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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/11/2025, n. 3139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3139 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1537/2025 cont.
Corte d'Appello di Milano Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Valentina Paletto Presidente rel. dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere dott. Lucio Marcantonio Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1537/2025 R.G. provvedendo sull'appello proposto da:
nata a [...], il [...], residente Parte_1 in Milano (MI), Via Longarone n. 10, C.F. rappresentata e difesa CodiceFiscale_1 dall'Avv. Guido Ferdinando Ceserani del Foro di Milano Appellante contro
nato a [...], il [...], residente CP_1 in 20132 Milano (MI), Via Longarone n. 10, C.F. rappresentato e C.F._2 difeso dall'Avv. Giulia Marchioni del Foro di Milano Appellato-Appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3214/2025 emessa in data 09.04.2025 dal Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, nel procedimento n. 26446/2024 R.G. e pubblicata il 16.04.2025
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott.ssa Simonetta Bellaviti
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante: “Confermare la sentenza impugnata in punto di “scioglimento del matrimonio”; Affidare congiuntamente le due figlie minorenni ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
Assegnare la casa coniugale ubicata in Milano via Longarone 10 all'appellante, al fine di potervi abitare con la figlie;
Stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie previo semplice accordo con la madre e con il consenso delle figlie;
Ordinare al padre di corrispondere alla ricorrente, a titolo di alimenti, l'importo di 800,00 per ciascuna delle tre figlie ed € 1.800,00 a titolo di assegno divorzile per la ricorrente e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. Per parta appellata: “Che l'Ecc. ma Corte di Appello di Milano adita, Voglia, rigettato l'appello principale, respinta e disattesa ogni diversa contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa ed assunti tutti i provvedimenti, anche urgenti, ritenuti opportuni e/o necessari, in accoglimento del presente appello incidentale, così provvedere: - Confermare la sentenza impugnata in punto (capo 1) scioglimento del matrimonio;
- Confermare la sentenza impugnata in punto (capo 2) rigetto della domanda di assegno divorzile formulata dalla signora e, dunque, rigettare la domanda di assegno divorzile e/o di ogni contribuzione Pt_1 economica ad ogni titolo formulata dalla controparte, per tutte le ragioni sopra esposte;
- Riformare la sentenza impugnata nella parte (capo 3) che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano sulle questioni attinenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e sulle questioni inerenti il mantenimento della prole, e, dunque, accogliere il presente appello incidentale e tutte le conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano: Disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni e al Persona_1 Persona_2 sig. con collocamento delle stesse presso il padre;
Assegnare la casa CP_1 familiare ubicata in Milano, Via Longarone n. 10, al sig.
[...] che ne è già proprietario esclusivo, al fine di continuare a risiedervi insieme alle CP_1 figlie;
Disporre che la sig.ra , provveda, quanto prima, a trasferire, altrove, la Parte_1 propria residenza anagrafica;
Disporre che la signora possa vedere e tenere Parte_1 con sé le figlie, previo semplice accordo con il padre e con il consenso delle figlie, nel rispetto delle esigenze di studio e/o di lavoro della prole e dei genitori stessi;
Disporre che la signora
contribuisca al mantenimento delle figlie minori e della figlia maggiorenne non Parte_1 ancora economicamente autosufficiente, versando, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, al sig. la somma complessiva di Euro 1.500 (€ CP_1
500,00 per ciascuna figlia), importo da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat;
Disporre che i genitori provvederanno, nella misura del 50%, come da Linee Guida del Tribunale di Milano, alle spese straordinarie delle figlie, ove preventivamente concordate e documentate, fatti salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, disponendo che siano da ricomprendersi tra le spese straordinarie anche le spese per la retta degli istituti privati frequentati da e;
Disporre che, in caso di cambiamento Persona_1 Persona_2 della residenza e/o del domicilio da parte dei genitori, costoro siano onerati di comunicarlo tempestivamente all'altro nel precipuo interesse della prole;
Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui (capo 4) statuisce la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare la signora al pagamento delle spese del Pt_1 primo grado di giudizio oltre alle spese del presente grado;
”. Per il PG: ha chiesto il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In data 18 luglio 2024 la sig.ra conveniva dinanzi al Tribunale di Milano Parte_1 il sig. chiedendo, in applicazione della legge cinese, di dichiarare lo CP_1 scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 16.11.2005, a Milano;
disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori gemelle e (nate a Persona_3 Persona_2
Milano il 7.11.2008) con collocamento prevalente delle stesse presso di sé, nella casa familiare sita in Milano, via Longarone n. 10, la regolamentazione della frequentazione paterna previo accordo con la madre e consenso delle figlie, anche della maggiorenne Per_4 (nata a [...] il [...]); la previsione di un contributo paterno al mantenimento
[...] delle tre figlie indicato in € 800,00 al mese per ciascuna figlia;
la debenza di un assegno divorzile a carico del marito, indicato in € 1800,00 mensili.
2.Con comparsa di costituzione e risposta del 29/11/24 il convenuto aderiva alla domanda di divorzio, chiedendo l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni, con collocamento presso di sé e l'assegnazione della casa familiare sita in Milano, Via Longarone n. 10; la regolamentazione del regime di visita materno previo accordo con il padre e consenso delle figlie, nel rispetto delle esigenze di studio/lavoro delle stesse e dei genitori;
la previsione di un contributo al mantenimento delle figlie minori da parte della madre di complessivi
€ 1500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e, infine, il rigetto della domanda di assegno divorzile presentata dalla moglie.
3.Con sentenza n. 3214/2025, pubblicata in data 16.04.2025, il Tribunale di Milano, così decideva: “1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_2
a Milano il 16/11/2005 iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del CP_1 Comune medesimo (anno 2005, atto n1935, parte I); 2) Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
3) Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano sulle ulteriori domande avanzate dalle parti;
4) Compensa le spese di lite”.
