Sentenza 22 ottobre 2002
Massime • 1
In materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, ai fini della sussistenza dell'esimente di cui all'art. 4 Decreto Legislativo Luogotendenziale n. 288 del 1944, non basta che il pubblico ufficiale ecceda dai limiti delle sue attribuzioni, ma è necessario altresì che tenga una condotta improntata a vessazione, sopruso, prevaricazione, prepotenza nei confronti del privato destinatario. (Nella specie la Corte ha ritenuto scriminato il comportamento del soggetto che ha opposto resistenza ad un pubblico ufficiale, il quale lo aveva privato della libertà personale oltre il tempo necessario all'identificazione, ai sensi dell'art. 11 d.l. n. 59 del 1978 conv. con modificazioni nella l. n. 191 del 1978, al fine di vessarlo e di fornire una dimostrazione della propria forza e della propria supremazia).
Commentario • 1
- 1. I delitti contro la pubblica amministrazionePerrotta Giulio · https://www.diritto.it/ · 10 maggio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2002, n. 39685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39685 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 22/10/2002
1. Dott. AMBRISINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 1223
3. Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 7892/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IC, n. a Tarquinia il 16.8.1937;
avverso la sentenza della corte d'appello di Roma, emessa in data 25.10.2001;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore Generale, Dott. V. Meloni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
- udito il difensore avv. R. De Santis, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
IC NI ricorre avverso la decisione della corte d'appello di Roma, confermativa della sentenza datata 17.2.2000, con cui il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma lo condannò alla pena di mesi sei di reclusione per essersi rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità personale (art. 651 cod. pen.) agli agenti di polizia ferroviaria Valerio Rossi e AU Mortella, nonché per essersi opposto, con colluttazione e strattoni, ai predetti agenti, che intendevano trattenerlo nell'ufficio di Polizia (art. 337 c.p.), cagionando loro lesioni personali guaribili in 3-4 giorni (artt. 582-585-576 n. 1 c.p.). Secondo quanto emerge dalle decisioni di giudici di merito, l'NI e GO NI, rispettivamente bigliettaio e autista di un autobus Co.tral, alla ore 3.10 del 12 settembre 1998, nell'intervallo tra una corsa notturna e l'altra, sostavano con il loro mezzo nei pressi della stazione ferroviaria, in area riservata FS. Richiesti da agenti della Polfer, l'NI si rifiutò di fornire indicazioni sulle sue generalità, al contrario di quanto fece il NI, il quale anzi persuase il collega a compilare la scheda di identificazione nell'ufficio di polizia della stazione. Gli agenti, dopo avere richiesto informazioni telefoniche al capo movimento Co.tral Allegretti, che aveva confermato che l'NI svolgeva le funzioni di bigliettaio in servizio sull'autobus della società, lasciavano andare il NI affinché riprendesse la corsa con l'autobus alle ore 3.30, mentre avvisavano l'NI che sarebbe stato accompagnato in Questura per una migliore identificazione. Poiché questi si allontanava verso l'autobus seguendo il collega, gli agenti lo inseguirono e lo fermarono, vincendo l'opposizione di lui, che, divincolandosi, procurò lesioni personali a sè e agli agenti. Per tali fatti l'NI fu arrestato.
Ritiene il Collegio che il ricorso dell'NI, che denuncia di essere rimasto vittima delle vessazioni degli agenti di polizia, è parzialmente fondato.
Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen., che fu consumato istantaneamente dall'imputato non appena oppose il primo rifiuto alla legittima richiesta di generalità rivoltagli degli agenti di polizia.
Illegittimo e vessatorio va invece ritenuto il successivo comportamento tenuto da questi ultimi.
A norma dell'art. 11 d.l. n. 59/1978, conv. in legge n. 191/1978, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo necessario all'identificazione, o comunque non oltre le 24 ore. Tale disposizione si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identificazione da essa esibiti.
Dell'accompagnamento è data immediata notizia al Procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente, ordina la liberazione della persona accompagnata.
Orbene, a seguito della compilazione della scheda informativa da parte dell'NI, persuaso a tanto dal collega NI, e dopo la conferma telefonica ottenuta dall'Allegretti, suo superiore gerarchico, circa la qualità di bigliettaio in servizio sull'autobus, non sussistevano più dubbi sull'identità dell'NI, ne' v'era il minimo indizio per sospettare della falsità di tali dichiarazioni.
Gli agenti - che legittimamente avevano accompagnato in ufficio e trattenuto l'NI fino all'identificazione - avevano l'obbligo di rilasciarlo immediatamente, così come fecero con il NI, non appena soddisfatte le esigenze di identificazione. Da quel momento i predetti agenti non avevano più alcun potere di privare l'NI della libertà personale. L'intimazione di rimanere in ufficio per accompagnarlo in Questura fu del tutto vessatoria e costituì una mera dimostrazione di forza e di supremazia sull'Argentina che, nel rifiutare le sue generalità all'agente che gliene aveva fatto richiesta, aveva osato rispondere "Sono un agente come te". Del pari abusivamente gli agenti rincorsero l'NI (che si allontanava dall'ufficio per raggiungere il suo collega, l'autobus e proseguire la sua attività di servizio), così determinando la reazione dell'uomo.
In tale situazione, va riconosciuta la scriminante della reazione ad atti arbitrari del pubblico (art. 4 della l. n. 288/1944), con la conseguenza che la resistenza commessa dall'imputato non costituisce reato e non sussiste perciò l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., contestata in relazione al reato di lesione, in ordine al quale non può procedersi per mancanza di querela da parte degli offesi. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per quanto concerne i capi relativi ai delitti di cui agli artt. 337 e. 582-585- 576 n. 1 c.p.. La Corte d'appello di Roma dovrà determinare la pena in ordine alla contravvenzione commessa dall'imputato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di resistenza perché il fatto non costituisce reato e al delitto di lesioni, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., per difetto di querela. Rigetta nel resto il ricorso e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per la determinazione della pena in ordine al residuo reato di cui all'art. 651 cod. pen. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2002