Sentenza 10 aprile 2013
Massime • 1
In tema di reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria - irrogata per il predetto reato - con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma nono bis, C.d.S., - introdotto dall'art. 33, comma primo, lett. a), punto 1 legge n. 120 del 2010 - è applicabile, in virtù dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., anche ai fatti commessi anteriormente alla predetta novella, a condizione, però, che non sia passata in giudicato la sentenza di condanna.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2013, n. 20025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20025 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/04/2013
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 1314
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 38173/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA AN OV N. IL 20/01/1952;
avverso l'ordinanza n. 29/2012 GIP TRIBUNALE di BASSANO DEL GRAPPA, del 03/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette le conclusioni del PG, di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3.7.2012 il tribunale di Bassano del Grappa dichiarava inammissibile l'istanza formulata nell'interesse di DA AN GI, diretta ad ottenere la sostituzione della pena pecuniaria - in parte sostitutiva di quella detentiva, irrogata con sentenza di applicazione pena per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 con sentenza del 25.5.2011 - con i lavori di pubblica utilità, poiché il fatto per cui fu applicata la pena suindicata è del 2008, ragion per cui venne applicata la legge in vigore all'epoca, laddove il lavoro di pubblica utilità venne previsto con la L. del 29 luglio 2010, n. 120. È stato evidenziato come l'ammissione ai lavori di pubblica utilità comporterebbe nel caso di specie l'applicazione di istituto introdotto successivamente al fatto, con un nuovo computo della pena alla luce dei nuovi e più elevati limiti edittali, in aperta violazione dell'intangibilità del giudicato.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto opposizione alla corte d'appello di Venezia che veniva qualificato come ricorso per cassazione, la difesa dell'istante per dedurre contraddittorietà delle norme che disciplinano l'ammissibilità ai lavori di pubblica utilità che fu introdotta con la L. n. 274 del 2000; sarebbe stato motivato in modo incerto e contraddittorio quanto all'applicabilità della L. n. 120 del 2010 anche ai casi pregressi, proprio in ragione del fatto che le azioni riparatorie in ambito penale erano già state previste fin dall'anno 2000; sarebbe arbitraria l'affermazione del giudice a quo che avrebbe ipotizzato che il AL NT abbia provocato un incidente stradale in occasione degli eventi accertati.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
È infatti corretta la valutazione operata dal giudice a quo, facente perno sul fatto che la sentenza in esecuzione emessa il 12.11.2009 era divenuta definitiva il 25.5.2011 ed il passaggio in giudicato della sentenza ostava alla nuova sostituzione della pena, in quanto in linea con l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui se l'applicazione del lavoro di pubblica utilità si risolve in linea di massima in una disposizione di favore per il reo, soprattutto per le conseguenze in termini di successiva estinzione del reato, può trovare applicazione ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4 anche in relazione a fatti commessi sotto il vigore della precedente normativa, ma tale estensione trova un limite nella sentenza irrevocabile (Sez. 4^, 17.1.2012, n. 11198). In altre parole, nell'intervallo temporale tra la data di entrata in vigore della L. n. 120 del 2010 ed il 25.5.2011 (data di dichiarazione di inammissibilità della impugnazione) il AL NT avrebbe potuto chiedere la sostituzione della pena detentiva-pecuniaria irrogata per il reato di guida sotto l'effetto dell'alcool, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, ma non lo fece, cosicché tale richiesta risulta oggi inibita a seguito del passaggio in giudicato della sentenza. Tale preclusione discende altresì dal fatto che nel caso di specie, avendosi riguardo a fatto occorso nel 2008, anche volendo applicare la disciplina più favorevole, il giudice dovrebbe comunque applicarla nel suo complesso, non potendo combinare frammenti dell'una piuttosto che dell'altra legge, secondo il criterio del favor rei, poiché così opinando darebbe luogo ad una terza previsione normativa non rispondente alla voluntas legis, con violazione del principio di legalità; di conseguenza si dove porre mente al fatto che la L. n.120 del 2010 ha introdotto una forbice edittale più severa rispetto a quella previgente (avendo inasprito il trattamento sanzionatolo relativamente all'ipotesi di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), con il che l'applicazione della nuova legge non potrebbe che avvenire nella sua completezza, con conseguenti ricadute sul quantum della pena da sostituire ed inevitabili ricadute sul giudicato del tutto inammissibili (Sez. 4^, 19.9.2012, n. 42485). Ancora, non può essere sottovalutato che la natura della sanzione sostitutiva introdotta dalla L. 120 succitata, ha carattere del tutto peculiare, nel senso che è stabilita dal giudice della cognizione ed è finalizzata alla dichiarazione di estinzione del reato, una volta accertato lo svolgimento positivo ad opera del giudice che procede, o del giudice dell'esecuzione. È quindi evidente come le modalità di esecuzione del percorso sostitutivo siano stabilite dal giudice della cognizione e non siano rimettibili al giudice dell'esecuzione, se non in una fase successiva di riscontro quanto alla loro esatta osservanza. Tale carattere peculiare della misura è stato del resto sottolineato dalla Corte Costituzionale che con la sentenza n. 43 del giorno 11 marzo 2013 (depositata il 15.3.2013), ha affermato testuale che " l'individuazione del trattamento sanzionatolo più congruo nel caso concreto, anche nella prospettiva della rieducazione del condannato, e segnatamente la valutazione dell'opportunità di sostituire con la misura in questione le pene inflitte per il singolo fatto di reato - esse pure tendenti alla rieducazione - resti compito proprio del giudice della cognizione, senza che possa ritenersi costituzionalmente necessario duplicare la relativa competenza in capo al giudice dell'esecuzione, a scapito del principio di intangibilità del giudicato". Nella stessa pronuncia è stato specificato che "l'interesse dell'autore del reato ad essere ammesso al lavoro sostitutivo andrà dunque fatto valere e apprezzato nell'ambito del giudizio di cognizione, senza che possa ravvisarsi alcuna esigenza costituzionale di estendere il relativo potere anche al giudice dell'esecuzione, oltre e contro il limite del giudicato (abbia o non abbia il punto formato oggetto di specifico esame in sede cognitiva)".
Al rigetto del ricorso segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013