Sentenza 27 agosto 2003
Massime • 2
Ai fini della differenziazione tra il contratto di appalto e di somministrazione - rilevante rispetto all'azione volta al riconoscimento della responsabilità solidale ex art. 3, legge n. 1369 del 1960, essendo le conseguenze previste da detto articolo circoscritte solo all'appalto - il criterio distintivo da adottare si fonda sul principio secondo cui, nel caso di prestazione continuativa di servizi anziché di cose, si ha contratto di appalto; invece, si ha somministrazione nel caso in cui le cose da somministrare in via continuativa debbano essere prodotte dal somministrante; inoltre, quando l'attività di fare è strumentale rispetto all'erogazione, si resta nell'ambito della somministrazione, se, invece, è prevalente il lavoro prestato, si ha appalto.
La domanda volta all'accertamento della violazione del divieto di interposizione di manodopera, ex art. 1, legge n. 1369 del 1960, e la domanda volta al riconoscimento della responsabilità solidale, ex art. 3, della medesima legge, differiscono tra loro quanto ai presupposti di fatto ed alle conseguenze giuridiche, sicché la domanda relativa all'accertamento della violazione del divieto di cui all'art. 1 cit. non può ritenersi compresa in quella di riconoscimento della responsabilità solidale di cui all'art. 3 suddetto, e viceversa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12546 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FINENDA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. DEPRETIS 60, presso lo studio dell'avvocato ILARIA TESSIER, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO CIMINELLI, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CANTARINI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 3549/00 del Tribunale di GENOVA, depositata il 11/10/00 - R.G.N. 10686/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 13 luglio-11 ottobre 2000 il Tribunale di Genova rigettava l'appello proposto dalla s.r.l. NE B avverso la decisione del locale Pretore del 10 febbraio-30 aprile 1999 che aveva dichiarato la società tenuta in solido con la AT TA al pagamento dei contributi da questa dovuti per gli addetti alla vendita della carne nel centro commerciale di Genova via Piacenza.
I giudici di appello osservavano che la domanda proposta dalla s.r.l. NE B riguardava non solo l'accertamento negativo della interposizione di manodopera per il personale del centro commerciale di cui sopra, ma anche l'insussistenza della ipotesi di solidarietà di cui all'art. 3 della legge n.1360 del 1960 nei confronti della NE B.
Doveva pertanto escludersi che si vertesse in ipotesi di litisconsorzio necessario con il preteso appaltatore AT TA.
Con il ricorso introduttivo, la società NE B aveva premesso di gestire direttamente centri commerciali con proprio personale dipendente. Nel centro commerciale di Genova, via Piacenza, tuttavia, il banco carni era gestito dalla AT TA in forza di contratto di somministrazione. In base agli accordi intercorsi, al personale del banco carni doveva provvedere la TA, proprietaria dei banconi e degli accessori. Quanto al personale dipendente, l'INPS aveva aperto un procedimento ipotizzando un caso di intermediazione di manodopera in quanto detto personale risultava formalmente dipendente di altra cooperativa, AT Service.
Nel merito, il Tribunale di Genova concordava con quanto già ritenuto dal Pretore e cioè che nel caso di specie non si verteva in tema di somministrazione, ma piuttosto di appalto "la cooperativa TA non si limitava, infatti, alla fornitura periodica di carne alla NE, ma svolgeva un servizio all'interno del supermercato di quest'ultima, servizio costituito dalla gestione, con propri mezzi e personale, del banco carni".
La cooperativa TA riconosceva un 4% del prezzo incassato dalla vendita della carne alla NE B a titolo di parziale rimborso spese relative a gestione della struttura presso cui avveniva la vendita.
Esaminando, quindi, le obiezioni della società appellante in ordine all'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 3 della legge n.1369 del 1960, mancando il requisito del servizio da svolgersi all'interno della azienda della NE B, il Tribunale rilevava che la vendita della carne eseguita all'interno del supermercato rappresentava indubbiamente un servizio avente carattere di accessorietà rispetto all'attività di impresa del committente, tale da rientrare - pertanto - nella previsione della norma in esame.
Riguardo all'eccezione di decadenza, per non avere l'Istituto intrapreso alcuna azione giudiziale nel termine di un anno dal termine dell'appalto per rivendicare i contributi di cui si ipotizzava l'omissione (art. 4 della legge n.1369 del 1960), i giudici di appello rilevavano la tardività della stessa. Quanto alla inadempienza contributiva della TA, la stessa risultava chiaramente dalla lettera dell'INPS alla NE B. Avverso tale decisione la società NE ha proposto ricorso per cassazione sorretto da cinque motivi L'INPS ha depositato solo procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione degli articoli 1655 e 1362 codice civile, in relazione alla qualificazione del contratto NE B - AT TA come appalto;
omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia (art.360 n.5 codice di procedura civile) in relazione alla qualificazione come appalto del menzionato contratto relativamente all'identificazione delle poste corrispettive del negozio, con la conseguente violazione dell'art.3 della legge n.1369 del 1960.
Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione dell'art. 437 codice di procedura civile, dell'art.24 della Costituzione e dell'art. 4 della legge n.1369 del 1960 in relazione al rigetto della eccezione di decadenza relativamente all'operatività della solidarietà di cui all'art.3 della legge n.1369 del 1960. La sentenza del Pretore, ad avviso della ricorrente, sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione, poiché a fronte di una domanda di accertamento negativo e della parallela richiesta di reiezione proposta dall'INPS, avrebbe compiuto un vero e proprio accertamento in positivo della declaratoria di riconducibilità del caso al regime di solidarietà di cui all'art.3 della legge n.1369 del 1960. La decisione del Tribunale non avrebbe esaminato tale censura, ritualmente proposta.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1 e 3 della legge n.1369 del 1960 in relazione agli articoli 414 e 442 codice di procedura civile, in relazione all'art.360 n. 3 codice di procedura civile).
La difesa della NE B era incorsa in un evidente equivoco ritenendo che l'INPS chiedesse nei suoi confronti la declaratoria di cui all'art. 1 della legge n.1369 del 1960.
Considerato che
l'Istituto invece aveva agito chiedendo la condanna della società al pagamento dei contributi previdenziali, in forza del vincolo di solidarietà previsto dall'art.3 della stessa legge, il primo giudice avrebbe dovuto prendere atto del sostanziale equivoco e dichiarare nullo il ricorso per mancanza di interesse ad agire. Del resto non può ritenersi che, ove la domanda del ricorrente sia diretta all'applicazione dell'art. 1 della legge n.1369 del 1960, la stessa sia anche diretta, gradatamente ed in via subordinata, all'applicazione della disposizione di cui al successivo art.
3. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 164 codice di procedura civile. La nullità dichiarata dal primo giudice e dal Tribunale avrebbe dovuto estendersi all'intero atto e non riguardare solo una parte di esso.
La ricorrente richiama sul punto il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale la mancata determinazione dell'oggetto della domanda e l'omessa esposizione degli elementi di fatto e di diritto - nelle controversie soggette al rito del lavoro - comporta la nullità dell'intero ricorso, ove tali elementi non siano individuabili neppure attraverso un esame complessivo dell'atto (nullità, tra l'altro, non sanabile per effetto della costituzione del convenuto).
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 5 della legge n.1369 del 1960. La fattispecie in esame non rientrava tra le ipotesi previste dall'art. 3 della legge in esame, poiché l'attività ed il servizio appaltato non faceva assolutamente parte del ciclo produttivo dell'azienda, in questo senso dovendosi intendere la espressione "all'interno dell'azienda" di cui all'art.3 della legge del 1960. I cinque motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi tra di loro, sono, fondati nei limiti di seguito specificati. Deve innanzi tutto escludersi che il ricorso introduttivo fosse affetto da nullità, poiché in esso chiaramente si richiedeva il riconoscimento della esistenza di un appalto lecito, ai sensi dell'art. 3 della legge n.1369, con la affermazione del conseguente vincolo di solidarietà della NE B con la AT TA.
Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che le ipotesi considerate dagli articoli 1 e 3 della legge n.1369 del 1960 differiscono tra loro quanto ai presupposti di fatto ed alle conseguenze giuridiche, sicché la domanda relativa all'accertamento della violazione del divieto di cui all'art. 1 della citata legge non può ritenersi compresa in quella di riconoscimento della responsabilità solidale di cui all'art. 3 e viceversa (Cass. 14 dicembre 2002 n. 17942; Cass. 20 novembre 1998 n. 11753 ). Nel caso di specie, essendo stata richiesto sin dal ricorso introduttivo l'accertamento negativo della responsabilità solidale di NE B ai sensi dell'art. 3 della legge del 1960, non sussiste il vizio di ultrapetizione implicito nel vizio di violazione di legge denunciato.
Appare, invece, affetto da vizio della motivazione la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa, senza motivazione adeguata, ha affermato l'esistenza di un contratto di appalto tra le due società.
I giudici di appello non hanno spiegato esattamente in cosa consistesse il vincolo obbligatorio esistente tra NE B e AT TA ed in cosa consistessero le prestazioni che questa si era impegnata ad effettuare in favore della prima società.
Gli unici elementi di fatto rinvenibili nella decisione del Tribunale di Genova sono i seguenti:
- NE B gestiva centri commerciali, generalmente con proprio personale dipendente;
- nel centro di Genova, Via Piacenza, il banco carni era stato affidato, eccezionalmente, alla AT TA che aveva assunto il compito di gestirlo direttamente, in base ad un contratto, definito formalmente di somministrazione;
- bancone ed accessori erano di proprietà della AT;
- al servizio relativo al banco carne doveva provvedere la stessa AT, con propri dipendenti;
- tuttavia, in contrasto con quanto previsto dagli accordi, la AT TA si era servita a sua volta di personale dipendente da altra cooperativa (AT Service), che con altra decisione i giudici avevano ritenuto essere dipendenti della prima AT.