4.Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione notificato al convenuto in data 21.05.2025, ha proposto appello, formulando le conclusioni in epigrafe Parte_1 riportate. In particolare, la difesa appellante ha censurato il provvedimento nella parte in cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in tema di responsabilità genitoriale sulle figlie minori ex art. 7 Reg UE 111/2019, avendo le minori la residenza abituale nella Repubblica Popolare Cinese e, correlativamente (in quanto domanda accessoria a quest'ultima), sulle statuizioni economiche relative al mantenimento delle stesse (ai sensi dell'art. 3, lettera d, Reg. UE 4/2009). La difesa ha, nello specifico, affermato che, per ciò che attiene alla giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale, la competenza spetta al giudice adito in quanto deve essere applicato il disposto di cui all'art. 10 del Reg. UE 1111/2019 in deroga all'art. 7, par. 1, dello stesso regolamento. In particolare, il richiamato art. 10 dispone che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;
perché in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore;
se l'esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all'interesse superiore del minore. A dire della difesa discende, quindi, la sussistenza della giurisdizione del giudice Italiano a statuire in ordine alla responsabilità genitoriale, ovvero all'affidamento dei minori e, correlativamente, anche in ordine alla domanda accessoria inerente il mantenimento delle stesse. Quanto alla domanda relativa alle obbligazioni alimentari, il giudice avrebbe dovuto, pertanto, ritenere sussistente la giurisdizione e ciò non solo perché accessoria alla domanda di responsabilità genitoriale, ma anche in applicazione dei criteri previsti dall'art. 3, lettera d, del Reg. UE 4/2009, secondo cui sono competenti in via alternativa tra loro a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente;
b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente;
c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione;
d) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione. In tale prospettiva, anche in applicazione di più di uno dei suddetti criteri, la giurisdizione era ed è da ritenersi del giudice adito, Tribunale di Milano. In secondo luogo, la difesa appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di assegno divorzile a carico del marito, per insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno. A tale proposito, ha difesa ha rilevato che il Tribunale non ha tenuto conto della sproporzione reddituale esistente tra i coniugi, del sacrificio professionale sopportato dalla moglie per contribuire alla cura della famiglia, delle condizioni personali della richiedente (età, stato di salute, capacità lavorativa) e della durata del matrimonio. La difesa ha, altresì, eccepito che il Tribunale non ha tenuto conto della dedizione profusa verso la famiglia dalla sig.ra e dell'assenza di utili derivanti Pt_1 dall'attività commerciale alla stessa “fittiziamente” intestata dal marito.
5.Integrato il contradditorio, con atto del 3.10.2025, si è costituito il signor
[...]
contestando il contenuto dell'appello di controparte. In particolare la difesa CP_1 appellata ha chiesto la conferma relativa alla statuizione avente ad oggetto il mancato riconoscimento della debenza di un assegno divorzile alla moglie e, proponendo appello incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata in relazione all'omessa pronuncia sull'affidamento e sul mantenimento economico delle minori, nonché sull'assegnazione della casa familiare, riportandosi alle stesse argomentazioni esposte dall'appellante principale in tema di sussistenza della giurisdizione del giudice italiano. La difesa di parte appellata ha, inoltre, eccepito l'erroneità della statuizione assunta sulle spese del giudizio, in particolare rilevando l'insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese, avendo il Tribunale rigettato la domanda di assegno divorzile avanzata dalla moglie (così configurandosi una parziale soccombenza). La difesa ha, quindi, rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe, chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi, riportandosi a quando dedotto nella memoria difensiva di primo grado.
6.Con provvedimento del 9.06.2025, il Presidente di questa sezione ha disposto la trattazione dell'udienza alla data del 5.11.2025, assegnando termine alle parti per il deposito delle note conclusive.
7.Con note conclusive depositate 24.10.2025, parte appellante ha insistito sulle proprie domande, chiedendo il rigetto dell'appello incidentale proposto da controparte e per l'effetto il rigetto delle richieste relative al capo 3 della sentenza impugnata (sul difetto di giurisdizione relativo alle questione attinenti alla responsabilità genitoriale sulle figlie minori e dunque in tema di affidamento e regime di visita, assegnazione della casa familiare, mantenimento della prole), nonché la conferma della sentenza nella parte in cui ha stabilito la compensazione delle spese di giudizio (capo 4), condannando l'appellato alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello. In via istruttoria, ha insistito sulle domande già indicate in atto di appello in merito all'accertamento fiscale da demandare alla Guardia di Finanza, ai fini della verifica della reale consistenza reddituale dell'appellato. Con note conclusive depositate in data 24.10.2025, parte appellata si è riportata alle domande in atti, chiedendone l'accoglimento.
8. All'udienza del 5.11.2025, assente la signora , in quanto in Cina, Parte_1 [...] ha dichiarato di vivere in Italia con la figlia maggiorenne, presso la casa CP_1 familiare, sita in Milano, via Longarone n. 10, che quest'ultima frequenta una scuola superiore ad indirizzo alberghiero e resterà in Italia, mentre egli intende tornare in Cina dal mese di dicembre, per circa 6 mesi, per poi fare nuovamente rientro in Italia. Il sig. ha, inoltre, precisato di non avere, nell'attualità, un lavoro, in quanto l'attività CP_1 di commercio precedentemente svolta ad Agrate è stata chiusa e di provvedere al mantenimento proprio e delle figlie con i risparmi derivanti dalle attività commerciali precedentemente svolte. L'appellato ha, altresì, precisato di convivere con una nuova compagna che, nel periodo in cui egli ritornerà in Cina, si trasferirà in altra abitazione. All'esito la Corte, sentiti il PG, che ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'assegnazione della casa familiare al padre, nonché la previsione di un contributo materno al mantenimento della figlia maggiorenne, non ancora autosufficiente, nella misura di € 300,00 mensili e le difese delle parti, che riportandosi ai propri atti di costituzione ne hanno chiesto l'accoglimento, ha trattenuto la causa in decisione.
