Articolo 9 della Legge 12 luglio 1938, n. 1487
Articolo 8Articolo 10
Versione
14 ottobre 1938
Art. 9.

I prodotti della pesca destinati ai commercianti od ai mandatari per la vendita nel Comune debbono, in ogni caso, essere indirizzati al mercato ed ivi direttamente immessi. E' consentito indirizzare i prodotti della pesca alla Direzione del mercato all'ingrosso del pesce senza designare l'incaricato della vendita. Tali prodotti sono dalla Direzione del mercato venduti per mezzo dell'opera degli astatori.


Entrata in vigore il 14 ottobre 1938