Sentenza 21 aprile 2004
Massime • 1
È affetta da nullitàdi ordine generale, ai sensi degli artt. 179 e 178 cod. proc. pen., l'ordinanza dichiarativa della contumacia pronunciata dal tribunale in composizione collegiale in luogo di quello monocratico, competente a decidere. (Fattispecie nella quale la Corte di cassazione, rilevato che la contumacia era stata dichiarata dal tribunale in composizione collegiale, nei confronti di imputato di reato attribuito alla cognizione del giudice monocratico dal D.Lgs n. 51 del 1998, nonostante si trattasse di processo da definire secondo le nuove disposizioni introdotte dal medesimo decreto ai sensi dell'art. 219 comma secondo, ha osservato che il presidente del collegio avrebbe dovuto limitarsi, ex art. 222 comma secondo, a fissare l'udienza di trattazione dinanzi al giudice monocratico, senza verificare la costituzione delle parti, compito demandato al giudice competente per materia. Con la conseguenza che, escluso l'inquadramento della fattispecie nell'art. 525 cod. proc. pen., la rilevata nullità, tempestivamente eccepita, aveva reso invalide anche la sentenza di primo e di secondo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2004, n. 38248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38248 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 21/04/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 680
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 026769/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ID AN, N. IL 15/09/1935;
2) PI LA, N. IL 11/11/1943;
3) ID AN, N. IL 25/12/1960;
4) ID AN, N. IL 22/12/1971;
5) ID IO, N. IL 14/10/1966;
avverso SENTENZA del 16/04/2003 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gennaro MARASCA, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi dei ricorsi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. VENEZIANO Giuseppe ON, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore degli imputati avvocato Gianfranco Marcello, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento al primo motivo di impugnazione;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
ER GI, TA EL, ER FR e ER ST sono stati imputati dei delitti di lesioni volontarie, violazione di domicilio, ingiurie e minacce in danno di DE AN e ER ON del delitto di tentate lesioni volontarie sempre in danno della AN, fatti commessi il 10 maggio 1997. Tratti al giudizio il 7 gennaio 2000 dinanzi al Tribunale di Catanzaro, i cinque imputati venivano dichiarati contumaci ed il processo veniva rimesso al Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica, essendo nel frattempo entrato in vigore il decreto legislativo n. 51/98, che, con sentenza del 28 maggio 2001,
condannava i primi quattro imputati per tutti i reati loro ascritti ed il quinto per il reato di cui all'articolo 612 comma 2^ c.p., così modificato l'originario capo di imputazione allo stesso contestato.
Tutti gli imputati venivano condannati anche a risarcire i danni alla parte lesa costituitasi parte civile.
Con sentenza del 16 aprile 2003, la Corte di Appello di Catanzaro rigettava l'eccezione processuale relativa alla irrituale declaratoria di contumacia da parte di giudice incompetente e confermava nel merito l'affermazione di responsabilità di tutti gli imputati.
Avverso la decisione di secondo grado proponevano ricorso per Cassazione tutti gli imputati che deducevano i seguenti motivi di impugnazione:
1) Nullità per violazione art. 484, 420 quater 429 c.p.p. e 222 comma 2^ decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 in relazione agli articoli 178 e 179 c.p.p.. Spiegava il ricorrente che la dichiarazione di contumacia era irrituale e, quindi, gli imputati non avevano ricevuto nessun avviso di differimento dell'udienza;
infatti, ai sensi dell'articolo 222 citato, dichiarata la contumacia il Collegio avrebbe dovuto giudicare gli imputati.
2) Nullità per vizio della motivazione essendo la condanna fondata essenzialmente sulla testimonianza della parte lesa. 3) I giudici di merito avrebbero dovuto assolvere gli imputati per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato. 4) La pena comminata ai ricorrenti è eccessiva.
I ricorrenti chiedevano l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
È fondato il primo motivo di impugnazione.
Il legislatore ha dettato precise norme transitorie per regolare lo svolgimento dei processi in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 51/98, che ha istituito il giudice monocratico di primo grado e conseguentemente ha devoluto alla competenza di questo giudice molti reati prima di competenza del Tribunale collegiale.
In particolare il legislatore ha stabilito all'articolo 219 del decreto legislativo citato che i giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del decreto proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti quando vi è già stato il controllo sulla regolare costituzione delle parti. Quando, invece, non si sia ancora proceduto a verificare la costituzione delle parti i processi debbono essere definiti sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal decreto n. 51/98. L'articolo 222 dell'indicato decreto poi ha precisato il modus procedendo quando sia stata già fissata udienza dibattimentale davanti al Tribunale per reati trasferiti alla competenza del giudice monocratico;
in siffatta situazione se l'udienza è tenuta dal Collegio il Presidente fissa la data e l'ora della trattazione dinanzi al Tribunale in composizione monocratica al quale rimette il processo.
Da quanto detto si desume che il discrimine è individuato dal legislatore nella verifica della costituzione delle parti;
se questa è già avvenuta il processo verrà definito con le disposizioni anteriormente vigenti, se, invece, tale verifica non vi sia ancora stata al momento della entrata in vigore, o meglio di efficacia, del decreto 51/98, il processo dovrà essere definito in base alla nuova normativa.
Il procedimento di verifica della regolare costituzione delle parti consiste nel controllo della regolarità delle notifiche alle parti del decreto di citazione a giudizio, nella eventuale rinnovazione degli avvisi, delle citazioni e delle notificazioni dichiarate nulle, nell'accertamento di eventuali cause di impedimento a comparire dell'imputato e/o del difensore ed, infine, nella dichiarazione di contumacia dell'imputato regolarmente citato e non comparso. Ebbene nel caso di specie certamente alla data di efficacia del decreto la verifica della regolare costituzione delle parti non vi era ancora stata, cosicché il Presidente del Collegio si sarebbe dovuto limitare, accertata preliminarmente la competenza di altro giudice, a fissare altra udienza dinanzi al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'articolo 222 comma 2^ del decreto legislativo n. 51/98 per la trattazione del processo, senza procedere al controllo sulla regolare costituzione delle parti, operazione che evidentemente è demandata al giudice competente per materia che deve procedere al giudizio. Proprio per tale ragione non può essere utilmente richiamata la giurisprudenza che ritiene possibile il mutamento della composizione del giudice collegiale dopo la dichiarazione di contumacia;
infatti in quest'ultimo caso si tratta del giudice competente del quale sia mutata la composizione ed il problema va risolto in base all'articolo 525 c.p.p., mentre nel caso in discussione si tratta di giudici diversi, dei quali il primo è incompetente per materia a conoscere dei reati attribuiti agli imputati.
Nel caso di specie in definitiva la ordinanza dichiarativa di contumacia è stata adottata da un giudice non competente e, quindi, è nulla ai sensi dell'articolo 179 c.p.p.. Si rileva, infine, che la nullità è stata dedotta tempestivamente dagli imputati. La nullità della dichiarazione di contumacia, verificatasi nella fase iniziale del dibattimento di primo grado, evidentemente comporta la nullità anche della sentenza di primo grado e di quella di secondo grado.
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione rende ovviamente superfluo l'esame degli altri motivi di gravame.
Per le ragioni indicate la sentenza impugnata e quella di primo grado debbono essere annullate con rinvio al Tribunale di Catanzaro per il corso ulteriore.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio al Tribunale di Catanzaro per ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2004