9. Ritiene la Corte che la sentenza impugnata debba essere parzialmente riformata nei termini di seguito illustrati. Devono, innanzi tutto essere rigettate le richieste di integrazione istruttoria avanzate dalle difese, ritenendosi il materiale probatorio sufficiente per addivenire ad una decisione su tutte le domande formulate dalle parti. Quanto al merito, devono essere rigettati i motivi di gravame prospettati da entrambe le difese, aventi ad oggetto l'erroneità della sentenza di primo grado in punto giurisdizione. Preliminarmente, ritiene la Corte corretta l'applicazione della normativa in tema di status coniugale, avendo il giudice di prime cure stabilito la propria giurisdizione ai sensi dell'art. 3 lett. A) ii) del Regolamento CE 1111/2019. Tale norma prevede, infatti, la giurisdizione dello Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora (nel caso di specie, il marito risiede a Milano); quanto, poi, alla legge applicabile, nulla quaestio sulla legge dello Stato di cittadinanza dei coniugi, concordemente scelto dagli stessi in forza dell'art. 5 lett. C) Regolamento UE n. 1259/2010, secondo cui i coniugi possono optare per la l'applicazione della “legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo”, (trattandosi nel caso di specie di coniugi di nazionalità cinese). Passando all'esame dei motivi di appello principale ed incidentale in tema di giurisdizione, si osserva che le difese hanno censurato il difetto di giurisdizione dichiarato dal Tribunale adito in tema di responsabilità genitoriale sulle figlie minori, ai sensi dell' art. 7 par. 1 Reg UE 1111/2019. Sullo specifico aspetto, si osserva che il Tribunale ha richiamato la norma citata - secondo cui le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite – così rilevando il difetto di giurisdizione, essendo pacifico che la residenza abituale delle minori figlie della coppia sia nella Repubblica Popolare Cinese. Secondo le difese appellanti, tale statuizione non ha tenuto conto delle deroghe previste dal secondo paragrafo del medesimo articolo, il quale fa salva l'applicazione degli articoli da 8 a 10. Quest'ultimo articolo, rubricato “scelta del foro”, dispone che le Autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale, a) se il minore ha un legame sostanziale con quello Stato, in particolare in quanto i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente, ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore;
iii)se il minore è cittadino di quello Stato;
b) se le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale o ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza e c) se l'esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all'interesse superiore del minore. Ritiene la Corte che tale motivo non possa trovare accoglimento, in quanto la norma citata prevede alle lettere a), b) e c) tre condizioni cumulative e non alternative per derogare al criterio sancito dall'art. 7 sopra citato, delle quali, con riferimento al caso in esame, è assente quella prevista dalla lettera b), secondo cui le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno: i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza. L'accordo di scelta del foro, che peraltro deve essere espresso in forma scritta e sottoscritto da entrambe le parti, non è stato richiamato da nessuna delle parti ai fini della determinazione della sussistenza della giurisdizione italiana in tema di responsabilità genitoriale, sicché, in difetto di tale presupposto, il criterio applicabile, come correttamente affermato dal Tribunale, è quindi quello della residenza abituale del minore, ai sensi dell'art. 7, par. 1 sopra richiamato. Va, inoltre, ricordato che la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che la competenza territoriale per i procedimenti relativi alla regolamentazione della responsabilità genitoriale è attribuita al Tribunale del luogo in cui il minore ha la “residenza abituale”, intesa come luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita, dove si trova il centro dei suoi legami affettivi e della quotidiana vita di relazione. La “residenza abituale” non coincide necessariamente con la residenza anagrafica, ma va individuata attraverso una valutazione di fatto, considerando una pluralità di indicatori anche i chiave prognostica, per stabilire se il luogo rappresenti uno stabile centro di vita e interessi del minore ( cfr.Cass. civ., sez. I, ord. n. 27929/2025). Nel caso in esame, è dato pacifico ed incontestato che entrambe le figlie minori si siano trasferite stabilmente in Cina, dove hanno avviato i loro percorsi di studio e dove da tempo ormai vivono unitamente alla madre. Deve, pertanto, ritenersi corretta la statuizione assunta dal Tribunale di Milano in punto giurisdizione in relazione alle decisioni che attengono le figlie minori, le quali – nonostante abbiano la residenza anagrafica ancora in Italia - risiedono abitualmente in Cina con la madre, dove seguono il loro percorso scolastico e dove hanno radicato il centro dei propri interessi e della loro quotidianità, come pacificamente affermato da entrambe le parti. Parimenti, deve essere rigettata la richiesta del padre, introdotta in via incidentale, avente ad oggetto l'onere di comunicare all'altro genitore la modifica della residenza e/o domicilio, trattandosi di questione attinente l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori, che resta assorbita dalla statuita carenza di giurisdizione. Quanto, poi, agli aspetti relativi alle obbligazioni alimentari relative alle due figlie minori, parte appellante ha affermato che il giudice avrebbe dovuto ritenere sussistente la giurisdizione italiana e ciò non solo perché domanda accessoria a quella sulla responsabilità genitoriale, (che secondo la prospettazione difensiva spetta all'Autorità giudiziaria italiana), ma anche in applicazione dei criteri previsti dall'art. 3, lettera d del Reg. UE 4/2009, secondo i quali sono competenti, in via alternativa tra loro, a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente;
b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente;
c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione;
d) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione. In tale prospettiva, secondo la difesa, anche in applicazione di più di uno dei suddetti criteri, la giurisdizione era da ritenersi del giudice italiano. Ritiene la Corte che anche tale motivo vada respinto, atteso che, come correttamente affermato da Tribunale, il criterio che deve essere applicato in tema di obbligazioni alimentari che riguardano soggetti minorenni, è quello riportato alla lettera d) sopra richiamata, non potendosi ritenere applicabili i restanti, stante la natura accessoria della specifica decisione di natura economica e la sua stretta connessione alle questioni che attengono l'esercizio della responsabilità genitoriale. Alla luce delle considerazioni che precedono, devono essere respinti i motivi di appello principale e incidentale aventi ad oggetto le questioni relative alla giurisdizione del giudice adito, con riguardo agli aspetti che attengono la natura del regime di affido, il collocamento prevalente delle minori, l'assegnazione della casa familiare al genitore con le stesse convivente e il contributo al loro mantenimento. Parimenti, deve essere rigettato l'ulteriore motivo di appello principale, con il quale
[...]
ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la Pt_1 domanda di assegno divorzile a carico del marito per insussistenza dei presupposti per il relativo riconoscimento. Al riguardo, è pacifico in giurisprudenza che l'onere della prova per ottenere l'assegno divorzile spetti al coniuge richiedente, il quale deve dimostrare che la disparità economica esistente tra i coniugi sia stata determinata dal sacrificio di occasioni professionali o di crescita di realizzazione personale per dedicarsi alla cura della famiglia, dovendosi, pertanto, provare il concreto contributo arrecato alla vita familiare, la conseguente rinuncia ad occasioni professionali e che la disparità reddituale sia stata la conseguenza diretta di scelte comuni intervenute nel corso della vita matrimoniale, in relazione ai ruoli assunti da ciascun coniuge. Nel caso in esame, parte appellante non ha provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto all'ex coniuge nella misura di 1.800,00 euro mensili, avendo semplicemente elencato gli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati in tema di debenza dell' assegno divorzile. In particolare, la difesa appellante non ha chiarito quale sia l'attuale situazione economico-patrimoniale dei coniugi e non ha provato né l'esistenza di uno squilibrio reddituale conseguente alle scelte assunte dalle parti nel corso del matrimonio, né l'intervenuto sacrificio di occasioni professionali o rinunce ad opportunità lavorative da parte della moglie e, non in ultimo, la mancanza di sufficienti risorse economiche e l'impossibilità di procurarsele. A tale proposito, è dato pacifico ed incontestato che la fosse titolare, fino al mese di Pt_1 aprile 2024, di una ditta individuale operante nel commercio all'ingrosso di abbigliamento e di accessori (cfr. Doc.5 parte appellata), attività che è sempre stata gestita unitamente al coniuge fino al momento della separazione della coppia e dalla quale, non solo è scaturita la rendita familiare, ma sono altresì conseguiti utili e guadagni personali, che a dire di parte appellata, hanno consentito alla ex moglie di acquistare in Cina diversi immobili, circostanza già esposta dal nel corso del giudizio di primo CP_1 grado e non contestata da controparte. Del resto è dato pacifico che viva ormai stabilmente in Cina unitamente alle Parte_1 figlie minorenni, sicché è assolutamente plausibile che la stessa disponga in detto paese di utilità e di rendite che le consentono di vivere con le minori anche senza alcun contributo da parte dell'ex marito. Tale motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato in quanto del tutto carente di sostegno probatorio. Diversamente, in accoglimento della domanda introdotta in via incidentale da
[...]
