Sentenza 18 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2003, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL POI02407 /03 LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 16906/00 Dott. Fernando LUPI Consigliere 19730/00 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron.5480 Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud.04/12/02 à ha pronunciato la seguente : 1 S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
ON AR;
- intimato e sul 2° ricorso n° 19730/00 proposto da: ON AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 2002 DARDANELLI N. 37, presso lo studio dell'avvocato e difesa 5099 GIUSEPPE CAMPANELLI, rappresentata -1- dall'avvocato FRANCESCO ZAPPATORE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato avverso la sentenza n. 1852/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 25/08/99 R.G.N. 4460/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. GUIDO VIDIRI;
udito il P.M. in prsona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 15 ottobre 1993, AR RO dopo avere esposto di avere esperito, con esito negativo, l'iter amministrativo per il riconoscimento dello stato di invalidità civile e dei conseguenti benefici economici, chiedeva al Pretore di Taranto che il Ministero dell'Interno venisse condannato al pagamento dell'assegno di invalidità, con interessi e rivalutazione monetaria. Dopo la costituzione del Ministero e l'espletamento di una consulenza diretta ad accertare le condizioni sanitarie dell'assicurata, il Pretore accoglieva la domanda della RO. Филатови A seguito di gravame del Ministero, che aveva contestato la sussistenza del requisito c.d. sociale e di quello della incollocazione, il Tribunale di Lecce con sentenza del 25 agosto 1999, in parziale accoglimento dell'appello, dichiarava che il diritto della NE all'assegno decorreva dal 1 maggio 1987 confermava nel resto l'impugnata sentenza. Nel e pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava per la parte che ancora interessa in questa sede - che l'assicurata non aveva fornito prova della incollocazione per cui l'assegno le poteva essere riconosciuto soltanto a partire dal 1 maggio 1987, e 1 cioè dopo che la RO, nata nel 1932, aveva compiuto i cinquantacinque anni di età. Avverso tale sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso AR RO, che spiega anche ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Ai sensi dell'art. 335 c.p.c. il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti perchè proposti ambedue contro la medesima sentenza.
2. Con il primo e secondo motivo del ricorso Garde weken principale il Ministero dell'Interno deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118/1971 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. (primo motivo) nonchè motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.(secondo motivo). In particolare sostiene il Ministero che il Tribunale aveva omesso di valutare il requisito reddituale e non aveva considerato che la mancata prova di detto requisito da parte dell'assicurato doveva comportare il rigetto della domanda dallo stesso proposta. Con il terzo e quarto motivo di ricorso il Ministero 2 deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118/1971 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. (terzo motivo) nonchè e/o insufficiente e/o motivazione omessa contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.(quarto motivo). Sostiene al riguardo il Ministero che il giudice d'appello aveva errato laddove, partendo dal presupposto che dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età non fosse più possibile l'iscrizione nelle liste di collocamento speciale, aveva per ciò stesso ritenuto non necessaria la prova del requisito sociale e, Guido Meden pertanto, superflua ogni ulteriore indagine.
2.1. I suddetti motivi, da esaminarsi congiuntamente per comportare al soluzione di questioni tra loro strettamente connesse, vanno accolti. Questa Corte ha ripetutamente statuito che in materia di pensione di invalidità o di assegno di invalidità, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili (totali o parziali) degli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, il cosiddetto requisito economico e dell'incollocazione integrano (diversamente dal requisito reddituale in relazione alle prestazioni pensionistiche dell'INPS) non già una 3 mera condizione di erogabilità della prestazione ma al pari del cosiddetto requisito sanitario - un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio ( salve le preclusioni determinatesi nel processo in e, particolare, quelle derivanti dal giudicato interno formatosi) in qualsiasi stato e grado del giudizio (cfr. da ultimo Cass. 17 marzo 2001 n. 3881). E' stato inoltre affermato più volte dai giudici di legittimità che, ai fini dell'attribuzione dell'assegno mensile di invalidità, l'"incollocazione al lavoro" assume due diversi significati per gli LE invalidi infracinquantacinquenni e per gli invalidi che abbiano, invece, superato i cinquantacinque anni di età (ma non ancora i sessantacinque, questo essendo il limite preclusivo per potere beneficiare della prestazione in godimento). Con riguardo ai primi, infatti, per "incollocato al lavoro" deve intendersi colui che, essendo iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, non abbia trovato una occupazione compatibile con le sue condizioni psico- fisiche, con riferimento invece, agli invalidi ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) che non hanno diritto alla iscrizione nelle suddette liste 1'"incollocazione al lavoro" deve essere intesa come stato di effettiva disoccupazione o non occupazione ricollegato ad una riduzione di capacità del lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di un'occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido la cui prova può essere fornita in giudizio anche mediante senza che sia necessaria alcunapresunzioni iscrizione o la domanda di iscrizione nelle liste di collocamento ( cfr. ex plurimis : Cass. 23 febbraio 2001 n. 2628; Cass. 3 giugno 2000 n. 7432).
2.2. Orbene, il Tribunale di Lecce non ha osservato i suddetti principi, che da questa Corte vanno ribaditi non essendo state avanzate in ricorso ragioni Gandololen capaci di inficiarne la giuridica validità. Ed invero il suddetto Tribunale non ha valutato affatto il requisito reddituale, la cui prova competeva all'assicurato; ed inoltre, nell'escludere lo stato di incollocazione dopo il raggiungimento di cinquantacinque anni di età da parte della RO, non ha tenuto conto che, se anche la stessa non poteva più chiedere l'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio in ragione della sua età, ciò non la esimeva però dal provare, anche attraverso presunzioni, il suo stato di disoccupazione o di non occupazione derivante da proprie condizioni di salute. 5 3. Va invece rigettato perchè infondato il ricorso - nel denunziare incidentale della RO, che violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971 in relazione all'art. 360, 1 3 c.p.c., nonchè omessa e/o insufficiente comma, n. e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 5 c.p.c. lamenta che il Tribunale ha - ingiustamente riconosciuto l'assegno soltanto con decorrenza dal 1 giugno 1987, non tenendo così conto che in precedenza non aveva potuto iscriversi alle liste speciali di collocamento obbligatorio perchè la Commissione sanitaria le aveva riconosciuto un grado Guidolola di invalidità del solo 15%, inferiore pertanto alla misura richiesta per detta iscrizione. A tale riguardo va richiamato - per confermarlo in questa sede l'indirizzo giurisprudenziale in base - al quale, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, l'integrazione del requisito costitutivo del diritto dello stato di - incollocazione al lavoro presuppone rigorosamente che l'interessato si sia iscritto nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio o, quanto meno, abbia presentato la relativa domanda all'ufficio competente, senza che possa attribuirsi 6 valenza esonerativa al mancato conseguimento del riconoscimento ( da parte delle commissioni sanitarie di cui alla legge n. 118 del 1971) di un grado di invalidità sufficiente ai fini del collocamento agevolato poichè, in realtà, è possibile presentare la domanda di iscrizione all'ufficio di collocamento anche in difetto del preventivo accertamento del sanitario da parte delle commissioni, requisito all'uopo apprestata allegando documentazione dall'interessato( cfr. in tali sensi da ultimo : Cass. 28 marzo 2002 n. 4555).
4. Per concludere, va accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale. Ne consegue che, alla Филолови stregua dell'art. 384 c.p.c., la sentenza impugnata va cassata ed essendo necessari nuovi accertamenti di fatto la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Bari, la quale esaminerà la controversia facendo applicazione dei principi innanzi enunciati.
5. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso la Corte principale e rigetta quello incidentale, cassa la 7 sentenza impugnata Bari anche per le cassazione. Così deciso in Roma IL PRESIDENTE e rinvia alla Corte d'appello di giudizio di spese del presente il 4 dicembre 2002. IL CONSIGLIER ESTENSORE CANCELLIER: Depositato in 200 FEB. CANCELLIE 8