Sentenza 4 dicembre 1998
Massime • 1
L'omessa impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto impedisce la proposizione nel procedimento principale - salvo che nel giudizio direttissimo - di ogni ulteriore questione circa la legittimità dell'arresto e di tutti gli atti compiuti nel procedimento incidentale di convalida, compreso l'interrogatorio dell'imputato. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si denunciava la nullità del decreto di citazione a giudizio immediato per la nullità dell'interrogatorio - avvenuto in sede di convalida in assenza del difensore di fiducia, non avvisato - che ne costituiva il presupposto ai sensi dell'art. 453 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/1998, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 4/12/1998
Dott. Francesco De Chiara Consigliere SENTENZA
Dott. Ernesto Perna La Torre Consigliere N. 1268
Dott. Franco Carletti Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore N. 4717/98
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di RR IA - nato a [...] il [...] - e CU EP - nato a [...] il.25 giugno 1961 - avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari - n. 297/97. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Massimo Oddo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Fulvio Uccella che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore degli imputati avv. Bruno Ricciotti, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata:
OSSERVA
Il Tribunale di Sassari con sentenza resa il 6 novembre 1996 all'esito di giudizio immediato dichiarò IA RR e EP CU colpevoli dei reati di cui agli artt. 81, cpv., 110, 61, n. 7, e 628, 3^ co., n. 1, c.p., agli artt. 110 c.p. e 4, 2^, 3^ e 4^ co., L. 18 aprile 1975, n. 110, agli artt. 110, 582, 585, in relazione all'art. 576, n. 1, e 2^ co., c.p. - con riguardo ad un episodio di rapina commesso il 26 agosto 1996 in danno della filiale di Alghero del Banco di Sardegna - ed agli artt. 110, 61, n. 2, 624 e 625, nn. 2 e 7, c.p. - avente ad oggetto il furto di una autovettura tra il 13 ed il 26 agosto 1996 nell'aerostazione di ER -. Concesse, poi, le attenuanti generiche, valutate equivalenti alle aggravanti per il RR e prevalenti per il CU, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati ed applicata la diminuente del rito abbreviato, condannò il RR alla pena di quattro anni di reclusione e L.
2.400.000 di multa ed il CU a quella di 3 anni e quattro mesi di reclusione e L.
2.400.000 di multa, nonché entrambi alle pene accessorie, e revocò la sospensione condizionale della pena inflitta al RR con le sentenze 27 gennaio 1994 del GIP del Tribunale di Velletri e 23 aprile 1994 del Tribunale di S. M. Capua Vetere.
La corte di Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari - il 22 maggio/12 luglio 1997 ha confermato la decisione di primo grado, impugnata dagli imputati e dal P.G., ed avverso quest'ultima sentenza il difensore del RR e del CU ha proposto ricorsi per cassazione, la cui trattazione, dopo il deposito di una memoria per la camera di consiglio del 6 luglio 1998, è stata rimessa alla pubblica udienza del 4 dicembre 1998.
Con il primo ed il secondo motivo d'impugnazione, che vanno esaminati insieme per la loro consequenzialità, i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell'art. 606, 1^ co., lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 148, 149, 390, 391 e 453 c.p.p., ed hanno denunciato la nullità del decreto di giudizio immediato e di tutti gli atti successivi per la nullità delle udienze di convalida e degli interrogatori degli imputati in esse espletate conseguente al mancato avviso delle stesse al difensore di fiducia.
In particolare hanno dedotto l'inidoneità dell'attività posta in essere dalla cancelleria del GIP ad assicurare il reperimento del difensore di fiducia, perché durata unicamente trenta minuti e genericamente certificata con l'annotazione che "ai numeri telefonici e fax dell'avv. Ricciotti" non rispondeva nessuno, e l'erroneità dell'affermazione della corte d'appello che il ricorso alla formalità sostitutiva del telegramma, prevista dall'art. 149, 5^ co., c.p.p., era derogata relativamente all'avviso al difensore dell'udienza di convalida dalla previsione dell'art. 391, 2^ co., c.p.p.
I motivi sono inammissibili.
Va premesso alla disamina che i ricorrenti non hanno contestato la tesi, accolta dal giudice di merito e prevalente dopo la sostituzione del primo comma dell'art. 453 c.p.p. operata dall'art. 27 del D.Lgs. n. 12 del 1991, che l'interrogatorio dell'indagato, costituente uno dei presupposti del giudizio immediato, non è necessariamente quello effettuato davanti dal P.M. e che può essere individuato anche in quello reso al GIP in sede di convalida dell'arresto. Neppure gli imputati hanno negato che i loro interrogatori si siano svolti con le modalità di cui agli artt. 64 e 65, c.p.p., le quali impongono, tira l'altro, la contestazione del fatto attribuito e degli elementi di prova, e che essi, benché funzionalmente e precipuamente diretti all'accertamento della legittimità del loro arresto, dovevano essere ritenuti equipollenti a quello previsto dall'art. 388 c.p.p. Le loro censure si sono appuntate esclusivamente sul rispetto delle formalità dirette ad assicurare la presenza del difensore di fiducia all'udienza, la cui mancanza non assume, al pari di quella delle altre previste nella procedura, autonomo rilievo esterno, ma si riflette, se sussistente, sulla validità dell'ordinanza, che, costituendo il provvedimento conclusivo del procedimento di convalida, è l'unico atto suscettibile di impugnazione secondo la previsione contenuta nell'art. 391, 4^ co., c.p.p.