deve essere riconosciuta la debenza da parte della madre di un contributo al CP_1 mantenimento della figlia maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente, stabilmente convivente con il padre presso l'abitazione familiare di Milano, sussistendo la giurisdizione italiana proprio in applicazione dei criteri previsti dall'art. 3 lettera a), del Reg. UE 4/2009 (ed in particolare, in applicazione del criterio della residenza abituale del convenuto), sicché la legge applicabile all'obbligazione alimentare è quella italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007, art. 3 richiamato dal Reg. UE 4/2009 art. 15, essendo l'Italia criterio di residenza abituale del creditore. Pertanto - abitando la figlia maggiorenne, , stabilmente in Italia con il Persona_5 padre, come da entrambe le parti affermato e non essendo la stessa ancora economicamente autosufficiente, come dichiarato dallo stesso padre nel corso dell'odierna udienza, frequentando la ragazza, poco più che maggiorenne, la scuola superiore, “Paolo Frisi” - sussistono i presupposti per il riconoscimento in suo favore di un contributo al mantenimento a carico della madre, così come richiesto da parte appellata. Considerate le disponibilità economiche di entrambi i genitori, i quali hanno riportato e documentato condizioni economico reddituali ai limiti dell'indigenza economica, (il ha dichiarato, per l'anno di imposta 2023, un reddito complessivo pari a 810,00 CP_1 euro, mentre la ha dichiarato, per il medesimo anno di imposta, redditi di impresa Pt_1 in perdita, cfr. PF 2024, in atti) e ritenendo le ricostruzioni patrimoniali prospettate da ciascun coniuge scarsamente attendibili, in quanto lacunose e contraddistinte da opacità, reputa la Corte di quantificare il contributo materno al mantenimento della figlia maggiorenne nella misura di 250,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Tale somma appare alla Corte congrua, tenuto conto dell' età della ragazza, delle sue esigenze di crescita e dei tempi di permanenza presso il padre, fortemente sbilanciati su quest'ultimo in ragione dell'intervenuto trasferimento della madre in Cina. Va, inoltre, rilevato che il padre, pur avendo riportato la cessazione della sua attività imprenditoriale, ha, tuttavia, riferito di disporre di risparmi che gli consentono di vivere agiatamente, pagando le spese della casa a Milano, mantenendo la figlia maggiorenne e continuando a finanziare gli studi in Cina, anche in scuole private, delle due figlie minorenni, una delle quali, di recente, si è trasferita in Inghilterra, dove ha avviato un nuovo percorso di studi, integralmente sovvenzionato dal CP_1
Deve, altresì, essere accolta la domanda introdotta in via incidentale dalla difesa CP_1 avente ad oggetto l'assegnazione della casa familiare, rispetto alla quale, come correttamente dedotto da entrambe le difese, il Tribunale ha omesso di decidere. La specifica questione si attesta rilevante ai fini del presente giudizio, considerando che in tale immobile, sito in Milano, via Longarone 10, di esclusiva proprietà del CP_1 continua a vivere stabilmente la figlia maggiorenne, , non ancora Persona_5 economicamente autosufficiente (a differenza delle figlie minorenni che da tempo hanno ormai rescisso il legame con l'habitat domestico milanese a seguito della loro prolungata assenza dall'Italia). A tale riguardo, infatti, va ricordato che secondo costante giurisprudenza, l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario in via prevalente della prole, ha come presupposto esclusivo la tutela dell'interesse della stessa alla conservazione dell'habitat domestico e alle abitudini di vita, al fine di garantire ai figli continuità e stabilità del contesto all'interno del quale si è sviluppata la vita familiare. Giurisprudenza maggioritaria ha, inoltre, chiarito che, anche in presenza di figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, l'assegnazione della casa familiare può essere mantenuta a favore del genitore presso cui i figli convivono, atteso che deve essere tutelato l'interesse della prole alla continuità abitativa, in quanto interesse prevalente, fino a quando non abbiano raggiunto una condizione di autosufficienza economica. Sullo specifico aspetto la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, affermato che la nozione di autosufficienza non si riferisce solo all'età del figlio, ma alla sua reale capacità di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e di sostenere le proprie spese di vita, condizioni che, nel caso in esame, non sussistono, non avendo la figlia maggiorenne ancora ultimato il percorso di studi delle scuole superiori. Deve, infine, essere rigettato l' ultimo motivo di appello incidentale proposto dalla difesa avente ad oggetto l'erroneità della statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, CP_1 avendo il Tribunale disposto la compensazione delle stesse tra le parti e pertanto non valorizzato l'intervenuto rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla sig.ra che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe dovuto determinare una Pt_1 condanna alla spese di lite a carico della controparte per soccombenza parziale. Al riguardo rileva la Corte che nel corso del giudizio di primo grado entrambe le parti sono risultate reciprocamente soccombenti rispetto alle domande aventi ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e quelle di natura economica relative alla prole, sicché si ritiene condivisibile la statuizione assunta. Analogamente, anche nel presente grado di giudizio, entrambe le parti sono risultate reciprocamente soccombenti rispetto alla maggior parte delle domande introdotte (giurisdizione, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, collocamento e mantenimento delle figlie minorenni), sicché, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, si ritiene equa la compensazione delle spese di lite anche nella presente fase. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art.13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento a carico di entrambe le parti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 3214/2025 emessa in data 09.04.2025 dal Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, nel procedimento n. 26446/2024 R.G. e pubblicata il 16.04.2025, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_1 dispone che versi a favore del predetto a titolo di mantenimento Parte_1 della figlia maggiorenne, , non economicamente autosufficiente Persona_5 la somma di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2) In parziale riforma della gravata sentenza, assegna la casa familiare sita in Milano, Via longarone n.10 a CP_1
3) Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
5) Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento a carico di entrambe le parti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 5.11.2025
