Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 974
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Vizi derivanti dall'omessa notifica degli atti presupposto

    La Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere proposto sia nei confronti dell'ente impositore (Comune di Belpasso) che dell'ente che ha notificato l'atto conseguente (Soget S.p.a.), in applicazione dell'art. 14, comma 6/bis, del D. Lgs. 220/2023. Poiché il ricorso è stato notificato solo alla Soget S.p.a. e non anche al Comune di Belpasso, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Inammissibile
    Incompetenza territoriale Soget S.p.a.

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6/bis, D. Lgs. 220/2023, non pronunciandosi specificamente sull'incompetenza territoriale.

  • Inammissibile
    Inesistenza giuridica dell'atto opposto

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6/bis, D. Lgs. 220/2023, non pronunciandosi specificamente sull'inesistenza giuridica.

  • Inammissibile
    Omessa notifica dell'atto opposto

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6/bis, D. Lgs. 220/2023, non pronunciandosi specificamente sull'omessa notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 974
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 974
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo