Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12546
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Sentenza 27 agosto 2003

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Ai fini della differenziazione tra il contratto di appalto e di somministrazione - rilevante rispetto all'azione volta al riconoscimento della responsabilità solidale ex art. 3, legge n. 1369 del 1960, essendo le conseguenze previste da detto articolo circoscritte solo all'appalto - il criterio distintivo da adottare si fonda sul principio secondo cui, nel caso di prestazione continuativa di servizi anziché di cose, si ha contratto di appalto; invece, si ha somministrazione nel caso in cui le cose da somministrare in via continuativa debbano essere prodotte dal somministrante; inoltre, quando l'attività di fare è strumentale rispetto all'erogazione, si resta nell'ambito della somministrazione, se, invece, è prevalente il lavoro prestato, si ha appalto.

La domanda volta all'accertamento della violazione del divieto di interposizione di manodopera, ex art. 1, legge n. 1369 del 1960, e la domanda volta al riconoscimento della responsabilità solidale, ex art. 3, della medesima legge, differiscono tra loro quanto ai presupposti di fatto ed alle conseguenze giuridiche, sicché la domanda relativa all'accertamento della violazione del divieto di cui all'art. 1 cit. non può ritenersi compresa in quella di riconoscimento della responsabilità solidale di cui all'art. 3 suddetto, e viceversa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12546
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12546
    Data del deposito : 27 agosto 2003

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