Il Presidente est. Valentina Paletto
Corte d'Appello di Milano Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Valentina Paletto Presidente rel. dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere dott. Lucio Marcantonio Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1537/2025 R.G. provvedendo sull'appello proposto da:
nata a [...], il [...], residente Parte_1 in Milano (MI), Via Longarone n. 10, C.F. rappresentata e difesa CodiceFiscale_1 dall'Avv. Guido Ferdinando Ceserani del Foro di Milano Appellante contro
nato a [...], il [...], residente CP_1 in 20132 Milano (MI), Via Longarone n. 10, C.F. rappresentato e C.F._2 difeso dall'Avv. Giulia Marchioni del Foro di Milano Appellato-Appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3214/2025 emessa in data 09.04.2025 dal Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, nel procedimento n. 26446/2024 R.G. e pubblicata il 16.04.2025
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott.ssa Simonetta Bellaviti
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante: “Confermare la sentenza impugnata in punto di “scioglimento del matrimonio”; Affidare congiuntamente le due figlie minorenni ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
Assegnare la casa coniugale ubicata in Milano via Longarone 10 all'appellante, al fine di potervi abitare con la figlie;
Stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie previo semplice accordo con la madre e con il consenso delle figlie;
Ordinare al padre di corrispondere alla ricorrente, a titolo di alimenti, l'importo di 800,00 per ciascuna delle tre figlie ed € 1.800,00 a titolo di assegno divorzile per la ricorrente e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. Per parta appellata: “Che l'Ecc. ma Corte di Appello di Milano adita, Voglia, rigettato l'appello principale, respinta e disattesa ogni diversa contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa ed assunti tutti i provvedimenti, anche urgenti, ritenuti opportuni e/o necessari, in accoglimento del presente appello incidentale, così provvedere: - Confermare la sentenza impugnata in punto (capo 1) scioglimento del matrimonio;
- Confermare la sentenza impugnata in punto (capo 2) rigetto della domanda di assegno divorzile formulata dalla signora e, dunque, rigettare la domanda di assegno divorzile e/o di ogni contribuzione Pt_1 economica ad ogni titolo formulata dalla controparte, per tutte le ragioni sopra esposte;
- Riformare la sentenza impugnata nella parte (capo 3) che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano sulle questioni attinenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e sulle questioni inerenti il mantenimento della prole, e, dunque, accogliere il presente appello incidentale e tutte le conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano: Disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni e al Persona_1 Persona_2 sig. con collocamento delle stesse presso il padre;
Assegnare la casa CP_1 familiare ubicata in Milano, Via Longarone n. 10, al sig.
[...] che ne è già proprietario esclusivo, al fine di continuare a risiedervi insieme alle CP_1 figlie;
Disporre che la sig.ra , provveda, quanto prima, a trasferire, altrove, la Parte_1 propria residenza anagrafica;
Disporre che la signora possa vedere e tenere Parte_1 con sé le figlie, previo semplice accordo con il padre e con il consenso delle figlie, nel rispetto delle esigenze di studio e/o di lavoro della prole e dei genitori stessi;
Disporre che la signora
contribuisca al mantenimento delle figlie minori e della figlia maggiorenne non Parte_1 ancora economicamente autosufficiente, versando, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, al sig. la somma complessiva di Euro 1.500 (€ CP_1
500,00 per ciascuna figlia), importo da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat;
Disporre che i genitori provvederanno, nella misura del 50%, come da Linee Guida del Tribunale di Milano, alle spese straordinarie delle figlie, ove preventivamente concordate e documentate, fatti salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, disponendo che siano da ricomprendersi tra le spese straordinarie anche le spese per la retta degli istituti privati frequentati da e;
Disporre che, in caso di cambiamento Persona_1 Persona_2 della residenza e/o del domicilio da parte dei genitori, costoro siano onerati di comunicarlo tempestivamente all'altro nel precipuo interesse della prole;
Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui (capo 4) statuisce la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare la signora al pagamento delle spese del Pt_1 primo grado di giudizio oltre alle spese del presente grado;
”. Per il PG: ha chiesto il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In data 18 luglio 2024 la sig.ra conveniva dinanzi al Tribunale di Milano Parte_1 il sig. chiedendo, in applicazione della legge cinese, di dichiarare lo CP_1 scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 16.11.2005, a Milano;
disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori gemelle e (nate a Persona_3 Persona_2
Milano il 7.11.2008) con collocamento prevalente delle stesse presso di sé, nella casa familiare sita in Milano, via Longarone n. 10, la regolamentazione della frequentazione paterna previo accordo con la madre e consenso delle figlie, anche della maggiorenne Per_4 (nata a [...] il [...]); la previsione di un contributo paterno al mantenimento
[...] delle tre figlie indicato in € 800,00 al mese per ciascuna figlia;
la debenza di un assegno divorzile a carico del marito, indicato in € 1800,00 mensili.
2.Con comparsa di costituzione e risposta del 29/11/24 il convenuto aderiva alla domanda di divorzio, chiedendo l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni, con collocamento presso di sé e l'assegnazione della casa familiare sita in Milano, Via Longarone n. 10; la regolamentazione del regime di visita materno previo accordo con il padre e consenso delle figlie, nel rispetto delle esigenze di studio/lavoro delle stesse e dei genitori;
la previsione di un contributo al mantenimento delle figlie minori da parte della madre di complessivi
€ 1500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e, infine, il rigetto della domanda di assegno divorzile presentata dalla moglie.
3.Con sentenza n. 3214/2025, pubblicata in data 16.04.2025, il Tribunale di Milano, così decideva: “1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_2
a Milano il 16/11/2005 iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del CP_1 Comune medesimo (anno 2005, atto n1935, parte I); 2) Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
3) Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano sulle ulteriori domande avanzate dalle parti;
4) Compensa le spese di lite”.
