Sentenza 10 giugno 2014
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di cui all'art. 256, commi 1 e 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta di rifiuti solidi urbani in violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o in mancanza dei requisiti richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, tra i quali è compreso anche il rispetto del limite numerico della "popolazione complessivamente servita" individuato nella classe di appartenenza del gestore, che deve intendersi riferito alla somma complessiva dei residenti nei comuni serviti e non al numero di abitanti di ciascun comune.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2014, n. 43429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43429 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 10/06/2014
Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - N. 1676
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 18953/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR BI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 30 gennaio 2013 dal giudice del tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli;
udita nella pubblica udienza del 10 giugno 2014 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELAHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli, assolse AR BI dalle altre due contestazioni perché il fatto non sussiste, mentre lo dichiarò colpevole del reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, commi 1 e 4, ascritto alla prima parte del capo A), per avere esercitato attività di raccolta di rifiuti solidi urbani in mancanza di idonea autorizzazione, in quanto essendo iscritto nell'apposito Albo alla categoria 5, classe A, per la gestione dei rifiuti nell'ambito di una popolazione inferiore a 20.000 persone, aveva effettuato la raccolta per tre comuni per un territorio che comprendeva complessivamente 27.256 persone, e lo condannò alla pena di Euro 1.200,00 di ammenda.
L'imputato, a mezzo dell'avv. Gaetano Castellaneta, propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Ricorda che è stato condannato perché, essendo la sua azienda titolare di una autorizzazione che consentiva la raccolta di rifiuti solidi urbani in centri abitati per un numero di residenti non superiore a ventimila, da un accertamento presso i Comuni che l'azienda serviva (Neviano, San Donato e Galatone) era risultato che la popolazione complessivamente servita era pari a ventisettemila abitanti. Il giudice ha ritenuto che si tratta di un reato formale di pericolo, per la cui configurabilità sarebbe sufficiente l'inosservanza delle prescrizioni, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a configurare una situazione di concreto pregiudizio per il bene giuridico protetto. Ha quindi ritenuto irrilevante che il AR disponesse dì mezzi e spazi adeguati alla raccolta dei rifiuti in concreto effettuata (tanto che il 5 gennaio 2011 venne accolta l'istanza di elevazione della classe di iscrizione nella categoria 1 classe D di cui al D.M. n. 406 del 1998, artt. 8 e 9).
Osserva che nell'ambito della "categoria 1" sono individuate n. 6 "classi" (lettera da a) ad f)), a seconda della consistenza numerica della popolazione degli Enti comunali con i quali l'impresa intende stipulare contratti di appalto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Il conseguimento dell'iscrizione all'Albo in una delle 6 "classi" previste presuppone l'avvenuto riconoscimento in capo al "gestore" della capacità, tecnica, economica e finanziaria per l'effettuazione del servizio in favore di Enti con una determinata popolazione, sicché il riferimento, contenuto nel D.M. n. 406 del 1998, art. 9, comma 2, alla "popolazione complessivamente servita" non può che essere relativo alla popolazione di ogni singolo Ente "servito" dall'impresa, e non già alla somma della popolazione di ogni singolo Ente presso il quale viene svolto il servizio di cui si tratta. Ora, nessuno dei comuni presso i quali la Società Cave AR svolgeva il servizio di raccolta e trasporto di RSU, all'epoca dei fatti, contava (e conta) una popolazione superiore il tetto delle 20.000 unità previsto per la classe di iscrizione posseduta dalla stessa Società Cave AR Ecologia. Eccepisce che non ricorre la violazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 4, in quanto la società, all'epoca dei fatti, era titolare della prescritta autorizzazione che opera appunto esclusivamente un distinguo per classi numeriche di "abitanti". Questa dicitura, diversa da quella di "popolazione", attesta e conferma la tesi difensiva della liceità e legittimità della condotta essendo l'autorizzazione da intendersi riferita non alla complessiva popolazione trattata (quella dei tre comuni indicati nella contestazione) ma al numero di abitanti per ogni singolo comune con cui si sottoscrive il relativo contratto di raccolta di RSU. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in sostanza deduce erronea interpretazione del D.M. 28 aprile 1998, n. 406, art. 9, sostenendo che il riferimento alla popolazione complessiva ivi contenuto vada rapportato al numero complessivo degli abitanti di ogni singolo comune servito e non al totale degli abitanti di tutti i comuni.
Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato.
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, prevede che le pene previste dal comma 1 (raccolta di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione) siano ridotte della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni".
Il D.M. 28 aprile 1998, n. 406, art. 8, comma 1, lett. a), dispone che è richiesta l'iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 1, per l'ipotesi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati. A sua volta, l'art. 9 del medesimo decreto ministeriale prevede che la categoria 1, di cui al detto art. 8, comma 1, lett. a), è suddivisa in sei classi "a seconda che la popolazione complessivamente servita sia", in particolare, per la classe d) "inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti"; e per la classe e) "inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti". È di tutta evidenza, sulla base di una esegesi letterale, del resto corrispondente a quella sistematica ed alla ratio della disposizione, che questa, con l'espressione "popolazione complessivamente servita", abbia riguardo al totale degli abitanti di tutti i comuni per i quali viene effettuata la raccolta e non al numero di abitanti del singolo comune. Del resto, quest'ultima interpretazione non avrebbe alcun senso perché la finalità della disposizione è chiaramente quella di assicurare che l'impresa che svolge il servizio disponga, nel complesso, dei mezzi e delle strutture sufficienti ad assicurarlo regolarmente, mentre non si comprende quale finalità avrebbe una norma che ponesse un limite per i singoli enti serviti, consentendo all'impresa di svolgere la raccolta per un numero indeterminato di abitanti, senza alcun preventivo controllo delle necessarie capacità. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la norma, del tutto razionalmente, richiede proprio che sia previsto "a monte" il numero complessivo della popolazione per la quale potrà essere svolto il servizio, indipendentemente dalla circostanza (irrilevante) del numero degli enti locali in cui questa a suddivisa. La giurisprudenza del Consiglio di Stato citata dal ricorrente si riferisce a fattispecie del tutto diverse (relative a bandi di gara di appalti pubblici) ed è inconferente nel presente giudizio. Nella specie, il ricorrente all'epoca dei fatti era iscritto nella classe E), e quindi non poteva svolgere il servizio di raccolta per una popolazione complessivamente servita superiore a 20.000 abitanti, mentre solo successivamente ottenne l'iscrizione nella classe D). Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2014. Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2014