Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/04/2001, n. 5704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5704 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 1 Z ABBLICA ITALIANA / 0059645 A 4 R / 6 T 2 S 5 7 04/04 I B 1 . R G . I . L E R P . L R A D A T . L U A B E IB D D A IN NOME DEL POPOL ITALIANO R I E T S 1 T N 3 E N IA S E S I . R E Oggetto A N E T Condors Art.
2-puisqu A M SEZIONE TRIBUTARIA d.e. u. 56494- tire pendente Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6676/98 Dott. Giovanni OLLA Presidente Consigliere Dott. Enrico PAPA Cron.Consigliere 12272 Dott. Eugenio AMARI Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Rep. Ud. 17/01/01 Dott. Salvatore DI PALMA Re. Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 59645 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ST TO & C SNC;
intimato Commissioneavverso la sentenza n. 151/97 della tributaria regionale di GENOVA, emessa il 21/11/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 38 udienza del 17/01/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI 1 PALMA;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato CRISCUOLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MB APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto - che, con sentenza n.151 del 14 gennaio 1998, la Commissione tributaria regionale di Genova rigettò l'appello dell'Ufficio distrettuale delle imposte di- t rette di Genova avverso la decisione della Commissione tributaria di I° grado di Genova n.293/06/95, che - a seguito di ricorso della TI MB & C. S.n.c. contro avviso di accertamento relativo ad imposte di- - aveva dichiarato estinto il rette afferenti al 1975 giudizio ai sensi dell'art.
2-quinquies del d.l. n.564 del 1994, conv., con mod., nella legge n.656 del 1994; - che, in particolare, la sentenza impugnata ha co- sì, testualmente, motivato: "Con appello depositato il 13 luglio 1995 l'Ufficio si doleva del fatto che la Commissione tributaria di I grado di Genova aveva sta- tuito l'estinzione del giudizio per condono.... sotto l'assunto che il ricorso di I grado del contribuente non si doveva ritenere presentato e il giudizio non po- teva ritenersi pendente, in quanto depositato con molto 2 ritardo, come accertato da una sentenza del Tribunale penale di Genova, passata in giudicato, che aveva con- dannato impiegati dell'Ufficio e professionisti per aver alterato le date di deposito di ricorsi tardivi, tra cui quello del TI MB. L'appello va disat- teso, in quanto sino a quando una Commissione Tributa- ria non dichiara l'inammissibilità e/o l'improcedibilità o l'estinzione il ricorso deve rite- nersi pendente e tale pendenza consente l'applicazione del chiesto condono, come deliberato dai Giudici di primo grado"; che avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico, articolato motivo di censura;
che la TI MB & C. S.n.c., benché ri- tualmente intimata, non si è costituita, né ha svolto attività difensiva. Considerato in diritto - che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione dell'art.16 DPR n.636/72; violazione e fal- sa applicazione dell'art.2 quinquies del DL 30 settem- bre 1994 convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994 n. 656; insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia - art.360 n.3 e 5 c.p.c."), il ricorrente critica la ° sentenza impugnata e premette che, siccome è pacifica per essere stata accertata dal Tribunale penale di Ge- nova, con sentenza n.66/92 passata in giudicato, l'alterazione della data di deposito (tra gli altri) del ricorso introduttivo del presente giudizio la tardività di quest'ultimo, l'accertamento in rettifica con lo stesso impugnato sarebbe divenuto definitivo al- la data di scadenza del termine di impugnazione (2 mag- gio 1981), e, quindi, anteriormente alla data del 17 novembre 1994, cui l'art.
2-quinquies del d.l. n.564 del 1994 àncora la pendenza delle controversie condonabili;
ciò premesso, sostiene che la sentenza impugnata sareb- be illegittima, in quanto ha considerato condonabile una fattispecie, relativamente alla quale non era con- figurabile una "pendenza" della controversia relativa;
che, tra i casi di "pendenza della lite" non sarebbe annoverabile l'ipotesi di inammissibilità, per intempe- stività, del ricorso, bensì solo quella per difetti formali;
che - siccome la ratio dell'art.
2-quinquies sarebbe quella di consentire la chiusura della lite fi- scale in atto con il pagamento di una somma sensibil- mente ridotta rispetto a quella dovuta, con il duplice risultato di assicurare prontamente all'erario un'entrata e di deflazionare il contenzioso tributario - la fattispecie de qua, in cui il rapporto tributario 4 risulta definito per intempestività dell'impugnazione impositivo, non integrerebbedell'atto controversia "pendente" condonabile;
che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, non sarebbe soste- nibile che lo stato di pendenza durerebbe fintantoché non intervenisse una pronuncia giurisdizionale dichia- rativa dell'inammissibilità del ricorso per intempesti- vità, in quanto, nella fattispecie medesima, la penden- za della controversia sarebbe meramente "apparente", siccome creata fittiziamente al fine di eludere il fat- to irreversibile della decadenza verificatasi;
ed infi- ne, che la motivazione adottata dai Giudici d'appello sarebbe insufficiente, relativamente alle ragioni giu- stificative poste a suo fondamento, e contraddittoria, laddove, per un verso, si considera pacifica la tardi- vità del ricorso introduttivo, e, per l'altro con- traddittoriamente, appunto si considera il ricorso stesso idoneo ad instaurare una controversia;
- che il ricorso deve essere respinto;
- che è noto che l'art.
