Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
È legittimo il provvedimento con il quale il Tribunale del riesame rigetta il ricorso proposto contro il sequestro probatorio di una somma di denaro (avvenuto, a seguito di perquisizione personale, in un'indagine concernente il reato di traffico di stupefacenti) posto che nella nozione di corpo del reato, con riferimento ad un'attività di spaccio di droga, rientra anche il denaro che può costituire prodotto o profitto di tale crimine; e posto altresì che, essendo il sequestro probatorio mezzo di ricerca della prova, è sufficiente che esso si fondi sul "fumus" della sussistenza del reato e del rapporto di pertinenza del bene oggetto del vincolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/04/2003, n. 12137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12137 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 04.04.2003
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 791
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 044833/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA RC N. IL 02/07/1970;
avverso ORDINANZA del 15/11/2002 TRIB. LIBERTÀ di LATINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SPAGNUOLO ANTONIO sentite le conclusioni del P.G. Dr. OSCAR Cedrangolo con la richiesta di declaratoria d'inammissibilità.
La Corte:
RILEVA
1. In occasione dell'arresto di AR IC, colto nella flagranza del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, era sequestrata, all'esito di perquisizione personale, anche la somma di 1100 euro. Nei confronti del decreto di sequestro il IC proponeva istanza di riesame ai sensi degli artt. 257 e 324 c.p.p.. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Latina ha rigettato tale istanza, osservando che le circostanze di tempo e di luogo della detenzione della somma consentivano di ritenere quest'ultima come provento dell'attività di spaccio.
2. Con il ricorso si denunciano erronea e mancata applicazione di legge nonché illogicità, contraddittorietà e mera apparenza della motivazione. Il giudice del riesame avrebbe ritenuto il fumus della provenienza del denaro da attività criminosa in base a circostanze inidonee a fondare un tale giudizio, omettendo di motivare in ordine al rapporto di pertinenza fra lo stesso denaro e il reato.
3. I motivi non sono fondati. Invero il sequestro previsto dall'art. 253 c.p.p. non è misura cautelare, ma mezzo di ricerca della prova e, in quanto tale, è sufficiente che si fondi sul fumus della sussistenza del reato e del rapporto di pertinenza del bene oggetto del vincolo. Pertanto, il potere del giudice del riesame al riguardo è limitato, oltre che alla verifica dell'astratta configurabilità del reato, al controllo, adeguatamente motivato, circa la qualificazione dell'oggetto del provvedimento come corpo dello stesso reato (SS. UU. 11/11/1994, Ceolin). Orbene, posto che nella nozione di corpo del reato, con riferimento a un'attività di spaccio di stupefacenti, rientrano anche le somme di denaro che costituiscano il prodotto o il profitto di una tale attività criminosa (Cass. sez. 4^ 22/5/1998, Toracca), ritiene il collegio che il Tribunale abbia adempiuto, entro i limiti precedentemente definiti, al suo compito. Infatti nel provvedimento impugnato si sottolinea, con logico argomentare, da un lato che la giustificazione addotta dall'interessato in ordine al possesso della somma (asseritamene destinata al pagamento di arredi) appariva smentita dalla diversità degli importi riferiti e dalle circostanze di tempo e di luogo e, dall'altro, che queste ultime (tenuto conto soprattutto dell'ora e del contemporaneo rinvenimento dello stupefacente) rendevano invece plausibile il rapporto pertinenziale fra attività di spaccio e denaro.
4. Pertanto, non sussistendo i vizi denunciati, il ricorso va rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte visti gli artt. 615 e 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2004