del trattato stesso, e' autorizzato per il periodo 1985-1991 un programma di ricerche scientifiche e tecnologiche.
NOTE
Note all' art. 1:
- La legge 29 novembre 1980, n. 963 , reca adesione al trattato sull'Antartide firmato a Washington il 1 dicembre 1959, e sua esecuzione.
- Il testo dell'articolo IX, paragrafo 2, del trattato sull'Antartide e' il seguente:
"2. Ciascuna Parte contraente che sia divenuta Parte del presente trattato mediante adesione in base all'articolo XIII avra' diritto a nominare rappresentanti a partecipare alle riunioni di cui al paragrafo I del presente articolo, per tutto il tempo in cui tale Parte contraente dimostri il proprio interesse nell'Antartide conducendo sostanziali attivita' di ricerca scientifica in tale territorio, quali la creazione di una stazione scientifica o l'invio di una spedizione scientifica". - Art. 2. Compiti del Ministro per il coordinamento delle iniziative
per la ricerca scientifica e tecnologica
Al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, fatte salve le competenze del Ministro degli affari esteri per gli adempimenti di carattere internazionale previsti dal trattato sull'Antartide, sono affidati i compiti di:
1) formulare il programma di cui al precedente articolo 1, avvalendosi a tal fine della commissione di cui al successivo articolo 4;
2) presentare al CIPE, per l'approvazione, il programma di cui al precedente articolo 1, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 3;
3) approvare i programmi esecutivi annuali predisposti, in collaborazione con la commissione di cui all'articolo 4, dagli enti di cui all'articolo 6, responsabili dell'attuazione del programma;
4) vigilare sull'attuazione del programma nazionale di ricerche in Antartide, nel rispetto delle norme previste dal trattato sull'Antartide;
5) presentare, entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione al CIPE e al Parlamento sullo stato di avanzamento del programma. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 7 agosto 1997, n. 266 , come modificata dal D.LGS. 30 gennaio 1999, n. 36 , ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4, nonche' 6, comma 5, della legge 10 giugno 1985, n. 284 ". - Art. 3. Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide 1. E' istituito presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica il Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide con i compiti di:
1) esprimere pareri sul programma nazionale e sui relativi programmi esecutivi;
2) esprimere il proprio parere ai fini dell'autorizzazione e del controllo di tutte le iniziative nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma;
3) formulare proposte ed esprimere pareri ai fini del coordinamento del programma nazionale con i programmi di ricerca degli altri Paesi che operano in Antartide;
4) indicare criteri per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo III del trattato sull'Antartide.
2. Il comitato e' costituito con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ed e' composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni:
a) Ministero degli affari esteri;
b) Ministero del bilancio e della programmazione economica;
c) Ministero del tesoro;
d) Ministero della difesa;
e) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) Ministero della marina mercantile;
g) Ministero delle partecipazioni statali;
h) Ministero della sanita';
i) Ministero dell'ambiente;
l) Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. Del Comitato fanno altresi' parte il vice presidente della Commissione scientifica nazionale per l'Antartide e il responsabile dell'attuazione del programma nominato dall'ENEA.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni statali, di volta in volta interessate, nonche' esperti designati dagli enti che partecipano al programma. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 7 agosto 1997, n. 266 , come modificata dal D.LGS. 30 gennaio 1999, n. 36 , ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4, nonche' 6, comma 5, della legge 10 giugno 1985, n. 284 ".