CASS
Sentenza 1 marzo 2023
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2023, n. 8758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8758 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER ND nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo (:-e. .)1Z 3 spe-q Penale Sent. Sez. 1 Num. 8758 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 12/10/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 6 luglio 2021 la Corte di Appello di Campobasso ha rideterminato in mesi tre di arresto la pena inflitta a IE ND, confermando l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato previsto e punito dall'art. 699 cod.pen. In fatto, IE ND portava - in data 2 ottobre 2016 - al di fuori della propria abitazione un nunchaku, ritenuto oggetto qualificabile come arma comune. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - IE ND. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità. La Corte territoriale non avrebbe motivato sulle caratteristiche dell'oggetto e sulla effettiva ascrivibilità del fatto all'imputato. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto. Secondo la difesa andava applicata la diversa previsione di legge di cui all'art.4 della legge n.110 del 1975. 2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.. 2.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla quantificazione della pena. 2.5 Al quinto motivo si deduce mancanza di motivazione in riferimento alla richiesta di riconoscimento di una sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 53 della legge n.689 del 1981. 3. Il ricorso è fondato, al quinto motivo. 3.1 Ed invero, a fronte di espressa richiesta, contenuta nell'atto di appello, la Corte territoriale ha omesso ogni considerazione sul punto. Va pertanto ribadito che incorre nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice di secondo grado che, investito di motivi d'appello con i quali si chiede la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ex art. 53 della stessa legge, non fornisca adeguata motivazione in merito alla mancata conversione (così, tra le altre, Sez. IV n. 46432 del 21.9.2018, rv 273932). 2.. Il Presidente 3.2 La fondatezza di tale motivo determina, peraltro, la presa d'atto della avvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Ciò perché daun lato la avvenuta proposizione del ricorso su un punto del relativo capo determina l'assenza di un giudicato parziale sulla responsabilità (così Sez. U n.1 del 19.1.2000, ric. Tuzzolino), dall'altro non vi è spazio alcuno per l'emissione di decisione più favorevole, in presenza di congrua motivazione sulla attribuzione del fatto all'imputato e sulla qualificazione giuridica del medesimo. La prescrizione (nel termine massimo di anni cinque) risulta maturata dopo la decisione impugnata, nel mese di luglio del 2022, pur tenendosi conto della intervenuta sospensione dei termini dal 1 luglio 2019 al 18 gennaio del 2020.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo (:-e. .)1Z 3 spe-q Penale Sent. Sez. 1 Num. 8758 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 12/10/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 6 luglio 2021 la Corte di Appello di Campobasso ha rideterminato in mesi tre di arresto la pena inflitta a IE ND, confermando l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato previsto e punito dall'art. 699 cod.pen. In fatto, IE ND portava - in data 2 ottobre 2016 - al di fuori della propria abitazione un nunchaku, ritenuto oggetto qualificabile come arma comune. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - IE ND. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità. La Corte territoriale non avrebbe motivato sulle caratteristiche dell'oggetto e sulla effettiva ascrivibilità del fatto all'imputato. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto. Secondo la difesa andava applicata la diversa previsione di legge di cui all'art.4 della legge n.110 del 1975. 2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.. 2.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla quantificazione della pena. 2.5 Al quinto motivo si deduce mancanza di motivazione in riferimento alla richiesta di riconoscimento di una sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 53 della legge n.689 del 1981. 3. Il ricorso è fondato, al quinto motivo. 3.1 Ed invero, a fronte di espressa richiesta, contenuta nell'atto di appello, la Corte territoriale ha omesso ogni considerazione sul punto. Va pertanto ribadito che incorre nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice di secondo grado che, investito di motivi d'appello con i quali si chiede la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ex art. 53 della stessa legge, non fornisca adeguata motivazione in merito alla mancata conversione (così, tra le altre, Sez. IV n. 46432 del 21.9.2018, rv 273932). 2.. Il Presidente 3.2 La fondatezza di tale motivo determina, peraltro, la presa d'atto della avvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Ciò perché daun lato la avvenuta proposizione del ricorso su un punto del relativo capo determina l'assenza di un giudicato parziale sulla responsabilità (così Sez. U n.1 del 19.1.2000, ric. Tuzzolino), dall'altro non vi è spazio alcuno per l'emissione di decisione più favorevole, in presenza di congrua motivazione sulla attribuzione del fatto all'imputato e sulla qualificazione giuridica del medesimo. La prescrizione (nel termine massimo di anni cinque) risulta maturata dopo la decisione impugnata, nel mese di luglio del 2022, pur tenendosi conto della intervenuta sospensione dei termini dal 1 luglio 2019 al 18 gennaio del 2020.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensore