Sentenza 16 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2002, n. 10270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10270 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
1 0 270/0 2 REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POTOLO ITALIA LA CORTE U Oggetto Provvigione SAZIONE TERZA CIVILE mediatoria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2134/01 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI Consigliere Dott. Paolo VITTORIA 27872 Cron. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. 2035 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 13/03/02 Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: Sol dal Sig. 155 STUDIO IMMOBILIARE "IL MADONNONE" SRL in persona del per diritur Il 16 LUG 2002 IL CANCELLIERE suo amministratore unico TA LV, con sede in Firenze, nonchè NI RO in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 94 INT 8, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA FIORE, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLO CATELANI, giusta delega in atti;
ricorrenti - contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTI RICCARDO, 2002 NOMENTANA 263, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO 635 GUADAGNO, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1268/00 del Tribunale di FIRENZE, emessa il 14/02/00 e depositata il 30/05/00 (R.G. 3342/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Giovanna FIORE;
udito l'Avvocato Alberto GUADAGNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. IC TI propose opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento della somma. di £ 4.542.000, emesso su ricorso della s.r.l. Il Madonnone, che aveva addotto il mancato pagamento della provvigione dovuta dal TI, resosi acquirente di un immobile a seguito dell'attività di interposizione svolta dalla società tramite il socio LV TA, che aveva messo le parti in contatto tra loro. Negò che fosse stata svolta attività di mediazione e sostenne che la società non aveva comunque titolo per pretendere il pagamento della provvigione, non essendo iscritta nel ruolo degli agenti di mediazione di cui 2 alla legge n. 39 del 1989. LV TA agì a sua volta in giudizio nei confronti del TI chiedendo il pagamento della povvi- gione in proprio, al dichiarato fine di evitare che, in formale, la provvigione nonragione di un'eccezione fosse pagata ad alcuno. Riunite le cause, il giudice di pace di Firenze re- vocò il decreto ingiuntivo emesso su ricorso della SO- cietà e condannò il TI a pagare al TA, in proprio, la somma di L. 3.000.000, oltre accessori.
2. La decisione è stata riformata dal tribunale di Firenze che, decidendo con sentenza n. 1269 del 2000 sull'appello del TI cui avevano resistito il Batta- glini e la s.r.l. Il Madonnone, ha rigettato la domanda del TA, condannandolo alle spese dei due gradi.
3. Avverso detta sentenza ricorrono congiuntamente per cassazione la s.r.l. Studio Immobiliare Il Madonno- ne ed LV TA, affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso IC TI. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Col primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2709 per avere il tribunale essenzialmente fondato la decisione in punto di difetto di legittimazione attiva del TA sull'erroneo assunto che dalla fattura emessa dalla 3 s.r.
1. Il Madonnone per l'attività mediatoria espletata risultava che i soci della predetta società fossero tre. Affermano i ricorrenti che la fattura costituisce mero indizio del negozio cui si riferisce e non anche della consistenza dell'organizzazione dell'imprenditore che la ha emessa;
e che, comunque, gli altri due nomi indicati (Corsi e NI) erano quel- li di due ex collaboratori dello studio immobiliare, che faceva capo ad una società il cui unico socio era il TA.
1.2. Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. per avere il giudice dell'appello ritenuto che la sentenza di primo grado fosse passata in giudicato in punto di revoca del decreto ingiuntivo a seguito della non impu- gnazione della sentenza da parte della s.r.l. Il Madon- none. Sostengono i ricorrenti che, essendo stato raggiun- to (con la riscossione di quanto dovuto) lo scopo per- seguito dal TA, cui "poco importava disquisire se formalmente ciò gli perveniva come utile della SO- cietà di cui era unico socio oppure come guadagno per- sonale", la società "non era affatto soccombente, per cui non aveva bisogno di proporre appello".