I giudici di appello, interpretando la domanda della NE B, rilevavano che la stessa "era anche di accertamento negativo dell'obbligo di cui all'art. 3 della legge 1369" ed escludevano di conseguenza la necessità di un litisconsorzio necessario con la AT TA. Quanto alla qualificazione del rapporto tra NE B e AT TA, i giudici di appello escludevano l'esistenza di un contratto di somministrazione, osservando che le parti avevano voluto evidentemente porre in essere un contratto di appalto.
Come risulta dalla sentenza impugnata, la AT non si limitava, infatti, a fornire periodicamente la carne alla NE B, ma svolgeva un servizio all'interno del supermercato gestito da quest'ultima, servizio costituito dalla gestione con proprio personale ed attrezzature del banco carni.
Il corrispettivo della AT era costituito dal prezzo di vendita della carne. NE B tratteneva la percentuale del 4% sul prezzo incassato dalla vendita della carne, provvedendo con proprio personale alla riscossione del prezzo.
Alla NE B facevano carico la manutenzione e la gestione del supermercato.
Osserva il Collegio:
L'art. 3 della legge n. 1369 del 1960 prevede alcune figure di appalto, nelle quali l'impresa dell'appaltatore, proprio per la natura stessa dell'attività svolta, non richiede una organizzazione aziendale di mezzi e di capitali di rilevante entità. Non sono previste, dalla norma, figure diverse dal contratto di appalto, a differenza di guanto previsto dall'art. 1 della stessa legge. Sicuramente anche altri tipi di lavoro, oltre a quelli di facchinaggio, pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti, specificamente compresi nella elencazione dell'art. 3 della legge, possono essere costituire oggetto di appalto lecito ed essere ricomprese nell'ambito di applicazione dell'art. 3 (Cass. 16 dicembre 2002 n. 17982). Occorre, tuttavia, in considerazione dell'espresso tenore letterale della norma, che tali lavori formino oggetto di un contratto di appalto.
Nelle ipotesi previste dall'art. 3 gli imprenditori che appaltano le opere ed i servizi indicati nello stesso articolo a veri imprenditori (appaltatori) "sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti" (comma 1).
Il comma 3 dello stesso art. 3 stabilisce che "Gli imprenditori sono altresì tenuti in solido con l'appaltatore, relativamente ai lavoratori da questi dipendenti, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza". In effetti, si tratta di una figura di appalto non vietato, che può dirsi - in un certo senso - si pone intermedia tra quella vietata dall'art. 1 della legge e quella di cui all'art. 5 (che prevede otto ipotesi che costituiscono altrettanto eccezioni dell'art. 3). La qualificazione del rapporto intercorso tra i due soggetti (appaltante ed appaltatore) ha, pertanto, scarsa importanza, in ipotesi di interposizione e intermediazione vietata, ai sensi dell'art. 1 della legge del 1960, proprio perché la legge prevede espressamente che "È vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, ....l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono". Nel caso di appalto lecito, di cui al successivo art. 3 della stessa legge, invece, la esatta qualificazione del rapporto esistente tra i due soggetti acquista la massima importanza, poiché le conseguenze previste dalla stessa disposizione sono espressamente circoscritte alla sola ipotesi dell'appalto. In considerazione anche delle conseguenze di carattere penale che discendono dalla inosservanza dell'art. 3 (art. 6 della legge n.1369 del 1960), le disposizioni dell'art. 3 non possono essere interpretate oltre i casi in essi considerati (art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale). Quanto alla qualificazione del rapporto intercorso tra NE B e AT TA, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, nel caso in cui vengano prestati continuamente servizi - anziché cose - si ha contratto di appalto.
Si ha invece somministrazione nel caso in cui le cose da prestare, in via continuativa, debbano essere prodotte dal somministrante. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che se l'attività di fare è strumentale rispetto all'erogazione, resta nell'ambito della somministrazione;
se prevalente è invece il lavoro prestato, si ha l'appalto (Cass, n. 698 dell'11 marzo 1959, cfr. anche Cass. 2 agosto 2002 n. 11602). Nel caso di specie, non è possibile ricostruire esattamente quale attività fosse svolta dai dipendenti della AT TA all'interno del supermercato gestito da NE B (se, in pratica, una persona fosse semplicemente addetta al rifornimento del banco carni preconfezionati, ovvero vi fosse anche il taglio della carne, al banco, da parte di dipendente o incaricato della AT TA).
Non risulta neppure che i giudici di appello abbiano tenuto conto della particolarità del caso, e cioè del fatto che era la NE B a ricevere un compenso dalla AT (per quella parte del prezzo ricavato dalla vendita che era trattenuto direttamente dalla prima società)in considerazione del fatto che quest'ultima utilizzava gli spazi posti gratuitamente a disposizione della NE B.
Tutti questi elementi di fatto avrebbero potuto essere valutati congiuntamente, ai fini di giungere ad una più precisa qualificazione del rapporto intercorso tra NE B e AT TA, necessaria ai fini di una corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 1369 del 1960. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto in relazione al punto ora considerato con rinvio ad altro giudice che provvedere a nuovo esame provvedendo anche alle spese di questo giudizio di Cassazione, restando assorbite le ulteriori censure.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Torino anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2003