Art. 9.
I prodotti della pesca destinati ai commercianti od ai mandatari per la vendita nel Comune debbono, in ogni caso, essere indirizzati al mercato ed ivi direttamente immessi. E' consentito indirizzare i prodotti della pesca alla Direzione del mercato all'ingrosso del pesce senza designare l'incaricato della vendita. Tali prodotti sono dalla Direzione del mercato venduti per mezzo dell'opera degli astatori.
I prodotti della pesca destinati ai commercianti od ai mandatari per la vendita nel Comune debbono, in ogni caso, essere indirizzati al mercato ed ivi direttamente immessi. E' consentito indirizzare i prodotti della pesca alla Direzione del mercato all'ingrosso del pesce senza designare l'incaricato della vendita. Tali prodotti sono dalla Direzione del mercato venduti per mezzo dell'opera degli astatori.