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25 novembre 2014
25 novembre 2014
Art. 7.
Modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (cosiddetti «non residenti Schumacker»). Procedura di infrazione n. 2013/2027.
1. All'articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta e' determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
3. La lettera b) del comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e' sostituita dalla seguente:
«b) i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto».
Note all'art. 7:
Il testo dell'articolo 24 del testo unico dell'imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi - Testo post riforma 2004), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O., come modificato dalla presente legge cosi' recita:
"Art. 24. Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti
1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i), e l) del comma 1 dell'art. 10.
3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all' articolo 13 nonche' quelle di cui all' articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i), e dell'articolo 16-bis. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.
3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente al- l'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta e' determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessiva- mente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.".
Il testo del comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., come modificato dalla presente legge cosi' recita:
"99. Non sono considerati contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all' articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e di mezzi di trasporto nuovi di cui all' articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ;
d) gli esercenti attivita' d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a societa' di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ovvero a societa' a responsabilita' limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.".
Modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (cosiddetti «non residenti Schumacker»). Procedura di infrazione n. 2013/2027.
1. All'articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta e' determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
3. La lettera b) del comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e' sostituita dalla seguente:
«b) i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto».
Note all'art. 7:
Il testo dell'articolo 24 del testo unico dell'imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi - Testo post riforma 2004), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O., come modificato dalla presente legge cosi' recita:
"Art. 24. Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti
1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i), e l) del comma 1 dell'art. 10.
3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all' articolo 13 nonche' quelle di cui all' articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i), e dell'articolo 16-bis. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.
3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente al- l'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta e' determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessiva- mente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.".
Il testo del comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., come modificato dalla presente legge cosi' recita:
"99. Non sono considerati contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all' articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e di mezzi di trasporto nuovi di cui all' articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ;
d) gli esercenti attivita' d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a societa' di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ovvero a societa' a responsabilita' limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.".
Commentari • 4
- 1. Redditi PF 2026 per residenti all'estero: chi deve dichiarare e quali redditiRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 30 settembre 2026 · 5.4730644
[…] Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi In aderenza agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (articolo 7, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, decreto del 21 settembre 2015 e comma 954 della legge di stabilità 2016), ai contribuenti non residenti che rivestono particolari caratteristiche, l'Irpef si applica secondo le regole generali, senza cioè le limitazioni, generalmente previste dalla norma per i non residenti, riguardanti la fruizione di deduzioni e detrazioni (in particolare le detrazioni per carichi di famiglia). […]
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Giurisprudenza • 3
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cuneo, sez. II, sentenza 08/01/2024, n. 19Provvedimento: […] La norma generale (art. 24 c.1 TUIR) non prevede, per i non residenti, la possibilità di dedurre i contributi previdenziali versati. L'art. 7 della legge "europea" 161/2014 (Europea 2013-bis) ha introdotto nel nostro ordinamento il regime dei "non residenti Schumacker" per cui i contribuenti che, pur conservando la residenza fiscale all'estero, producono in Luogo_2 almeno il 75% del loro reddito complessivo, possono godere delle deduzioni e detrazioni fiscali in forma completa, analogamente a quanto previsto per i soggetti residenti.Leggi di più...
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