Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2003, n. 15879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15879 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
AULA “A” 654/2003 REPUBBLICA ITALIANA oggetto LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 5 8 7 9 7 0 3 LA CORTE SUPREMA DE CASSAZIONE composta degli III.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente BATTIMIELLO Consigliere R.G.N. 01317/2001 Dott. Bruno Rel. Consigliere MAZZARELLA Dott. Giovanni Cron. 32381 DE RENZIS Consigliere Dott. Alessandro Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 05.03.2003 da LE NI rapp.to e difeso dall'avv. Cesare Taurino, del Foro di Lecce, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Della Giuliana, n. 63, presso lo studio del'avv. Salvatore Amatore, giusta procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente- 1330
contro
SOC. TERZANI SERGIO & C. s.p.a. 4 1 in persona del legale rapp.te sig. IO NI, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Albanese, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Pompeo Magno, n. 1, giusta procura speciale in calce al controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Lecce, n. 00310/2000 depositata il 23 ottobre 2000, R.G. n. 00855/2000, notificata il 07 novembre 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05 marzo 2003 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, la Corte di Appello di Lecce rigettava l'appello proposto da DO OC avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 16 febbraio 2000, che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dallo stesso OC, quale agente della Soc. NI IO & C. s.p.a. (in appresso da questa licenziato solo NI), diretta al riconoscimento della piena validità del contratto di agenzia e alla condanna della NI al pagamento delle somme medio tempore maturate, come se il rapporto non fosse cessato, e al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.. Aveva dedotto il OC che la società con lettera del 19 dicembre 1997 gli aveva comunicato il recesso dal contratto di agenzia, stipulato tra le parti l'11 marzo 1991 e disciplinato dalle norme di legge vigenti in materia, con decorrenza 1° gennaio 1998; che gli aveva liquidato, fra l'altro, in modo erroneo la indennità sostitutiva di preavviso, che offriva in restituzione;
e che egli aveva contestato il recesso, ritenendo ancora valido il contratto di agenzia perché la detta indennità gli era stata liquidata in modo erroneo. A 2 Osservava, in sintesi, la Corte di merito: il mancato rispetto del termine di preavviso non determinava la automatica invalidità del recesso e la protrazione del contratto, ma il solo diritto all'indennità di preavviso;
tale conseguenza non poteva scaturire per effetto dell'intervenuto d.
1.vo 10 settembre 1991, n. 303, nella parte in cui veniva soppressa la previsione secondo cui "il termine di preavviso può essere sostituito dal pagamento di una corrispondente indennità" di cui all'art. 1750 c.c., tenuto conto che la importanza della modifica esigeva ben altro che una semplice interpretazione affidata al confronto delle due normative. Per la cassazione di tale sentenza ricorre OC DO con due motivi di censura, illustrati anche da successiva memoria. La società NI si è costituita con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso OC DO denunzia violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata non aveva affrontato la questione, ritualmente introdotta in appello, circa la violazione da parte della società del contratto di agenzia per la liquidazione del preavviso commisurata alla durata dell'attività di molto inferiore a quella dovuto di sei mesi, ed aveva interpretato le norme giuridiche in tema di agenzia disapplicandole in danno del lavoratore. Con il secondo motivo di ricorso OC DO denunzia violazione degli artt. 1750, nuova formulazione, e 1372 c.c., in relazione anche all'art. 360, n. 5, c.p.c.. Deduce il ricorrente che la società, liquidando la indennità di preavviso commisurandola a undici giorni e non ai sei mesi prescritti, aveva violato la disposizione n. 9 del contratto di lavoro a tempo indeterminato inter partes dell'11 marzo 1991, che a sua volta aveva richiamato il disposto legislativo;
ha ulteriormente precisato il OC, con riferimento all'intervento legislativo con il decreto n. 303 del 1991 citato, e formulato in attuazione della Direttiva CEE 86/653, che la motivazione Д 3 della sentenza, contraddittoriamente, pur ammettendo la modifica dell'art. 1750 c.c., aveva comunque ritenuto valido il recesso e convalidato la risoluzione del contratto, con evidenti danni per l'agente. I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione e parziale sovrapposizione tra essi, sono infondati. Entrambe le censure si muovono in direzione dell'annullamento della sentenza, per avere il giudice di appello ritenuto valido il recesso e convalidato la risoluzione del contratto di agenzia, con il conseguente rigetto delle dipendenti domande risarcitorie, nonostante l'inadempimento contrattuale della società per l'avvenuta liquidazione, a seguito dell'intimato recesso, della indennità di preavviso in misura inferiore a quella prescritta. A parte la genericità del ricorso per imprecisi riferimenti al termine di preavviso e/o all'indennità sostitutiva e del periodo cui quest'ultima sarebbe stata commisurata, la tesi del OC, sulla quale si fondano le censure sopra indicate, che si prospetta nel senso che "tale recesso è nullo giuridicamente in quanto il termine di preavviso non è stato rispettato dalla ditta mandante”, è decisamente infondata e in evidente contrasto con il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui “la mancata concessione del termine di preavviso, ovvero la concessione di un termine inferiore a quello dovuto, non travolge né rende invalido il recesso come manifestazione di volontà di porre fine al rapporto;
in tale caso, infatti, la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa che impone la concessione del preavviso (art. 1419, secondo comma, cod. civ.)" (da ultimo, Cass. 06 agosto 2002, n. 11791, e Cass. 26 giugno 2002, n. 09317), ovviamente negli stessi termini quanto al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso. Né risulta proposta censura alcuna avverso l'assunto h 4 motivazionale della sentenza impugnata circa la erroneità della pretesa valenza attribuita alla modifica dell'art. 1751 da parte del ricorrente, che riconnette a tale modifica la giuridica nullità del recesso con conseguente protrazione del rapporto di agenzia. Aveva sostenuto il giudice di appello la impossibilità della detta attribuzione, in considerazione del silenzio in tal senso della legge, e relativa ad una modifica che, essendo destinata a determinare consistenti mutamenti nella disciplina del contratto di agenzia, non poteva essere lasciata al confronto interpretativo tra le due normative. Deve concludersi, pertanto, per l'assoluta infondatezza, così assorbita ogni altra censura, di entrambi i motivi di ricorso in considerazione della insussistenza del principio della nullità del recesso e della conseguente protrazione del rapporto di agenzia per effetto dell'inadempimento della parte mandante relativo ad omesso o erroneo riconoscimento del termine di preavviso, ovvero, della sua indennità sostitutiva. Il ricorso, pertanto, va rigettato, e OC DO, per il principio della soccombenza, va condannato al rimborso in favore della Soc. NI IO & C. S.p.a. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna OC DO al rimborso in €. favore della Soc. NI IO & C. S.p.a. delle spese del giudizio di 10,00, oltre a €. 2000,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 04 marzo2003. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovanni Jepperella Salvatore Senese Jahatur. IL CANCELLIER Depositato in Cancelleria 23 OTT. 2003 L O5 CANCELLIERE