Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/2004, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso l'avvocato MARINA MARINO, rappresentata e difesa dall'avvocato NA MARIA FRANCO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SA GA SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 95, presso l'avvocato BIANCA MARIA EPIFANI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI SANTANIELLO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI SALERNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 169/00 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 18/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2003 dal Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;
udito per il ricorrente l'Avvocato FILIPPUCCI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 28-7-95 AL IE AR chiedeva al Tribunale di Salerno dichiararsi la separazione giudiziale dal coniuge BE NA con cui aveva contratto matrimonio il 5/10/72 e dalla cui unione erano nati i figli ON e RI, entrambi maggiorenni, deducendo il venir meno dell'unione affettiva nel loro rapporto.
In sede di udienza presidenziale, si costituiva la BE, chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito a carico del coniuge per inosservanza dell'obbligo di fedeltà (a seguito di una relazione contratta dal marito, ufficiale dei Carabinieri, durante una missione in San Salvador dal settembre 1992 al settembre 1993). Non andato a buon fine il tentativo di conciliazione, il Presidente pronunciava i provvedimenti provvisori determinando in L.
2.100.000 mensili la somma a carico del AL per il mantenimento della moglie e della figlia. Con sentenza n 1306/99, il Tribunale, nel dichiarare la separazione personale di detti coniugi, confermava la suddetta somma a carico del AL a titolo di mantenimento, con decorrenza dall'1-6-99 e dichiarava "non luogo a provvedere" in ordine agli immobili in comproprietà degli stessi coniugi. A seguito del gravame proposto dalla BE, avente ad oggetto l'omesso addebito nei confronti del AL e l'omessa determinazione dell'assegno in L.
5.550.000 con decorrenza dall'1/12/95, e costituitosi il AL, che, a sua volta, proponeva impugnazione incidentale riguardante la riduzione dell'assegno in questione, la Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza in esame, rigettava l'appello incidentale e, in parziale accoglimento di quello principale, rideterminava l'assegno in questione in ragione di L.
1.200.000 mensili a favore della BE e di L. 900.000 a favore della figlia ON, confermando le stesse modalità di pagamento già indicate in primo grado.
Ricorre per Cassazione la BE, con quattro motivi;
resiste controricorso il AL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione in ordine all'esclusione dell'addebitabilità della separazione al AL. Si censura, in particolare, l'impugnata decisione laddove non ha ritenuto sufficientemente provata la relazione adulterina di quest'ultimo, anche con riferimento alla sua "collocazione temporale" rispetto all'istanza di separazione, sottovalutando altresì la testimonianza del figlio RI, che ha convissuto con il padre in San Salvador dal settembre '92 a febbraio '93, nonche' quella della figlia ON.
Con il secondo motivo si censura la decisione impugnata sul punto della motivazione in ordine alla esclusione della prova testimoniale articolata dall'odierna ricorrente al fine di dimostrare "fatti nuovi e successivi al giudizio di primo grado riguardanti la stabile convivenza del AL con altra donna di nazionalita' straniera. Con il terzo motivo si deduce "omessa pronuncia" sul punto di domanda avente ad oggetto la decorrenza dell'assegno di mantenimento. Con il quarto motivo si sostiene difetto di motivazione (illogica, insufficiente e contraddittoria) sul punto della determinazione dell'assegno di mantenimento.
Rileva il Collegio che fondati e meritevoli di accoglimento risultano il primo motivo di ricorso, anche se solo in parte per le censure in esso prospettate, nonché il terzo motivo, mentre non accogliteli sono il secondo e il quarto motivo.
Censurabile, infatti, risulta la motivazione dell'impugnata decisione laddove esclude l'addebito della separazione in questione, da un lato, evidenziando una "frammentata" valutazione di singoli elementi indiziati e probatori in ordine alla relazione extraconiugale del AL, senza un esame di ordine complessivo, e, dall'altro, esprimendo un giudizio di "assoluta labilità" di tali circostanze (tra cui le deposizioni testimoniali dei figli), in assenza di un adeguato e compiuto supporto argomentativo idoneo ad evidenziarne le ragioni logico - giuridiche. Non condivisibile, inoltre, è il riferimento temporale alla "introduzione del ricorso per separazione quasi un anno dopo" dalla data in cui, sulla base di quanto dichiarato in sede di deposizione testimoniale da AL RI, quest'ultimo si era accorto del perdurare della relazione in questione.
La Corte di Salerno non effettua un esame "integrato" ed unitario dei fatti e delle circostanze collegati al comportamento dell'odierno resistente ma, in modo illogico, li analizza autonomamente ed in modo separato dagli altri riscontri probatori, giudicandoli, ciascuno per suo conto, non sufficienti nel trasformare in relazione una mera frequentazione.
Un attendibile giudizio di insufficienza degli elementi probatori, in ordine ad una pronuncia di addebito della separazione in questione nei confronti del AL, andava espresso dai giudici di secondo grado solo a seguito di una valutazione d'insieme delle risultanze del processo. Non si comprende, quindi, e su tale punto vi è una specifica doglianza nel primo motivo in esame da parte del ricorrente, perché è "labile" tutto quanto asserito, quale testimone, dal figlio RI, non solo con specifico riferimento alla sua deposizione in sè ma anche riguardo all'intera struttura probatoria.
Priva di pregio, ancora, anche perché apodittica, è l'affermazione contenuta nell'impugnata decisione di infondatezza della tesi della BE sulla base della data della presentazione del ricorso per separazione perché di un anno posteriore rispetto ad alcuni riscontri probatori (tra cui la fotografia oggetto della deposizione testimoniale di AL RI ). Non è dato comprendere, in proposito, l'affermata incidenza negativa della data di presentazione del ricorso per separazione da parte di un coniuge sulle risultanze processuali, nonché sul relativo esame, in tema di mancato adempimento dell'obbligo di fedeltà da parte dell'altro coniuge. Fondato è, altresì, il terzo motivo avente ad oggetto la decorrenza dell'assegno di mantenimento: non vi è pronuncia, infatti, nella decisione in esame sul punto di domanda, già formulato in primo grado, riguardante detta decorrenza dalla data della domanda (vale a dire l'1-12-95) e ciò ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 898/70, come modificato dall'art. 8 della l. n. 74/87, quale pacificamente recepito nella costante giurisprudenza di legittimità. Non meritevoli di accoglimento, infine, risultano gli altri motivi di ricorso.
In particolare, è infondato il secondo, essendo l'ammissibilità dei mezzi istruttori, in specie delle prove testimoniali, rimessa all'apprezzamento discrezionale dei giudici di merito, e non censurabile nella presente sede ove, come nel caso in esame, vi sia sufficiente motivazione al riguardo;
così come non censurabile presso questa Corte è la doglianza in tema di determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato per le stesse sopraesposte ragioni.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, per quanto di ragione, nonché il terzo motivo;
rigetta il secondo e quarto motivo. Cassa e rinvia, in relazione ai motivi accolti, anche per le spese della presente fase, alla Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004