Sentenza 7 febbraio 2013
Massime • 1
Integra il delitto di ricettazione e non la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza la condotta di colui che riceva o acquisti un modulo di assegno bancario in bianco, trattandosi di documento per sua natura e destinazione nel possesso esclusivo del titolare del conto corrente o della persona da questi delegata. (Ne consegue che colui il quale riceva o acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2013, n. 22120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22120 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 07/02/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI M. - rel. Consigliere - N. 382
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 33977/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RC ME, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 128/2012 della Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. RIELLO Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale di Locri, con la quale l'appellante RC ME era stato dichiarato colpevole di riciclaggio di due assegni bancari trafugati in bianco e condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, riqualificava il fatto come ricettazione e rideterminava la pena in anni due ed Euro 600,00 di multa.
1.1 La Corte territoriale riteneva che RC, che non aveva offerto alcuna spiegazione circa il possesso dei due assegni e che era rimasto contumace in dibattimento, per tale ragione fosse consapevole della provenienza illecita dei due titoli e che, nel momento della spendita, avesse voluto realizzare l'illecito profitto che qualifica il reato di ricettazione.
1.2 Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso la difesa dell'imputato, che ne ha chiesto, l'annullamento per i seguenti motivi:
a - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 c.p. e assenza di motivazione in ordine al dolo eventuale del delitto di ricettazione e configurabilità del delitto di cui all'art. 712 cod. pen.. Assume il ricorrente che, alla luce della sentenza delle
Sezioni Unite n. 12433 del 2010,il dolo eventuale non è ravvisabile nei fatti ascritti al RC e che la corretta qualificazione del fatto andava fatta ai sensi dell'art. 712 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1 Il ricorrente agita la problematica della punibilità, del delitto di ricettazione, anche a titolo di dolo eventuale e della carenza della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, senza ricondurre tale problematica alla specificità del caso in esame e, comunque, alle specifiche argomentazioni dedotte nella motivazione del provvedimento impugnato.
2.2 L'accusa mossa al RC, infatti, è quella di aver ricettato moduli in bianco di assegni bancari, dalla peculiare natura della res ricettata, desumendo la piena consapevolezza della loro illecita provenienza al momento della ricezione.
2.3 Con riferimento proprio alla ricettazione di assegni in bianco, infatti, è già stato affermato da questa Corte che concreta il reato di ricettazione, e non la contravvenzione di incauto acquisto (art. 712 cod. pen.) ricevere un assegno circolare in bianco. Questo è, infatti, un documento che, per natura e destinazione, è in possesso esclusivamente della banca emittente. Sicché, il privato che lo detenga è consapevole dell'illiceità del commercio di documento appartenente ad una determinata ed individuabile impresa bancaria (rv 192642).
2.4 Il principio non muta se invece dell'assegno circolare si riceva un modulo di assegno bancario in bianco, perché il modulo di assegno bancario in bianco è documento che per, sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo della persona titolare del conto ovvero della persona da questi delegata. Ne consegue che colui il quale riceva o acquista moduli di assegni bancari al di fuori delle regole che disciplinano la circolazione degli assegni bancari è consapevole della illecita provenienza degli stessi (rv 234654).
3. Il ricorso ,per i motivi che precedono, deve essere dichiarato inammissibile. A norma dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2013