2-quinquies del d.l. n.564 del 1994, conv., con mod., nella legge n.656 del 1994 (da quest'ultima introdotto in sede di conversione) consente, a determinate condizioni nello stesso artico- • lo prefigurate, la “chiusura" delle "liti fiscali, pen- denti alla data del 17 novembre 1994, dinanzi alle com- 5 1 missioni tributarie in ogni grado del giudizio" (comma 1); e che statuisce che "per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato" (comma 4 lett.a) e che "la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio" (comma 4 lett.d); che, al fondo delle argomentazioni svolte dal ri- corrente, sta la premessa, secondo la quale, nel caso -quale pacificamente quello di specie in cui un giudi- cato penale abbia accertato la falsità della data di deposito in segreteria di un ricorso alla commissione tributaria avverso atto impositivo ed in cui da tale accertamento emerga l'intempestività del ricorso stesso (e, quindi, l'inoppugnabilità dell'atto e la definiti- vità del relativo rapporto tributario), la controversia tributaria instaurata con detto ricorso non potrebbe qualificarsi siccome "pendente" ai sensi delle richia- mate disposizioni, in quanto meramente "apparente" (fictio litis, elusiva dell'intervenuta decadenza dall'impugnazione dell'atto impositivo), sicché l'inammissibilità (per intempestività) del ricorso me- desimo sarebbe talmente "radicale" da non richiedere la relativa pronuncia giurisdizionale e da risultare estranea alla previsione del legislatore del 1994; - che siffatta tesi è priva di fondamento: infatti a parte ogni considerazione, in generale e nella fat- - tispecie, sull'efficacia e sulle conseguenze del giudi- cato di falso (accertato in sede penale) nel processo tributario (cfr. artt.226 e 227 cod. proc. civ.; 537 e 675 cod.proc.pen.; 39 d.lgs. n.546 del 1992) sta di fatto che la lettera e la ratio delle disposizioni, n.564dianzi riprodotte, dell'art.
2-quinquies del d.l. del 1994 non consentono in alcun modo di pervenire alla tesi prospettata dal ricorrente;
che, invero, per un verso, le espressioni usate dal legislatore sono tali, da richiedere necessariamen- te secondo i principi generali - una pronuncia giuri- sdizionale definitiva nel senso della inammissibilità (0 della improcedibilità) per escludere la pendenza della controversia: infatti, relativamente all'analogo caso dell'applicazione del condono introdotto dal tito- lo VI della legge n.413 del 1991, l'art.
3-quater del d.
1. n.16 del 1993, conv. con mod., nella legge n.75 del 1993, ha statuito, tra l'altro, che: "Agli effetti delle disposizioni di cui al titolo VI della legge 30 dicembre 1991 n.413, si considerano pendenti anche le controversie di cui all'art. 17 del d. P. R. 26 ottobre 1972 n. 636, se alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto....il ricorso 7 di cui al citato art. 17 non è stato ancora rigettato quale improcedibile o inammissibile con sentenza defi- nitiva" (cfr., in tal senso, Cass. n.3545 del 2000); - che, per altro verso, l'intenzione del legislato- re di favorire la "chiusura delle liti fiscali penden- ti" (così, la rubrica dell'art.
2-quinquies), avvalorata dalle espressioni - molto ampie dallo stesso utiliz- zate, giustifica un'interpretazione altrettanto ampia volta a consentire la fruibilità del condono del 1994 (cfr. Cass. n.14189 del 2000, secondo cui, ai sensi e per gli effetti dell'art.
2-quinquies del d.l. n.564 del 1994, per controversie pendenti devono intendersi anche quelle già definite con una sentenza in relazione alla quale sia intervenuta una decisione revocatoria, la quale cancella il giudicato e determina una nuova pen- denza della causa fintantoché questa venga nuovamente e definitivamente decisa); - che, nella specie, è pacifico che, al momento dell'applicazione di tale condono da parte dei Giudi- - pendeva ricorso della Società inti- ci di primo grado mata avverso avviso di accertamento afferente ad impo- ste dirette relative al periodo d'imposta del 1975; e che, nonostante l'intervenuto (nel 1992) giudicato pe- . nale di falso, non era stata pronunciata definitivamen- te l'inammissibilità (per intempestività) del ricorso 8 medesimo;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 17 gennaio 2001 Il relatore ed estensore Il Presidente Giovanni Olla Saltatore Jo. fr IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 18 APR 2001 IL CANCELLIERE C1 InnocenzoBattista E N O I Z 6 8 A 5 9 R 1 . T / N S 4 I A / - I 6 G 2 B R E . . R A R L . T L P . A A U D D . B B L I E E A R T D T A T N I I 1 S E R 3 S N 1 E E E S . T I N A A M a