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8 giugno 2012
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15 agosto 2012
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27 febbraio 2016
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Art. 5. Ulteriori interventi a favore delle scuole 1. Al fine di consentire la piu' tempestiva ripresa della regolare attivita' educativa per la prima infanzia e scolastica nelle aree interessate dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, eliminando situazioni di pericolo, le risorse individuate dal DM 30 luglio 2010, assunto in applicazione dell' articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 , possono essere destinate alla messa in sicurezza, all'adeguamento sismico ed alla ricostruzione degli edifici scolastici o utilizzati per attivita' educativa per la prima infanzia danneggiati o resi inagibili a seguito della predetta crisi sismica. A tal fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero per l'istruzione, l'universita' e la ricerca.
1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono altresi' ripartite tra le regioni medesime le seguenti risorse:
a) una quota pari al 60 per cento dello stanziamento di cui all' articolo 53, comma 5, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ;
b) una quota pari al 60 per cento delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla tabella 5 della delibera n. 6/2012 del CIPE, del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012.
(( 1-ter. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse messe a disposizione dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono altresi' destinare quota parte delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o utilizzati per attivita' educativa della prima infanzia e per l'universita' che abbiano subito danni lievi, nel limite delle risorse assegnate per gli interventi specifici )) 2. Le regioni nel cui territorio si trovano le aree indicate nel comma 1 sono autorizzate, a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma, a modificare i piani di edilizia scolastica eventualmente gia' predisposti sulla base della previgente normativa di settore e non ancora attivati, anche con l'inserimento di nuove opere non contemplate in precedenza. I Presidenti delle Regioni interessate curano il coordinamento degli interventi di cui al presente articolo nell'ambito del piano di cui all'articolo 4.
3. Per fronteggiare l'emergenza e nei limiti di durata della stessa, gli uffici scolastici regionali per l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto possono adottare per il prossimo anno scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi di adattamento del calendario scolastico, di flessibilita' dell'orario e della durata delle lezioni, di articolazione e di composizione delle classi o sezioni.
4. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2011/2012 nei Comuni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono altresi' ripartite tra le regioni medesime le seguenti risorse:
a) una quota pari al 60 per cento dello stanziamento di cui all' articolo 53, comma 5, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ;
b) una quota pari al 60 per cento delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla tabella 5 della delibera n. 6/2012 del CIPE, del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012.
(( 1-ter. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse messe a disposizione dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono altresi' destinare quota parte delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o utilizzati per attivita' educativa della prima infanzia e per l'universita' che abbiano subito danni lievi, nel limite delle risorse assegnate per gli interventi specifici )) 2. Le regioni nel cui territorio si trovano le aree indicate nel comma 1 sono autorizzate, a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma, a modificare i piani di edilizia scolastica eventualmente gia' predisposti sulla base della previgente normativa di settore e non ancora attivati, anche con l'inserimento di nuove opere non contemplate in precedenza. I Presidenti delle Regioni interessate curano il coordinamento degli interventi di cui al presente articolo nell'ambito del piano di cui all'articolo 4.
3. Per fronteggiare l'emergenza e nei limiti di durata della stessa, gli uffici scolastici regionali per l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto possono adottare per il prossimo anno scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi di adattamento del calendario scolastico, di flessibilita' dell'orario e della durata delle lezioni, di articolazione e di composizione delle classi o sezioni.
4. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2011/2012 nei Comuni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Commentario • 1
- 1. Ruolo formale dell'amministratore e responsabilità per appropriazione indebitahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE La difesa appellante ha censurato la valutazione delle risultanze istruttorie ed il processo argomentativo seguito dal giudice di prime cure per giungere all'affermazione di responsabilità del proprio assistito e ha chiesto l'assoluzione dello stesso, anche ex art. 530 co. 2° c.p.p., per carenza dell'elemento soggettivo del reato o, comunque, di provato coinvolgimento personale del prevenuto nei fatti sub iudice. A sostegno, richiamando le motivazioni della sentenza con cui l'imputato è stato assolto da altra vicenda di rilievo penale (reato ex art. 5 D. L.vo 74/00) connessa sempre all'amministrazione della Ir. srl, il difensore ha sostenuto …
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Giurisprudenza • 21
- 1. Trib. Bologna, sentenza 18/10/2022, n. 2566Provvedimento: […] Ai Presidenti di CP_2 infatti, l'art. 3 comma 2 D.L. 74/2012, attribuiva la facoltà di determinare “con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi”. pagina 10 di 17 Ai sensi del successivo art. 5 del D.L. 74/2012, era altresì prevista la possibilità che ilLeggi di più...
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