CASS
Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/07/2023, n. 32458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32458 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Di AT ER, nato ad [...] in data [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 25/11/2022 26 LUG 2013 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Gianluigi Pratola che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25 novembre 2022, il Tribunale di Roma, sezione del riesame, ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Cassino in data 4 ottobre 2022, con la quale è stata applicata al ricorrente la misura cautelare interdittiva di cui all'articolo 290 cod. proc. pen. in relazione al reato continuato di plurime indebite compensazioni di cui agli artt. 81 cod. pen., 10-quater, comma 2, d.lvo n. 74 Penale Sent. Sez. 3 Num. 32458 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 05/04/2023 del 2000, commesso nella qualità di legale rappresentante della HPS s.r.l. per gli anni d'imposta 2017- 2022. 2. L'imputato, tramite difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa ai sensi degli articoli 322 e 324 e ss., cod. proc. pen., dal Tribunale collegiale di Roma, in funzione di Tribunale del riesame, in data 25/11/2022, depositata in data 23/12/2022, e notificata al difensore via pec., con la quale "il Tribunale ha rigettato la richiesta di appello presentata da esso ricorrente Di AT, confermando quindi il decreto presso il tribunale di Cassino in data 13/10/2022, e depositato in pari data, di sequestro preventivo con il quale era stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente delle somme dei beni nella disponibilità della persona indagata fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 3.325.918,17". Nell'unico motivo di ricorso si lamenta il vizio di violazione di legge contestando la competenza territoriale del Tribunale di Cassino, ritenendo invece competente l'ufficio di Roma, in quanto ufficio che aveva provveduto ad iscrivere la notizia di reato che ha dato origine al procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di Di AT ER è manifestamente infondato. Le doglianze proposte nell'impugnazione di legittimità si riferiscono alla incompetenza territoriale dedotta per un provvedimento di sequestro preventivo, e quindi per un provvedimento evidentemente differente da quello impugnato consistente, giova ribadirlo, nel rigetto dell'appello relativo all'applicazione della misura interdittiva per il reato tributario contestato. Per queste ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e aspecificità e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05/04/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Gianluigi Pratola che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25 novembre 2022, il Tribunale di Roma, sezione del riesame, ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Cassino in data 4 ottobre 2022, con la quale è stata applicata al ricorrente la misura cautelare interdittiva di cui all'articolo 290 cod. proc. pen. in relazione al reato continuato di plurime indebite compensazioni di cui agli artt. 81 cod. pen., 10-quater, comma 2, d.lvo n. 74 Penale Sent. Sez. 3 Num. 32458 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 05/04/2023 del 2000, commesso nella qualità di legale rappresentante della HPS s.r.l. per gli anni d'imposta 2017- 2022. 2. L'imputato, tramite difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa ai sensi degli articoli 322 e 324 e ss., cod. proc. pen., dal Tribunale collegiale di Roma, in funzione di Tribunale del riesame, in data 25/11/2022, depositata in data 23/12/2022, e notificata al difensore via pec., con la quale "il Tribunale ha rigettato la richiesta di appello presentata da esso ricorrente Di AT, confermando quindi il decreto presso il tribunale di Cassino in data 13/10/2022, e depositato in pari data, di sequestro preventivo con il quale era stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente delle somme dei beni nella disponibilità della persona indagata fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 3.325.918,17". Nell'unico motivo di ricorso si lamenta il vizio di violazione di legge contestando la competenza territoriale del Tribunale di Cassino, ritenendo invece competente l'ufficio di Roma, in quanto ufficio che aveva provveduto ad iscrivere la notizia di reato che ha dato origine al procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di Di AT ER è manifestamente infondato. Le doglianze proposte nell'impugnazione di legittimità si riferiscono alla incompetenza territoriale dedotta per un provvedimento di sequestro preventivo, e quindi per un provvedimento evidentemente differente da quello impugnato consistente, giova ribadirlo, nel rigetto dell'appello relativo all'applicazione della misura interdittiva per il reato tributario contestato. Per queste ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e aspecificità e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05/04/2023