1.3. I primi due motivi, che per la connessione 4 delle questioni che pongono possono congiuntamente esa- minarsi, sono infondati. Il tribunale ha ritenuto che, in un contesto pro- cessuale connotato da una pretesa creditoria dello stu- dio "immobiliare il Madonnone" facente capo alla omoni- ma società, il TA, la cui attività era stata svolta quale amministratore della società, avesse agito in giudizio solo per superare l'ostacolo dell'argomento difensivo opposto dal TI, relativo alla inesigibili- tà del credito da parte della società per non essere la stessa iscritta nel ruolo degli agenti di mediazione. Ha dunque concluso che, essendo la società soggetto di- verso dal TA, questi fosse privo della legitti- mazione attiva. Ebbene, il TA non afferma di aver mai SO- stenuto di aver svolto attività in proprio, ma che egli era il gestore dello studio, che da anni svolgeva atti- vità di mediazione, che era l'unico socio della società alla quale conferiva il suo lavoro, che poco importava che la provvigione fosse pagata a lui stesso o alla so- cietà, rilevando solo che lo fosse. Ma tale ordine di considerazioni non incide in al- cun modo sulla autonomia della soggettività giuridica del TA da un canto e della società dall'altro; differenza che non consente di ritenere che il credito 5 fosse, ad un tempo, della società e suo proprio, al di là della indifferenza economica del TA in ordi- ne alla individuazione giudiziale del soggetto titola- re. Il giudice del merito ha ritenuto che, sulla scorta delle stesse affermazioni del TA, il credito fosse della società ed ha dunque correttamente escluso la sua legittimazione attiva. Non rileva dunque che ab- bia fatto riferimento alle indicazioni, in fattura, di altre persone che lavoravano nella società per conclu- dere che "non sembra esatta l'affermazione che la SO- cietà ed il TA fossero la stessa persona", giacché la diversa soggettività giuridica della società di capitali discende dalla legge, quali e quanti che siano i soci della società stessa. Univocamente consegue a tali rilievi l'infondatezza anche del secondo motivo, giacché la revoca del decreto ingiuntivo emesso a favore della società avrebbe dovuto essere impugnato dal soggetto la cui pretesa creditoria era stata respinta. E' dunque corretta l'affermazione della gravata sentenza in punto di passaggio in giudicato della rela- tiva statuizione.
2.1. Col terzo motivo la sentenza è censurata per violazione е falsa applicazione dell'art. 2909 C.C. e 6 per difetto di motivazione Su un punto decisivo della controversia. Si afferma che, non essendo stata impugnata la sen- tenza di primo grado in punto di condanna del venditore Galli al pagamento della provvigione ed essendo la po- sizione dell'acquirente dipendente da quella dell'alienante, "essa, con riferimento ai fatti accer- tati spiega piena efficacia anche nei confronti del Si- sti acquirente in virtù della efficacia riflessa del giudicato, ovvero essa ha efficacia e fa stato anche nel presente giudizio".
2.2. Il motivo è infondato giacché la sentenza emessa nei confronti del Galli è stata pronunciata in causa vertente tra soggetti diversi e perché la posi- zione del compratore non è affatto dipendente da quella del venditore negli autonomi rapporti col terzo media- tore.
3.1. Col quarto motivo è da ultimo dedotta omessa ) motivazione sulla domanda di indebito arricchimento formulata con la comparsa conclusionale in primo grado e nella comparsa di costituzione in secondo grado.
3.2. La censura è infondata per le assorbenti ra- gioni che la domanda non poteva essere proposta con la comparsa conclusionale, che essa era dunque nuova in appello e che il giudice non ha il dovere di pronuncia- 7 re su domande non validamente proposte.
4. Il ricorso va conclusivamente rigettato. Si ravvisano, peraltro, giusti motivi per compensa- re tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 13 marzo 2002 Il presidente Il consigliere estensore nu A. A d RE 16.07.02 109T 129,11 45GT 20,66 TOT 149,77 8065 12,00 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione T61,77 11-1-2012 serie 4 al n. 1868 versate € 161,77 delle Entrate di Roma 2 il apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 80/5/2002)