Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/04/2003, n. 12137
CASS
Sentenza 4 aprile 2003

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È legittimo il provvedimento con il quale il Tribunale del riesame rigetta il ricorso proposto contro il sequestro probatorio di una somma di denaro (avvenuto, a seguito di perquisizione personale, in un'indagine concernente il reato di traffico di stupefacenti) posto che nella nozione di corpo del reato, con riferimento ad un'attività di spaccio di droga, rientra anche il denaro che può costituire prodotto o profitto di tale crimine; e posto altresì che, essendo il sequestro probatorio mezzo di ricerca della prova, è sufficiente che esso si fondi sul "fumus" della sussistenza del reato e del rapporto di pertinenza del bene oggetto del vincolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/04/2003, n. 12137
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12137
    Data del deposito : 4 aprile 2003

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