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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 974/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 311/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 559093 TARES
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 559093 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando il preavviso di fermo amministrativo notificato in data 05.06.2024 dalla società Soget s.p.a. in relazione all'avviso di accertamento n. 22335 emesso ai fini TA.RI. dall'Ufficio Tributi del Comune di Belpasso, ha lamentato l'inesistenza giuridica dell'atto opposto, l'omessa notifica dell'atto opposto, l'incompetenza territoriale della Soget s.p.a., vizi derivanti dall'omessa notifica degli atti presupposto ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
La Soget s.p.a. si è costituita in giudizio insistendo sul proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva che il ricorso risulta essere stato notificato soltanto alla Soget s.p.a. ma non è stato notificato anche all'Ufficio impositore che è il Comune di Belpasso.
Ritenuto che in applicazione dell'art. 14, comma 6/bis, del D. Lgs. 220/2023 qualora siano eccepiti vizi della notifica dell'atto presupposto il ricorso va proposto sia nei confronti dell'ente impositore che dell'ente che ha notificato l'atto conseguente.
Considerato che
il resistente ha prodotto copia della notifica della raccomandata di spedizione dalla quale non si evince la riferibilità della notifica all'atto presupposto e che detta prova va prodotta dall'ente impositore non chiamato in giudizio. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto in violazione dell'art. 14, comma 6/bis, citato. Le spese del giudizio vanno compensate in quanto la questione oggetto d'esame è ancora dibattuta.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio.
Catania, 8.gennaio.2026 Il Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 311/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 559093 TARES
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 559093 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando il preavviso di fermo amministrativo notificato in data 05.06.2024 dalla società Soget s.p.a. in relazione all'avviso di accertamento n. 22335 emesso ai fini TA.RI. dall'Ufficio Tributi del Comune di Belpasso, ha lamentato l'inesistenza giuridica dell'atto opposto, l'omessa notifica dell'atto opposto, l'incompetenza territoriale della Soget s.p.a., vizi derivanti dall'omessa notifica degli atti presupposto ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
La Soget s.p.a. si è costituita in giudizio insistendo sul proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva che il ricorso risulta essere stato notificato soltanto alla Soget s.p.a. ma non è stato notificato anche all'Ufficio impositore che è il Comune di Belpasso.
Ritenuto che in applicazione dell'art. 14, comma 6/bis, del D. Lgs. 220/2023 qualora siano eccepiti vizi della notifica dell'atto presupposto il ricorso va proposto sia nei confronti dell'ente impositore che dell'ente che ha notificato l'atto conseguente.
Considerato che
il resistente ha prodotto copia della notifica della raccomandata di spedizione dalla quale non si evince la riferibilità della notifica all'atto presupposto e che detta prova va prodotta dall'ente impositore non chiamato in giudizio. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto in violazione dell'art. 14, comma 6/bis, citato. Le spese del giudizio vanno compensate in quanto la questione oggetto d'esame è ancora dibattuta.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio.
Catania, 8.gennaio.2026 Il Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo