Sentenza 26 settembre 2007
Massime • 1
È legittimo il rigetto di istanza di differimento dell'esecuzione presentata da condannato sottoposto a intervento di nefrectomia parziale resa necessaria per la rimozione di carcinoma del rene, una volta che la patologia neoplastica sia controllata e gli accertamenti e le cure conseguenti siano eseguiti presso la struttura carceraria, senza che la permanenza in questa esponga il detenuto a pericolo di vita o comunque a condizioni inumane e, come tali, inaccettabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2007, n. 37337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37337 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 26/09/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3064
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 011757/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BI IO N. IL 04/01/1954;
avverso ORDINANZA del 31/01/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 31/1/2007 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena e dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare avanzate da TO FO. In ordine a tale ultima richiesta il Tribunale ha sottolineato che il reato per il quale il FO era in espiazione di pena era ostativo all'applicazione del beneficio (estorsione commessa avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero per agevolare l'attività di sodalizi mafiosi, senza successiva collaborazione con la Giustizia). Quanto alle condizioni di salute del detenuto, già sottoposto ad intervento di nefrectomia parziale con diagnosi all'esame istologico di carcinoma a cellule chiare del rene, il Tribunale ha rilevato che i fattori di rischio per le patologie dalle quali era affetto il detenuto erano legati a tali patologie e non sarebbero stati esclusi dal differimento richiesto, che peraltro la patologia neoplastica renale appariva al momento controllata, che gli accertamenti e le cure erano eseguibili - ed in concreto eseguiti - in regime carcerario sotto controllo specialistico, che, in conclusione, doveva ritenersi la detenzione non pregiudizievole per il condannato.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso i difensori del condannato deducendo con il primo motivo inosservanza ed erronea applicazione di legge con riferimento alla reiezione della richiesta di detenzione domiciliare, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto efficace il combinato disposto di cui agli artt. 4 bis e 58 ter Ord. Pen. anche in relazione alla fattispecie prevista dall'art. 47 ter, comma 1, lett. c) della stessa legge. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato il mancato espletamento di una perizia medica onde accertare l'attuale effettivo stato di salute del FO. Il ricorso deve essere rigettato, non meritando condivisione alcuna delle censure formulate.
La difesa ricorrente ha lamentato, con riguardo alla formulata richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147 c.p., comma 1, n. 2, il mancato espletamento di una perizia medica che sarebbe stata necessaria al fine di accertare le attuali condizioni di salute del detenuto, prospettate come certamente incompatibili con il regime carcerario. La censura è infondata;
la implicita decisione reiettiva in proposito emessa risulta congruamente sostenuta dalle considerazioni svolte dal Tribunale di Sorveglianza di Milano in ordine alle condizioni di salute del FO quali emergenti dalla relazione sanitaria già in atti (peraltro di poco risalente nel tempo) e, soprattutto, dalla constatata assenza di "nuove patologie significative o recidive della patologia". E dunque, validamente esclusa la necessità di nuovi accertamenti peritali, deve sottolinearsi - in relazione alla richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena - che il Tribunale ha fatto piena e logicamente motivata applicazione del principio per il quale il differimento facoltativo della esecuzione della pena è ammesso le volte in cui risulti che la permanenza nella struttura carceraria - per la totale inadeguatezza delle terapie praticate e pur con ricorso alle strutture di cui all'art. 11 O.P. - sia tale da esporre il detenuto a pericolo di vita o comunque a condizioni inumane e come tali oggettivamente inaccettabili (cfr. da ultimo Cass. sent. n. 41986/05). Poiché della insussistenza di siffatta condizione e della adeguatezza delle terapie in atto il Tribunale ha dato atto con puntuale richiamo ai dati medici acquisiti, alla assenza di immediato ed attuale pericolo di vita, alla enunciata possibilità di praticare in regime di detenzione - presso idoneo centro clinico penitenziario ed anche con ricorso al ricovero ospedaliero ex art. 11 Ord. Pen. - sia il monitoraggio delle patologie che affliggono il detenuto sia le terapie necessarie (in effetti già regolarmente in corso, sotto controllo medico specialistico) nonché alla emersa sostanziale stabilizzazione delle condizioni di salute, deve concludersi per la infondatezza di ogni censura connessa con il diniego di sospensione dell'esecuzione della pena.
Parimenti infondati sono i rilievi con i quali si è contestata la correttezza delle argomentazioni in ordine al mancato accoglimento della ulteriore richiesta di detenzione domiciliare. Da un lato, infatti, la motivata reiezione della richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena è del tutto estensibile alla richiesta di detenzione domiciliare, avendo riguardo al principio per il quale tra i due istituti - differimento della esecuzione della pena e proseguimento dell'espiazione in regime di detenzione domiciliare - vi è sostanziale identità di presupposti: sicché la detenzione domiciliare ben può, nella loro ricorrenza, essere concessa anche d'ufficio (cfr. Cass. sentenze nn. 25691/04 - 25674/04 - 5818/04 - 20480/01) e quindi non è concedibile le volte in cui difettino le condizioni legittimanti il differimento della pena. Dall'altro lato, ove si intendesse la richiesta de qua proposta non già con riferimento alle situazioni contemplate dagli artt. 146 e 147 c.p. ma con riferimento alle ulteriori e diverse situazioni di cui all'art. 47 ter Ord. Pen., si osserva che l'accesso alle misure alternative alla detenzione resta vietato per i condannati di cui alla prima parte dell'art. 4 bis del medesimo testo di legge pur anche dopo la modifica legislativa dell'art. 47 ter (ex L. 24 novembre 1998, n.165) e dell'art. 4 bis (ex L. 19 gennaio 2001, n. 4), in quanto il legislatore ha voluto ribadire la volontà di vietare l'accesso alle misure alternative - ad eccezione di quelle della sospensione obbligatoria o facoltativa della pena giustificate dalle condizioni di salute - ai condannati per reati gravi (cfr. Cass. sent. n. 27721/2003). Nè induce a diversamente opinare la specifica esclusione di cui all'ultima parte del comma 1 bis, dell'art. 47 ter Ord. Pen. (per la quale la disposizione prevista in tale comma non trova applicazione nei confronti dei condannati per i reati di cui all'art. 4 bis), atteso che con il secco riferimento ai reati indicati nell'art. 4 bis e non già alla intera disciplina prevista in tale articolo il legislatore, lungi dal meramente ribadire - del tutto inutilmente - la inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione in via generale sancita dall'art. 4 bis (nei termini in esso previsti), ha inteso introdurre un divieto del tutto autonomo e specifico, escludendo dalla nuova norma di favore chiunque avesse riportato condanna per i gravi reati indicati nel citato art. 4 bis Ord. Pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente FO TO al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2007