Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2004, n. 20133
CASS
Sentenza 30 gennaio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di estradizione per l'estero, la presenza nel territorio italiano della persona della quale si richiede l'estradizione costituisce un presupposto la cui mancanza rende privo il procedimento estradizionale del suo oggetto tipico. Tuttavia, non è di ostacolo ad una decisione favorevole di estradabilità la circostanza che l'estradando si sia reso latitante nel corso del procedimento, laddove non vi sia la prova che egli non si trovi più nel territorio italiano (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione favorevole all'estradabilità di una persona che si era resa latitante, dopo essere evasa dagli arresti domiciliari disposti a fini estradizionali, e che non risultava essere fuoriuscita clandestinamente dallo Stato).

Commentari2

  • 1MAE rigettato se informazioni non aggiorante, smentite da difesa e non individualizzate (Cass. 1317723)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 marzo 2023

    MAE esecutivo greco da rigettare se le informazioni non appaiono sufficientemente aggiornate, né individualizzate, riferendosi ad "ogni estradando che si trova nel territorio nazionale di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea", e risultano peraltro smentite dal contenuto dell'ultimo Rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa (CPT) del 2 settembre 2022, ove si fa riferimento al fatto che le condizioni di detenzione nel Paese richiedente debbono ancora definirsi, nella maggior parte dei casi, non rispettose dei diritti umani dei detenuti e integranti, dunque, un trattamento inumano e degradante. …

     Leggi di più…

  • 2Nessun aggravamento di misura cautelare estradizionale se estradando non è in italia (Cass.
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 marzo 2022

    La procedura di estradizione non ha più ragione di proseguire una volta che risulti certo che l'estradando non è più presente nel territorio nazionale, con conseguente irritualità della richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare e di contestuale mandato di arresto europeo avanzata nei confronti di un soggetto di cui è stata richiesta l'estradizione ma che risulti per certo non essere più presente nel territorio nazionale per essere rientrato presso la propria residenza fuori dal territorio nazionale. L'art. 714 comma 3 stabilisce che le misure coercitive non possono essere disposte se non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione: …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2004, n. 20133
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20133
Data del deposito : 30 gennaio 2004

Testo completo