Sentenza 11 febbraio 2003
Massime • 2
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine previsto dall'art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 per la notifica all'interessato della decisione del Consiglio nazionale forense, ha natura ordinatoria e non perentoria, senza che sia perciò configurabile l'illegittimità costituzionale di detta norma per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dovendosi escludere l'esistenza di altre fattispecie normative in cui il legislatore abbia configurato come perentorio il termine per la notifica agli interessati di provvedimenti a carattere giurisdizionale (fatto che avrebbe dato adito al sospetto di disparità di trattamento rispetto a casi analoghi), e dovendosi altresì escludere che dall'eventuale inosservanza del suddetto termine (inosservanza avente come unico effetto quello di procrastinare la decorrenza del termine breve per l'impugnazione) possano derivare concreti ed effettivi pregiudizi al diritto di difesa.
Spetta al competente organo disciplinare individuare le situazioni in cui sussiste, per l'avvocato che svolge funzioni di commissario liquidatore, un dovere, rilevante sul piano deontologico e disciplinare, di non appropriarsi, a titolo di acconto, procedendo ad una autoliquidazione dei compensi, delle somme possedute in virtù della funzione affidatagli, apprezzando e valutando le circostanze addotte dal professionista a propria giustificazione.
Commentario • 1
- 1. Avvocati, albi professionali, impiego pubblico, lavoro part-time, incompatibilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 dicembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/02/2003, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente di Sez.
f.f. di Primo Presidente -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di Sez. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di Sez. -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21131/2002 del R.C. AA.CC. proposto da:
CUPAIOLO AVV. BASILIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama n. 74, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Valentino, difeso dall'Avv. Giovanni Minestroni come da procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MACERATA.
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE.
- intimati -
avverso la decisione n. 18/2002 del Consiglio Nazionale Forense depositata il 18.06.2002 e notificata il 23.07.2002. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.12.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale e per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
II Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata, in esito al procedimento disciplinare promosso a carico dell'avv. Basilio Cupaiolo per i medesimi addebiti che gli erano stati contestati in sede penale, infliggeva all'avv. Cupaiolo la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi sette.
Osservava il C.O.A. di Macerata che l'avv. Cupaiolo, quale Commissario Liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa edilizia Villaggio Le Grazie di Recanati, in esito al giudizio penale (sentenza del Tribunale di Macerata del 27.6.1994, della Corte d'appello di Ancona del 10.2.1997 e della Corte di cassazione n. 451/98 del 13.5.1998), era stato "alla fine" ritenuto colpevole di essersi appropriato una prima volta della somma di L. 50.000.000, poi interamente restituita, e una seconda volta della somma di L. 194.565.000, pure quasi del tutto restituita;
essendo invece cadute tutte le altre accuse per inesistenza del fatto reato.
Premesso che non poteva essere messo in discussione quanto accertato in sede penale ed affermato, d'altra parte, il diritto all'apprezzamento della valenza deontologica del comportamento dell'avv. Cupaiolo, riteneva il C.O.A. di Macerata, in ordine al primo episodio appropriativo, che era da escludere la responsabilità disciplinare dell'avv. Cupaiolo per aver agito nell'erronea convinzione di esercitare un proprio diritto. A diversa conclusione perveniva il C.O.A. di Macerata in ordine al secondo episodio appropriativo sul rilievo che il professionista ormai ben conosceva la posizione assunta dall'Amministrazione per cui "avrebbe dovuto avvertire il disvalore di una condotta che sapeva avversata dal Ministero, aggravata dalla possibilità di disporre del denaro della liquidazione ed altresì dalla natura della funzione esercitata".
Pertanto, ritenuta la rilevanza disciplinare di tale secondo episodio, il C.O.A. di Macerata infliggeva all'avv. Cupaiolo la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di sette mesi.
Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione n. 18/2002 depositata il 18.06.2002 e notificata il 23.07.2002, rigettava il ricorso proposto dall'avv. Cupaiolo, osservando che il C.O.A. di Macerata correttamente aveva valutato il comportamento del professionista, ritenendo scriminato il primo episodio e ravvisando gli estremi della responsabilità professionale per il secondo. Dopo aver riportato i principi affermati dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 415 del 13.05.1998) in esito al giudizio penale, il C.N.F. osservava che la decisione impugnata non si era discostata da tali principi che valevano a confutare quanto dedotto dall'avv. Cupaiolo nell'atto di appello. Ed invero i rilievi e le censure mosse alla decisone impugnata dovevano essere respinti, dato che l'avv. Cupaiolo nella sua qualità di commissario liquidatore non aveva diritto ad autoliquidarsi acconti sul compenso che gli sarebbe spettato e che, invece, proprio per la qualifica di pubblico ufficiale e per la delicatezza dei compiti e funzioni, avrebbe dovuto attenersi alle direttive dell'Autorità che vigilava sulla liquidazione.
Rilevato che, conformemente a quanto affermato nella decisione impugnata, l'avv. Cupaiolo avrebbe dovuto avvertire il disvalore di una condotta che sapeva avversata dal Ministero, riteneva, infine, il C.N.F. che andava sottolineata l'illiceità del comportamento del professionista, il quale era venuto meno ai doveri di probità professionale allorquando si era appropriato, sia pure temporaneamente, di somme possedute in virtù del ministero esercitato e per incarichi ricevuti;
e che la responsabilità penale dell'avv. Cupaiolo era stata accertata, con sentenza passata in giudicato, per reati la cui natura offendeva particolarmente l'etica professionale, compromettendo gravemente la reputazione del professionista e la dignità della classe forense.
Contro tale decisione l'avv. Cupaiolo ha proposto ricorso per cassazione in base a quattro motivi. La richiesta di sospensione del provvedimento impugnato è stata rigettatali Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata e il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione non si sono costituiti.
Il ricorrente ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, in via preliminare ed assorbente, il ricorrente eccepisce che, in violazione dell'alt. 56 del R.D. 27.11.1933 n. 33, la decisione del C.N.F. è stata notificata all'interessato il 23 luglio 2002, cioè oltre il 30^ giorno dal deposito (avvenuto il 18 giugno 2002). Sostiene il ricorrente che detto termine dovrebbe essere considerato perentorio, e non ordinatorio come ritenuto in giurisprudenza, atteso la struttura di un procedimento giurisdizionale di tipo speciale informato alla specificità rispetto alle norme codicistiche e alla rapidità delle decisioni in quanto involgono la tutela della dignità e del decoro etico di una classe professionale, nonché la tutela del professionista inciso. Per altro la perentorietà potrebbe anche desumersi dallo scopo che detto termine persegue e dalla funzione che adempie nell'impianto logico del sistema.
1.1. Il motivo è infondato.
Come lo stesso ricorrente dichiara di non ignorare, queste Sezioni Unite hanno affermato che, in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine previsto dall'art. 56 r.d.l. n. 1578 del 1933 per la notifica all'interessato della decisione del
Consiglio Nazionale Forense ha natura ordinatoria e non perentoria, senza che sia perciò configurabile l'illegittimità costituzionale di detta norma per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dovendosi escludere l'esistenza di altre fattispecie normative in cui il legislatore abbia configurato come perentorio il termine per la notifica agli interessati di provvedimenti a carattere giurisdizionale (fatto che avrebbe dato adito al sospetto di disparità di trattamento rispetto a casi analoghi), e dovendosi altresì escludere che dall'eventuale inosservanza del suddetto termine (inosservanza avente come unico effetto quello di procrastinare la decorrenza del termine breve per l'impugnazione) possano derivare concreti ed effettivi pregiudizi al diritto di difesa (Sez. Un. 7 dicembre 1999, n. 869). La Corte condivide questo orientamento al quale ritiene di dover dare continuità, non essendo le considerazioni del ricorrente di tale spessore da poter far ritenere il termine non ordinatorio ma perentorio.
2. Col secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 340 (rectius 360) c.p.c. n. 5, il ricorrente censura la decisione impugnata per radicale carenza della motivazione, sancita per ogni provvedimento giurisdizionale dall'art. 111 della Costituzione, sotto i seguenti profili: A) per non aver "indicato la norma deontologica violata";
B) per mancanza di "controdeduzioni" nel rigetto delle proposte censure;
nonché per la mera apparenza della motivazione sotto il profilo: C) della "incoerenza logica" consistita nell'aver confidato totalmente la disapprovazione etico-professionale di una condotta a principi "giuridici" formalmente estranei al processo disciplinare che rispondono pertanto a ben altre formalità istituzionali. Il ricorrente sostiene poi che: D) la "mancanza di motivazione" afferisce persino "il punto decisivo del suo incoerente percorso logico-formale" allorquando, premesso che l'iscritto "avrebbe dovuto attenersi alle direttive della circolare ministeriale", eluso l'esame della documentazione prodotta il 6.7.99 con annesso parere del prof.
Del Vecchio, si esime dall'indicare oltre che la norma violata persino le ragioni deontologiche per le quali un avvocato, munito di "mandato professionale" per il quale ha svolto prestazioni anche con rappresentanza processuale ed extra processuale ma sempre di natura professionale, ponga in essere comportamento eticamente non conforme alla dignità della classe forense "adeguandosi" a norme scritte di natura deontologica in tema di acconti, come l'art. 38 del codice deontologico vigente nel 1990; e conclude rinviando ai principi stabiliti nel giudicato penale.
2.1. Il motivo è infondato sotto tutti i profili.
Va innanzitutto premesso che le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, ricorribili per cassazione a norma dell'art. 56 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, quante volte il motivo di ricorso prospetti non un vizio di applicazione di norme di diritto sostanziale o processuale, ma un vizio di difetto di motivazione, sono suscettibili di sindacato da parte della Corte di Cassazione, in base all'art. 111 Cost., solo in quanto la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice quali risultano dalla decisione impugnata (cfr. ex plurimis: Sez. Un. 26.1.1998, n. 764; 5.2.1997, n. 1081).
Ciò premesso, va detto che la sentenza del Consiglio Nazionale Forense è adeguatamente motivata quando, pur non menzionando una specifica norma deontologica violata, espone e valuta in modo logico e corretto i fatti costituenti mancanza ai doveri o integranti condotta riprovevole, accertando lo stato soggettivo della colpa e quello oggettivo del disonore alla dignità e al decoro della professione;
pertanto spetta al competente organo disciplinare individuare le situazioni in cui sussiste, per l'avvocato che svolge funzioni di commissario liquidatore, un dovere, rilevante sul piano deontologico e disciplinare, di non appropriarsi, a titolo di acconto, procedendo ad un'autoliquidazione dei compensi, delle somme possedute in virtù della funzione affidatagli, apprezzando e valutando le circostanze addotte dal professionista a propria giustificazione.
2.2. Parimenti non sussiste vizio di carenza di motivazione allorché la sentenza del C.N.F., dopo aver esposto, condividendola, la ratto della decisione impugnata e richiamati i principi affermati dalla Corte di Cassazione in esito al giudizio penale a carico del professionista, ha rigettato le censure proposte avverso la decisione del C.O.A. in base a propria autonoma valutazione, ritenendo disonorevole, e perciò censurabile disciplinarmente, il comportamento del professionista che venga meno ai doveri di lealtà e probità, appropriandosi, ancorché temporaneamente, di somme possedute per il ministero esercitato e per incarichi ricevuti.
2.3. La sentenza impugnata si sottrae anche alla censura di incoerenza logica avendo il C.N.F. ribadito che l'Avv. Cupaiolo, nella sua qualità di Commissario Liquidatore, non aveva diritto ad autoliquidarsi acconti sul compenso che gli sarebbe spettato e che, anzi, egli, proprio per la qualifica di pubblico ufficiale e per la delicatezza, dei compiti e delle funzioni, avrebbe dovuto attenersi alle direttive dell'Autorità che vigilava sulla liquidazione.
2.4. Nè, infine, è ravvisabile il vizio di mancanza di motivazione, prospettato sulla base di considerazioni soggettive, ovvero di elementi ulteriori (documentazione prodotta il 6.7.99 con annesso parere del Prof. Del Vecchio) rispetto a quelli esaminati e valutati dal C.N.F., e che quindi devono ritenersi da questo implicitamente considerati non decisivi, ovvero sulla base di norma relativa all'attività professionale (art. 38 del codice deontologico vigente nel 1990) che non può trovare applicazione in tema di incarico pubblico.
3. Col terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di giurisdizione.
Sostiene che il C.N.F., in palese elusione dalla autonomia di valutazione disposta dal codice deontologico all'art. 5, forse confortato dall'innovato art. 653 c.p.p. nella parte in cui estende il giudicato penale sul processo disciplinare anche alla "illiceità del fatto", ha ritenuto di poter motivare la sua decisione rielencando i principi affermati in sede penale;
una sorta quindi di meccanica trasposizione-applicazione di quei principi al giudizio disciplinare, tant'è che ha affermato... confessoriamente che il provvedimento del C.O.A. "merita conferma per non essersi discostato dai principi affermati dalla Cassazione". Invece, afferma il ricorrente, dovrebbe essere ben fermo che il giudicato della illiceità penale non esimeva il giudice disciplinare, al fine di evitare una sovrapposizione di processi diversi, dal motivare autonomamente come e perché nella fattispecie quel comportamento penalmente illecito sia stato anche - e perciò stesso - "non conforme alla dignità e al decoro professionale".
3.1. Il motivo è infondato.
L'impugnata sentenza, nell'ambito dell'illiceità dei fatti accertati, pur avendo richiamato i principi affermati dalla Corte di Cassazione in sede penale, ha autonomamente valutato il comportamento dell'Avv. Cupaiolo, tant'è che dei due episodi di appropriazione di cui il professionista è stato riconosciuto penalmente colpevole, ha ritenuto rilevante, ai fini della responsabilità disciplinare, solo il secondo. Ha infatti l'impugnata sentenza, in relazione a tale episodio, evidenziato che l'Avv. Cupaiolo, nella sua qualità di Commissario Liquidatore, non aveva diritto ad autoliquidarsi acconti sul compenso che gli sarebbe spettato, e che avrebbe dovuto avvertire il disvalore di una condotta che sapeva avversata dal Ministero, concludendo che con il suo comportamento era venuto meno ai doveri di probità, compromettendo gravemente il decoro professionale e la dignità della classe forense.
3.2. Ciò comporta l'infondatezza, oltre che l'irrilevanza della questione, sollevata dal ricorrente in memoria, dell'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge n. 97/2001, entrata in vigore il 6 maggio 2001, che, modificando l'art. 653 c.p.p., ha riconosciuto efficacia di giudicato anche nei giudizi disciplinari alla sentenza irrevocabile di condanna penale "quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso", disponendone l'applicazione "ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge". Invero, premesso che, secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale, il divieto di retroattività della legge - pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento - non è stato tuttavia elevato a rango costituzionale se si eccettuata la previsione dell'alt. 25 Cost. limitatamente al divieto di condanna per fatti previsti come reati, sicché il legislatore ordinario può emanare norme con efficacia retroattiva sempre che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della razionalità e non si ponga in contrasto con valori ed interessi costituzionalmente protetti, va osservato che il giudice disciplinare, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha autonomamente valutato il comportamento dell'Avv. Cupaiolo ed affermato la responsabilità deontologica del professionista, indipendentemente da quella penale.
4. Col quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 203 lf, per non aver considerato la decisione impugnata, allorché ha richiamato i principi affermati nel processo penale, che chi va a ricoprire la carica di Commissario Liquidatore non agisce, perciò stesso, sempre anche quale pubblico ufficiale perché solo per "l'esercizio delle sue funzioni" di Commissario Liquidatore è garantito, protetto e responsabilizzato dalla qualifica di pubblico ufficiale. Quando un avvocato accede all'acconto della sua parcella come "atto connesso e conseguente" a documentate prestazioni "professionali" non pone in essere un esercizio di funzioni tipiche di pubblico ufficiale - per le quali vi è un ulteriore e diverso compenso stabilito dal Ministero - bensì una condotta riconducibile unicamente alla sua professionalità da valutarsi, quanto alla sua correttezza, con riferimento esclusivamente al codice deontologico ed a quello civilistico sul mandato e sul contratto d'opera intellettuale.
4.1. Il motivo è inammissibile perché con tale mezzo il ricorrente tenta di introdurre una questione nuova circa la riconducibilità della sua condotta unicamente all'attività professionale e non di pubblico ufficiale. Questione mai prima prospettata e dibattuta, rimasta completamente estranea al tema del giudizio. Alla stregua delle considerazioni innanzi esposte, il ricorso va, quindi, rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese perché gli intimati non si sono costituiti, ne' hanno partecipato alla discussione orale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2003