4.Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione notificato al convenuto in data 21.05.2025, ha proposto appello, formulando le conclusioni in epigrafe Parte_1 riportate. In particolare, la difesa appellante ha censurato il provvedimento nella parte in cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in tema di responsabilità genitoriale sulle figlie minori ex art. 7 Reg UE 111/2019, avendo le minori la residenza abituale nella Repubblica Popolare Cinese e, correlativamente (in quanto domanda accessoria a quest'ultima), sulle statuizioni economiche relative al mantenimento delle stesse (ai sensi dell'art. 3, lettera d, Reg. UE 4/2009). La difesa ha, nello specifico, affermato che, per ciò che attiene alla giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale, la competenza spetta al giudice adito in quanto deve essere applicato il disposto di cui all'art. 10 del Reg. UE 1111/2019 in deroga all'art. 7, par. 1, dello stesso regolamento. In particolare, il richiamato art. 10 dispone che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;
perché in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore;
se l'esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all'interesse superiore del minore. A dire della difesa discende, quindi, la sussistenza della giurisdizione del giudice Italiano a statuire in ordine alla responsabilità genitoriale, ovvero all'affidamento dei minori e, correlativamente, anche in ordine alla domanda accessoria inerente il mantenimento delle stesse. Quanto alla domanda relativa alle obbligazioni alimentari, il giudice avrebbe dovuto, pertanto, ritenere sussistente la giurisdizione e ciò non solo perché accessoria alla domanda di responsabilità genitoriale, ma anche in applicazione dei criteri previsti dall'art. 3, lettera d, del Reg. UE 4/2009, secondo cui sono competenti in via alternativa tra loro a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente;
b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente;
c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione;
d) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione. In tale prospettiva, anche in applicazione di più di uno dei suddetti criteri, la giurisdizione era ed è da ritenersi del giudice adito, Tribunale di Milano. In secondo luogo, la difesa appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di assegno divorzile a carico del marito, per insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno. A tale proposito, ha difesa ha rilevato che il Tribunale non ha tenuto conto della sproporzione reddituale esistente tra i coniugi, del sacrificio professionale sopportato dalla moglie per contribuire alla cura della famiglia, delle condizioni personali della richiedente (età, stato di salute, capacità lavorativa) e della durata del matrimonio. La difesa ha, altresì, eccepito che il Tribunale non ha tenuto conto della dedizione profusa verso la famiglia dalla sig.ra e dell'assenza di utili derivanti Pt_1 dall'attività commerciale alla stessa “fittiziamente” intestata dal marito.
5.Integrato il contradditorio, con atto del 3.10.2025, si è costituito il signor
[...]
contestando il contenuto dell'appello di controparte. In particolare la difesa CP_1 appellata ha chiesto la conferma relativa alla statuizione avente ad oggetto il mancato riconoscimento della debenza di un assegno divorzile alla moglie e, proponendo appello incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata in relazione all'omessa pronuncia sull'affidamento e sul mantenimento economico delle minori, nonché sull'assegnazione della casa familiare, riportandosi alle stesse argomentazioni esposte dall'appellante principale in tema di sussistenza della giurisdizione del giudice italiano. La difesa di parte appellata ha, inoltre, eccepito l'erroneità della statuizione assunta sulle spese del giudizio, in particolare rilevando l'insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese, avendo il Tribunale rigettato la domanda di assegno divorzile avanzata dalla moglie (così configurandosi una parziale soccombenza). La difesa ha, quindi, rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe, chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi, riportandosi a quando dedotto nella memoria difensiva di primo grado.
6.Con provvedimento del 9.06.2025, il Presidente di questa sezione ha disposto la trattazione dell'udienza alla data del 5.11.2025, assegnando termine alle parti per il deposito delle note conclusive.
7.Con note conclusive depositate 24.10.2025, parte appellante ha insistito sulle proprie domande, chiedendo il rigetto dell'appello incidentale proposto da controparte e per l'effetto il rigetto delle richieste relative al capo 3 della sentenza impugnata (sul difetto di giurisdizione relativo alle questione attinenti alla responsabilità genitoriale sulle figlie minori e dunque in tema di affidamento e regime di visita, assegnazione della casa familiare, mantenimento della prole), nonché la conferma della sentenza nella parte in cui ha stabilito la compensazione delle spese di giudizio (capo 4), condannando l'appellato alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello. In via istruttoria, ha insistito sulle domande già indicate in atto di appello in merito all'accertamento fiscale da demandare alla Guardia di Finanza, ai fini della verifica della reale consistenza reddituale dell'appellato. Con note conclusive depositate in data 24.10.2025, parte appellata si è riportata alle domande in atti, chiedendone l'accoglimento.
8. All'udienza del 5.11.2025, assente la signora , in quanto in Cina, Parte_1 [...] ha dichiarato di vivere in Italia con la figlia maggiorenne, presso la casa CP_1 familiare, sita in Milano, via Longarone n. 10, che quest'ultima frequenta una scuola superiore ad indirizzo alberghiero e resterà in Italia, mentre egli intende tornare in Cina dal mese di dicembre, per circa 6 mesi, per poi fare nuovamente rientro in Italia. Il sig. ha, inoltre, precisato di non avere, nell'attualità, un lavoro, in quanto l'attività CP_1 di commercio precedentemente svolta ad Agrate è stata chiusa e di provvedere al mantenimento proprio e delle figlie con i risparmi derivanti dalle attività commerciali precedentemente svolte. L'appellato ha, altresì, precisato di convivere con una nuova compagna che, nel periodo in cui egli ritornerà in Cina, si trasferirà in altra abitazione. All'esito la Corte, sentiti il PG, che ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'assegnazione della casa familiare al padre, nonché la previsione di un contributo materno al mantenimento della figlia maggiorenne, non ancora autosufficiente, nella misura di € 300,00 mensili e le difese delle parti, che riportandosi ai propri atti di costituzione ne hanno chiesto l'accoglimento, ha trattenuto la causa in decisione.