Da tale rilievo deriva la conclusione che, a prescindere dalla natura delle nullità eventualmente verificatesi nel corso del procedimento, l'omessa proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza nel termine prescritto a pena di decadenza impedisce ogni ulteriore questione sulla legittimità non soltanto dell'arresto, ma anche della convalida, non essendo la stessa più processualmente sindacabile.
La definitività del provvedimento comporta, cioè, la non più censurabilità di tutti gli atti intervenuti nel procedimento, inclusi la nomina di un difensore d'ufficio per l'accertata irreperibilità del difensore d'ufficio e l'interrogatorio al quale l'imputato sia stato sottoposto, a norma dell'art. 391, 3^ co., c.p.p., che costituisce, come non disconosciuto dai ricorrenti, un presupposto comune alla convalida dell'arresto ed al giudizio immediato.
È vero che l'ordinanza di convalida è un atto del tutto indipendente rispetto a quelli che ad esso possono seguire, salvo quelli relativi al giudizio direttissimo, tuttavia, la sua raggiunta stabilità non può che impedire l'esame in altro procedimento di qualsiasi questione che sia suscettibile di eludere il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione mediante un giudicato che possa affermare l'invalidità del provvedimento, sia pure quale effetto derivato dell'accertamento dell'illegittimità di uno dei suoi presupposti.
Con il terzo motivo i ricorrenti si sono doluti della violazione dell'art. 606, 1^ co., lett. b), c.p.p., in relazione all'artt. 56 c.p., ed hanno dedotto l'erronea qualificazione del reato di rapina come fattispecie delittuosa consumata anziché tentata. Il motivo è infondato.
Non è contestata la ricostruzione dei fatti ricavabile dalle sentenze di merito, secondo la quale gli imputati, entrati all'interno della banca, dopo avere prelevato con la minaccia, il denaro contenuto nelle casse aperte ed averlo riposto dentro due federe, avevano costretto con la violenza e la minaccia il personale ad aprire un'altra cassaforte, impossessandosi anche di altro denaro, avevano chiuso i dipendenti in un salottino e nell'uscire dall'istituto di credito si erano arresi senza resistenza a due carabinieri.
Valutando l'episodio la corte d'appello, oltre ha richiamare integralmente le ragioni esposte dal tribunale al fine della qualificazione del reato, ha osservato che la consumazione del delitto di rapina era di mostrata dalla disponibilità del denaro acquisita vincendo le resistenze delle vittime e dall'impedimento frapposto al suo recupero del bottino sino all'intervento dei carabinieri.
Tali argomenti non possono che essere condivisi, perché sia il criterio temporale, sia quello spaziale, sia infine, l'uscita della cosa stessa dalla sfera del possesso e della sorveglianza del derubato o di altri per lui o della possibilità d'intervento della polizia sono del tutto irrilevanti ai fini della determinazione dell'impossessamento, che segna il momento consumativo tanto del delitto di rapina.
È sufficiente, infatti, che della cosa l'agente si sia impossessato anche solo temporaneamente o momentaneamente, poiché anche in tal caso la persona offesa, avendo perduto la signoria sul bene, sarebbe costretta alla violenza o ad altra pressione, contrapponendo "ex post" la propria legittima reazione all'azione delittuosa già esplicata nella sua materialità obiettiva.
La quarta doglianza investe la violazione dell'art. 606, 1^ co., lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 62 bis, 81 cpv. e 163 c.p., e concerne la contraddittorietà della motivazione, perché la corte d'appello pur dando atto che la rapina si era svolta senza l'uso di armi da fuoco e con un limitato ricorso alla violenza ed era stata caratterizzata dall'immediata resa all'unico carabiniere intervenuto, nonché da una meritevole condotta successiva alla commissione dei reati, aveva confermato la pena, sottovalutando che non vi era stata alcuna predisposizione di mezzi inusuali o particolarmente pericolosi.
Sul punto la sentenza di secondo grado, dopo avere sottolineato che la pena si era attestata sulla media edittale, ha precisato, nel confermare la decisione del tribunale, che la notevole rilevanza del bottino, il non comune allarme sociale derivato dal fatto, la concreta offensività dell'azione, nonostante l'uso di coltelli, rendevano adeguata la pena inflitta.
Tali assunti posti a fondamento della determinazione della misura della pena, che, essendo compito esclusivamente affidato alla prudente valutazione del giudice di merito, può essere sindacata esclusivamente mediante il controllo sulla motivazione posta a base della decisione, non appaiono apparenti o manifestamente illogici, perché spiegano coerentemente le ragioni poste a fondamento della decisione della corte d'appello di discostarsi dai minimi edittali previsti per il reato di rapina e per l'aumento imposto dal vincolo della continuazione tra i delitti contestati.
Una diversa valutazione non sarebbe del resto consentita perché il giudizio di legittimità, avendo la corte d'appello indicato gli elementi considerati nella determinazione delle pene e la loro specifica influenza sulla decisione, si risolverebbe in una non consentita sovrapposizione all'apprezzamento compiuto nelle fasi di merito.
All'inammissibilità o infondatezza dei motivi segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 4 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 1999