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20 dicembre 2012
20 dicembre 2012
Art. 4. Modifiche all'articolo 17 del decreto
del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 1. All' articolo 17, comma 6, del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 , le parole «nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile » sono sostituite dalle seguenti: «con le modalita' previste dalla normativa processuale vigente».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 6, del citato decreto del Ministero della giustizia n. 44 del 2011 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Notificazioni per via telematica). - (Omissis).
6. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per via telematica, effettua la copia cartacea del documento informatico, attestandone la conformita' all'originale, e provvede a notificare la copia stessa con le modalita' previste dalla normativa processuale vigente.».
del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 1. All' articolo 17, comma 6, del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 , le parole «nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile » sono sostituite dalle seguenti: «con le modalita' previste dalla normativa processuale vigente».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 6, del citato decreto del Ministero della giustizia n. 44 del 2011 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Notificazioni per via telematica). - (Omissis).
6. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per via telematica, effettua la copia cartacea del documento informatico, attestandone la conformita' all'originale, e provvede a notificare la copia stessa con le modalita' previste dalla normativa processuale vigente.».
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/12/2022, n. 36926Provvedimento: f‘5, ' SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28150/2019 proposto da: CONGREGAZIONE PICCOLE APOSTOLE della REDENZIONE, rappresentata e difesa dall'Avv. Agnese Gualtieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del dr. Angelo Rocco Nichilò in Roma, Via GO OJ n. 41; - ricorrente - Contro SO.GE.R.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pezzullo ed elettivamente domiciliata presso lo studio Di TO e Associati in Roma, Via Cicerone n 28; - controricorrente - nonché COMUNE di VISCIANO; - intimato - Civile Sent. Sez. 5 Num. 36926 Anno 2022 Presidente: BALSAMO MILENA Relatore: PEPE STEFANO Data pubblicazione: 16/12/2022 …Leggi di più...
- IMU·
- D.L. n. 1/2012 art. 91-bis·
- dichiarazione IMU·
- attività non commerciale·
- accatastamento DOCFA·
- art. 360 c.p.c.·
- omesso esame fatto decisivo·
- doppia conforme·
- D.Lgs. n. 504/1992·
- esenzione IMU