9. Ritiene la Corte che la sentenza impugnata debba essere parzialmente riformata nei termini di seguito illustrati. Devono, innanzi tutto essere rigettate le richieste di integrazione istruttoria avanzate dalle difese, ritenendosi il materiale probatorio sufficiente per addivenire ad una decisione su tutte le domande formulate dalle parti. Quanto al merito, devono essere rigettati i motivi di gravame prospettati da entrambe le difese, aventi ad oggetto l'erroneità della sentenza di primo grado in punto giurisdizione. Preliminarmente, ritiene la Corte corretta l'applicazione della normativa in tema di status coniugale, avendo il giudice di prime cure stabilito la propria giurisdizione ai sensi dell'art. 3 lett. A) ii) del Regolamento CE 1111/2019. Tale norma prevede, infatti, la giurisdizione dello Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora (nel caso di specie, il marito risiede a Milano); quanto, poi, alla legge applicabile, nulla quaestio sulla legge dello Stato di cittadinanza dei coniugi, concordemente scelto dagli stessi in forza dell'art. 5 lett. C) Regolamento UE n. 1259/2010, secondo cui i coniugi possono optare per la l'applicazione della “legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo”, (trattandosi nel caso di specie di coniugi di nazionalità cinese). Passando all'esame dei motivi di appello principale ed incidentale in tema di giurisdizione, si osserva che le difese hanno censurato il difetto di giurisdizione dichiarato dal Tribunale adito in tema di responsabilità genitoriale sulle figlie minori, ai sensi dell' art. 7 par. 1 Reg UE 1111/2019. Sullo specifico aspetto, si osserva che il Tribunale ha richiamato la norma citata - secondo cui le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite – così rilevando il difetto di giurisdizione, essendo pacifico che la residenza abituale delle minori figlie della coppia sia nella Repubblica Popolare Cinese. Secondo le difese appellanti, tale statuizione non ha tenuto conto delle deroghe previste dal secondo paragrafo del medesimo articolo, il quale fa salva l'applicazione degli articoli da 8 a 10. Quest'ultimo articolo, rubricato “scelta del foro”, dispone che le Autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale, a) se il minore ha un legame sostanziale con quello Stato, in particolare in quanto i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente, ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore;
iii)se il minore è cittadino di quello Stato;
b) se le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale o ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza e c) se l'esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all'interesse superiore del minore. Ritiene la Corte che tale motivo non possa trovare accoglimento, in quanto la norma citata prevede alle lettere a), b) e c) tre condizioni cumulative e non alternative per derogare al criterio sancito dall'art. 7 sopra citato, delle quali, con riferimento al caso in esame, è assente quella prevista dalla lettera b), secondo cui le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno: i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza. L'accordo di scelta del foro, che peraltro deve essere espresso in forma scritta e sottoscritto da entrambe le parti, non è stato richiamato da nessuna delle parti ai fini della determinazione della sussistenza della giurisdizione italiana in tema di responsabilità genitoriale, sicché, in difetto di tale presupposto, il criterio applicabile, come correttamente affermato dal Tribunale, è quindi quello della residenza abituale del minore, ai sensi dell'art. 7, par. 1 sopra richiamato. Va, inoltre, ricordato che la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che la competenza territoriale per i procedimenti relativi alla regolamentazione della responsabilità genitoriale è attribuita al Tribunale del luogo in cui il minore ha la “residenza abituale”, intesa come luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita, dove si trova il centro dei suoi legami affettivi e della quotidiana vita di relazione. La “residenza abituale” non coincide necessariamente con la residenza anagrafica, ma va individuata attraverso una valutazione di fatto, considerando una pluralità di indicatori anche i chiave prognostica, per stabilire se il luogo rappresenti uno stabile centro di vita e interessi del minore ( cfr.Cass. civ., sez. I, ord. n. 27929/2025). Nel caso in esame, è dato pacifico ed incontestato che entrambe le figlie minori si siano trasferite stabilmente in Cina, dove hanno avviato i loro percorsi di studio e dove da tempo ormai vivono unitamente alla madre. Deve, pertanto, ritenersi corretta la statuizione assunta dal Tribunale di Milano in punto giurisdizione in relazione alle decisioni che attengono le figlie minori, le quali – nonostante abbiano la residenza anagrafica ancora in Italia - risiedono abitualmente in Cina con la madre, dove seguono il loro percorso scolastico e dove hanno radicato il centro dei propri interessi e della loro quotidianità, come pacificamente affermato da entrambe le parti. Parimenti, deve essere rigettata la richiesta del padre, introdotta in via incidentale, avente ad oggetto l'onere di comunicare all'altro genitore la modifica della residenza e/o domicilio, trattandosi di questione attinente l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori, che resta assorbita dalla statuita carenza di giurisdizione. Quanto, poi, agli aspetti relativi alle obbligazioni alimentari relative alle due figlie minori, parte appellante ha affermato che il giudice avrebbe dovuto ritenere sussistente la giurisdizione italiana e ciò non solo perché domanda accessoria a quella sulla responsabilità genitoriale, (che secondo la prospettazione difensiva spetta all'Autorità giudiziaria italiana), ma anche in applicazione dei criteri previsti dall'art. 3, lettera d del Reg. UE 4/2009, secondo i quali sono competenti, in via alternativa tra loro, a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente;
b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente;
c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione;
d) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione. In tale prospettiva, secondo la difesa, anche in applicazione di più di uno dei suddetti criteri, la giurisdizione era da ritenersi del giudice italiano. Ritiene la Corte che anche tale motivo vada respinto, atteso che, come correttamente affermato da Tribunale, il criterio che deve essere applicato in tema di obbligazioni alimentari che riguardano soggetti minorenni, è quello riportato alla lettera d) sopra richiamata, non potendosi ritenere applicabili i restanti, stante la natura accessoria della specifica decisione di natura economica e la sua stretta connessione alle questioni che attengono l'esercizio della responsabilità genitoriale. Alla luce delle considerazioni che precedono, devono essere respinti i motivi di appello principale e incidentale aventi ad oggetto le questioni relative alla giurisdizione del giudice adito, con riguardo agli aspetti che attengono la natura del regime di affido, il collocamento prevalente delle minori, l'assegnazione della casa familiare al genitore con le stesse convivente e il contributo al loro mantenimento. Parimenti, deve essere rigettato l'ulteriore motivo di appello principale, con il quale
[...]
ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la Pt_1 domanda di assegno divorzile a carico del marito per insussistenza dei presupposti per il relativo riconoscimento. Al riguardo, è pacifico in giurisprudenza che l'onere della prova per ottenere l'assegno divorzile spetti al coniuge richiedente, il quale deve dimostrare che la disparità economica esistente tra i coniugi sia stata determinata dal sacrificio di occasioni professionali o di crescita di realizzazione personale per dedicarsi alla cura della famiglia, dovendosi, pertanto, provare il concreto contributo arrecato alla vita familiare, la conseguente rinuncia ad occasioni professionali e che la disparità reddituale sia stata la conseguenza diretta di scelte comuni intervenute nel corso della vita matrimoniale, in relazione ai ruoli assunti da ciascun coniuge. Nel caso in esame, parte appellante non ha provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto all'ex coniuge nella misura di 1.800,00 euro mensili, avendo semplicemente elencato gli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati in tema di debenza dell' assegno divorzile. In particolare, la difesa appellante non ha chiarito quale sia l'attuale situazione economico-patrimoniale dei coniugi e non ha provato né l'esistenza di uno squilibrio reddituale conseguente alle scelte assunte dalle parti nel corso del matrimonio, né l'intervenuto sacrificio di occasioni professionali o rinunce ad opportunità lavorative da parte della moglie e, non in ultimo, la mancanza di sufficienti risorse economiche e l'impossibilità di procurarsele. A tale proposito, è dato pacifico ed incontestato che la fosse titolare, fino al mese di Pt_1 aprile 2024, di una ditta individuale operante nel commercio all'ingrosso di abbigliamento e di accessori (cfr. Doc.5 parte appellata), attività che è sempre stata gestita unitamente al coniuge fino al momento della separazione della coppia e dalla quale, non solo è scaturita la rendita familiare, ma sono altresì conseguiti utili e guadagni personali, che a dire di parte appellata, hanno consentito alla ex moglie di acquistare in Cina diversi immobili, circostanza già esposta dal nel corso del giudizio di primo CP_1 grado e non contestata da controparte. Del resto è dato pacifico che viva ormai stabilmente in Cina unitamente alle Parte_1 figlie minorenni, sicché è assolutamente plausibile che la stessa disponga in detto paese di utilità e di rendite che le consentono di vivere con le minori anche senza alcun contributo da parte dell'ex marito. Tale motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato in quanto del tutto carente di sostegno probatorio. Diversamente, in accoglimento della domanda introdotta in via incidentale da
[...]
