Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/02/2003, n. 1991
CASS
Sentenza 11 febbraio 2003

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In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine previsto dall'art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 per la notifica all'interessato della decisione del Consiglio nazionale forense, ha natura ordinatoria e non perentoria, senza che sia perciò configurabile l'illegittimità costituzionale di detta norma per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dovendosi escludere l'esistenza di altre fattispecie normative in cui il legislatore abbia configurato come perentorio il termine per la notifica agli interessati di provvedimenti a carattere giurisdizionale (fatto che avrebbe dato adito al sospetto di disparità di trattamento rispetto a casi analoghi), e dovendosi altresì escludere che dall'eventuale inosservanza del suddetto termine (inosservanza avente come unico effetto quello di procrastinare la decorrenza del termine breve per l'impugnazione) possano derivare concreti ed effettivi pregiudizi al diritto di difesa.

Spetta al competente organo disciplinare individuare le situazioni in cui sussiste, per l'avvocato che svolge funzioni di commissario liquidatore, un dovere, rilevante sul piano deontologico e disciplinare, di non appropriarsi, a titolo di acconto, procedendo ad una autoliquidazione dei compensi, delle somme possedute in virtù della funzione affidatagli, apprezzando e valutando le circostanze addotte dal professionista a propria giustificazione.

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  • 1Avvocati, albi professionali, impiego pubblico, lavoro part-time, incompatibilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 dicembre 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/02/2003, n. 1991
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1991
Data del deposito : 11 febbraio 2003

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