Sentenza 30 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, la presenza nel territorio italiano della persona della quale si richiede l'estradizione costituisce un presupposto la cui mancanza rende privo il procedimento estradizionale del suo oggetto tipico. Tuttavia, non è di ostacolo ad una decisione favorevole di estradabilità la circostanza che l'estradando si sia reso latitante nel corso del procedimento, laddove non vi sia la prova che egli non si trovi più nel territorio italiano (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione favorevole all'estradabilità di una persona che si era resa latitante, dopo essere evasa dagli arresti domiciliari disposti a fini estradizionali, e che non risultava essere fuoriuscita clandestinamente dallo Stato).
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- 1. MAE rigettato se informazioni non aggiorante, smentite da difesa e non individualizzate (Cass. 1317723)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 marzo 2023
MAE esecutivo greco da rigettare se le informazioni non appaiono sufficientemente aggiornate, né individualizzate, riferendosi ad "ogni estradando che si trova nel territorio nazionale di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea", e risultano peraltro smentite dal contenuto dell'ultimo Rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa (CPT) del 2 settembre 2022, ove si fa riferimento al fatto che le condizioni di detenzione nel Paese richiedente debbono ancora definirsi, nella maggior parte dei casi, non rispettose dei diritti umani dei detenuti e integranti, dunque, un trattamento inumano e degradante. …
Leggi di più… - 2. Nessun aggravamento di misura cautelare estradizionale se estradando non è in italia (Cass.https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 marzo 2022
La procedura di estradizione non ha più ragione di proseguire una volta che risulti certo che l'estradando non è più presente nel territorio nazionale, con conseguente irritualità della richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare e di contestuale mandato di arresto europeo avanzata nei confronti di un soggetto di cui è stata richiesta l'estradizione ma che risulti per certo non essere più presente nel territorio nazionale per essere rientrato presso la propria residenza fuori dal territorio nazionale. L'art. 714 comma 3 stabilisce che le misure coercitive non possono essere disposte se non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2004, n. 20133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20133 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 30/01/2004
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 213
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 43374/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO GI n. a Fiume (Slovenia) il 21 maggio 1948;
avverso la sentenza in data 12 maggio 2003 della Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano si dichiarava favorevole alla estradizione verso la Repubblica Francese di DO GI, cittadino svizzero, colpito da "mandato di cattura" emesso in data 13 maggio 1997 dal Presidente della Sezione penale del Tribunale di Grande istanza di Grasse, Corte di appello di Aix en Provence, a seguito di condanna a due anni di reclusione pronunciata in pari data in contumacia per frode ed evasione fiscale, e in atto latitante in quanto evaso dagli arresti domiciliari disposti a fini estradizionali con ordinanza in data 9 gennaio 2003. Ricorre per Cassazione l'estradando, a mezzo del difensore, il quale deduce:
1) Mancando la prova del presupposto della presenza in Italia dell'estradando, la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non luogo a provvedere.
2) Violazione delle esigenze di difesa dell'estradando nell'ambito del procedimento penale a suo carico in Francia, pronunciato a sua insaputa in contumacia.
3) Intervenuta prescrizione della pena inflitta in base alla legislazione francese (art. 133/3 Code penai), essendo il 5 dicembre 2002 spirato il termine di cinque anni dalla notifica della sentenza contumaciale, eseguita in data 5 dicembre 1997, prima che l'IC venisse arrestato (in data 8 dicembre 2002).
DIRITTO
Il ricorso appare infondato.
L'estradizione è indubbiamente istituto preordinato al solo scopo della consegna di una determinata persona allo Stato estero che ne abbia fatto richiesta, sicché la presenza di tale persona nel territorio dello Stato richiesto costituisce un presupposto la cui mancanza rende privo il procedimento del suo oggetto tipico. Ne consegue che, qualora l'estradando non si trovi più nel territorio della Repubblica italiana, non ricorrono le condizioni per pronunciare la decisione di estradabilità e deve dichiararsi non luogo a provvedere (Cass., sez. 6^, c.c. 3 dicembre 2001, Dumitran;
Cass., sez. 6^, c.c. 30 giugno 1999, Mihalos Michalos;
Cass., sez. 6^, c.c. 4 ottobre 1996, Askin).
Tuttavia, nel caso in esame l'estradando non risulta affatto essere fuoriuscito clandestinamente dallo Stato, essendosi solo reso latitante;
sicché, sino a quando non sarà provato che egli non si trovi più nel territorio della Repubblica, gli organi a ciò preposti saranno tenuti a ricercarlo e, in caso di esito positivo delle loro ricerche, a catturarlo a fini estradizionali. Correttamente dunque la Corte di appello ha pronunciato sentenza favorevole all'estradizione sul presupposto che l'IC si trovi tuttora in Italia.
In merito al secondo motivo, va affermato che il processo contumaciale francese non implica una violazione delle regole fondamentali di difesa, poiché, se è vero che nell'ordinamento giuridico di tale Stato tale procedura si svolge senza garanzia di contraddittorio e di assistenza di un difensore (art. 630 Code penai), va considerato che la sentenza contumaciale (par defaut) deve essere portata a conoscenza dell'interessato, che, se si costituisce o è arrestato prima che la pena inflittagli sia estinta per prescrizione, può proporre opposizione, dando così automaticamente avvio, previa caducazione ipso jure della sentenza contumaciale, a un regolare nuovo giudizio nel pieno rispetto del contraddittorio e di tutti i diritti della difesa;
sicché nella procedura estradizionale la sentenza par defaut, di natura eminentemente provvisoria, si risolve sostanzialmente in un atto di accusa che lo Stato richiedente formula a carico dell'estradando, senza possedere alcuna forza esecutiva ai fini della pena inflitta (v. Cass., sez. 6^, c.c. 12 aprile 2000, Gartz;
Cass., sez. 6^, c.c. 1 marzo 1999, Poporogu). Il terzo motivo appare manifestamente infondato, posto che, come rilevato dalla Corte di appello, nell'ordinamento francese la prescrizione decorre dal momento in cui la sentenza di condanna è divenuta definitiva, il che non si è verificato nel caso in esame, essendo tuttora possibile che l'estradando proponga opposizione contro detta pronuncia.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. La sentenza impugnata va rettificata nel prenome dell'estradando (non "Giancarlo" ma "GI"), come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Visto l'art. 130 c.p.p. dispone che nell'epigrafe della sentenza impugnata il prenome dell'estradando sia corretto da "Giancarlo" in "GI".
Manda alla cancelleria della Corte di appello di Milano per la prescritta annotazione sull'originale dell'atto. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2004