deve essere riconosciuta la debenza da parte della madre di un contributo al CP_1 mantenimento della figlia maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente, stabilmente convivente con il padre presso l'abitazione familiare di Milano, sussistendo la giurisdizione italiana proprio in applicazione dei criteri previsti dall'art. 3 lettera a), del Reg. UE 4/2009 (ed in particolare, in applicazione del criterio della residenza abituale del convenuto), sicché la legge applicabile all'obbligazione alimentare è quella italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007, art. 3 richiamato dal Reg. UE 4/2009 art. 15, essendo l'Italia criterio di residenza abituale del creditore. Pertanto - abitando la figlia maggiorenne, , stabilmente in Italia con il Persona_5 padre, come da entrambe le parti affermato e non essendo la stessa ancora economicamente autosufficiente, come dichiarato dallo stesso padre nel corso dell'odierna udienza, frequentando la ragazza, poco più che maggiorenne, la scuola superiore, “Paolo Frisi” - sussistono i presupposti per il riconoscimento in suo favore di un contributo al mantenimento a carico della madre, così come richiesto da parte appellata. Considerate le disponibilità economiche di entrambi i genitori, i quali hanno riportato e documentato condizioni economico reddituali ai limiti dell'indigenza economica, (il ha dichiarato, per l'anno di imposta 2023, un reddito complessivo pari a 810,00 CP_1 euro, mentre la ha dichiarato, per il medesimo anno di imposta, redditi di impresa Pt_1 in perdita, cfr. PF 2024, in atti) e ritenendo le ricostruzioni patrimoniali prospettate da ciascun coniuge scarsamente attendibili, in quanto lacunose e contraddistinte da opacità, reputa la Corte di quantificare il contributo materno al mantenimento della figlia maggiorenne nella misura di 250,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Tale somma appare alla Corte congrua, tenuto conto dell' età della ragazza, delle sue esigenze di crescita e dei tempi di permanenza presso il padre, fortemente sbilanciati su quest'ultimo in ragione dell'intervenuto trasferimento della madre in Cina. Va, inoltre, rilevato che il padre, pur avendo riportato la cessazione della sua attività imprenditoriale, ha, tuttavia, riferito di disporre di risparmi che gli consentono di vivere agiatamente, pagando le spese della casa a Milano, mantenendo la figlia maggiorenne e continuando a finanziare gli studi in Cina, anche in scuole private, delle due figlie minorenni, una delle quali, di recente, si è trasferita in Inghilterra, dove ha avviato un nuovo percorso di studi, integralmente sovvenzionato dal CP_1
Deve, altresì, essere accolta la domanda introdotta in via incidentale dalla difesa CP_1 avente ad oggetto l'assegnazione della casa familiare, rispetto alla quale, come correttamente dedotto da entrambe le difese, il Tribunale ha omesso di decidere. La specifica questione si attesta rilevante ai fini del presente giudizio, considerando che in tale immobile, sito in Milano, via Longarone 10, di esclusiva proprietà del CP_1 continua a vivere stabilmente la figlia maggiorenne, , non ancora Persona_5 economicamente autosufficiente (a differenza delle figlie minorenni che da tempo hanno ormai rescisso il legame con l'habitat domestico milanese a seguito della loro prolungata assenza dall'Italia). A tale riguardo, infatti, va ricordato che secondo costante giurisprudenza, l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario in via prevalente della prole, ha come presupposto esclusivo la tutela dell'interesse della stessa alla conservazione dell'habitat domestico e alle abitudini di vita, al fine di garantire ai figli continuità e stabilità del contesto all'interno del quale si è sviluppata la vita familiare. Giurisprudenza maggioritaria ha, inoltre, chiarito che, anche in presenza di figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, l'assegnazione della casa familiare può essere mantenuta a favore del genitore presso cui i figli convivono, atteso che deve essere tutelato l'interesse della prole alla continuità abitativa, in quanto interesse prevalente, fino a quando non abbiano raggiunto una condizione di autosufficienza economica. Sullo specifico aspetto la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, affermato che la nozione di autosufficienza non si riferisce solo all'età del figlio, ma alla sua reale capacità di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e di sostenere le proprie spese di vita, condizioni che, nel caso in esame, non sussistono, non avendo la figlia maggiorenne ancora ultimato il percorso di studi delle scuole superiori. Deve, infine, essere rigettato l' ultimo motivo di appello incidentale proposto dalla difesa avente ad oggetto l'erroneità della statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, CP_1 avendo il Tribunale disposto la compensazione delle stesse tra le parti e pertanto non valorizzato l'intervenuto rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla sig.ra che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe dovuto determinare una Pt_1 condanna alla spese di lite a carico della controparte per soccombenza parziale. Al riguardo rileva la Corte che nel corso del giudizio di primo grado entrambe le parti sono risultate reciprocamente soccombenti rispetto alle domande aventi ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e quelle di natura economica relative alla prole, sicché si ritiene condivisibile la statuizione assunta. Analogamente, anche nel presente grado di giudizio, entrambe le parti sono risultate reciprocamente soccombenti rispetto alla maggior parte delle domande introdotte (giurisdizione, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, collocamento e mantenimento delle figlie minorenni), sicché, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, si ritiene equa la compensazione delle spese di lite anche nella presente fase. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art.13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento a carico di entrambe le parti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 3214/2025 emessa in data 09.04.2025 dal Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, nel procedimento n. 26446/2024 R.G. e pubblicata il 16.04.2025, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_1 dispone che versi a favore del predetto a titolo di mantenimento Parte_1 della figlia maggiorenne, , non economicamente autosufficiente Persona_5 la somma di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2) In parziale riforma della gravata sentenza, assegna la casa familiare sita in Milano, Via longarone n.10 a CP_1
3) Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
5) Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento a carico di entrambe le parti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 5.11.2025
Il Presidente est. Valentina Paletto