Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2002, n. 17642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17642 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
0068496 REPUBBLICA IT7642 / 02 IN NOM DEL PR OLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RESPONSIBILITA' SEZIONE TERZA CIVILE PATRIMONIALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IPOTECA - Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI R.G.N. 4241/00 Cron. 41493 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Roberto PREDEN Rep. 4712 Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Ud.01/10/02 Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTE N ZA N. 68 496 sul ricorso proposto da: NA NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente - 2002 nonchè contro 1836 TI RG;
-1- - intimato avverso la sentenza n. 386/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI, emessa 1'08/10/99 e depositata il 05/11/99 (R.G. 22/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Giuseppe GIGLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 2-4/9/1997 NO NA conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari il Ministero delle Finanze e RG TI esponendo: che con scrittura privata 9/8/1995 tale NZ UL aveva venduto allo TI l'imbarcazione "Sara IV" per il prezzo di L. 240.000.000, di cui L. 100.000.000 venivano corrisposti contestualmente alla stipula della scrittura stessa;
che il successivo 27/8/1995 lo TI era stato tratto in arresto perché trasportava sulla predetta imbarcazione un notevole quantitativo di sostanza stupefacente;
che il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cagliari aveva provveduto il 15/7/96 al sequestro del natante,il quale era stato poi confiscato con la sentenza irrevocabile 20/12/96 della Corte d'Appello di Cagliari;
che il UL, ottenuto decreto ingiuntivo contro lo TI per il pagamento del residuo prezzo, gli aveva, in data 3/7/96, ceduto il proprio credito e che, sempre lo stesso UL, aveva iscritto ipoteca legale sull'imbarcazione il 15/7/1996; che la Corte d'Appello di Cagliari, sull'istanza da lui presentata per l'assegnazione dell'imbarcazione o per la fissazione di una nuova vendita giudiziaria, aveva rimesso gli atti al G.I.P. che, con ordinanza 4/2/1997, l'aveva rigettata sul presupposto che il diritto di credito del NA non fosse assistito da garanzia reale sul natante;
- che aveva, in data 8/2/1997, provveduto ad iscrivere ipoteca legale sull'imbarcazione e che il G.I.P. www nuovamente investito della questione e sentito il parere del Ministero delle Finanze per il quale alla data dell'iscrizione dell'ipoteca il natante era già passato nel patrimonio dello Stato perché confiscato con sentenza divenuta irrevocabile - aveva rimesso le parti dinanzi al giudice civile, essendo sorta controversia sulla sussistenza del diritto reale di garanzia. Ciò premesso, il NA chiedeva che venisse accertata la sussistenza del proprio diritto reale di garanzia sul natante "Sara IV". Lo TI restava contumace mentre il Ministero, ritualmente costituitosi, si rimetteva alla decisione del Tribunale che, con sentenza 8 luglio 1998, rigettava la domanda di accertamento proposta dall'attore, compensando le spese processuali. Avverso detta sentenza il NA proponeva appello lamentando che il primo giudice non avesse rilevato l'inefficacia del provvedimento di confisca del natante che “apparteneva", secondo la dizione di cui all'art. 240 c.p., a soggetto terzo rispetto al reato e che la conseguenza di tale inefficacia era la ancòra libera disponibilità del bene da parte del UL, nonché la validità dell'ipoteca da lui iscritta. Lamentava, altresì, che il Tribunale si fosse limitato, circa la legittimità del provvedimento di confisca, ad affermare di non potere, in quella sede, prendere in esame la questione. Mentre 10 TI restava ancora contumace, si costituiva il Ministero, resistendo al gravame che la Corte di Appello di Cagliari, con sentenza 5 novembre 1999, rigettava, condannando il NA alle spese del grado ed affermando: - che il provvedimento di confisca, adottato dal giudice penale con sentenza che, ormai irrevocabile, non poteva essere valutato in sede civilistica comunque, l'unico legittimato a dolersene sarebbe stato il UL;
che la cessione del vincolo ipotecario, avente efficacia costituiva, era stata effettuata solo 1'8/2/97 e, cioè, dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Cagliari che aveva disposto la confisca;
che, pertanto, il natante era stato ormai irreversibilmente acquisito dal patrimonio dello Stato. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il NA sulla base di un motivo. Ha resistito il Ministero delle Finanze con controricorso. La discussione, già fissata per l'udienza del 26/3/02, è stata rinviata per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dello TI, litisconsorte necessario di natura processuale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il NA, denunciando una generica violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., nella sostanza critica la conforme statuizione dei giudici di merito addebitando alla Corte cagliaritana di non avere tenuto conto dell'inopponibilità del provvedimento di confisca del natante a sé medesimo ed al UL, rimasti estranei al relativo processo penale. Ricordato che l'ordine di confisca della cosa sequestrata contenuto in una sentenza penale non può far stato nei confronti dei terzi che non hanno rivestito la qualità di parte nel relativo procedimento, il ricorrente porta a conforto della sua tesi una recente pronuncia di questa Corte, secondo cui il provvedimento di confisca, pronunciato ai sensi dell'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e succ. mod., nei confronti dell'indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, non può pregiudicare i diritti reali di garanzia, costituiti sui beni confiscati in epoca anteriore al procedimento di prevenzione a favore di terzi estranei ai fatti che hanno dato luogo a detto provvedimento. Costoro, però, potranno far valere le loro pretese soltanto davanti al giudice dell'esecuzione penale nelle forme e secondo le modalità previste dagli artt. 665 ss. c.p.p., norme che attribuiscono al giudice dell'esecuzione competenza a decidere in ordine alla confisca e, pertanto, sui diritti che i terzi rimasti estranei al procedimento penale possano vantare sul bene confiscato (Cass. 12 novembre 1999 n. 12535). La censura non è fondata. Proprio la pronuncia citata dal ricorrente, ove si afferma la salvezza dei diritti reali di garanzia costituiti sui beni confiscati in epoca anteriore al procedimento penale, giustifica invece la motivazione contestata che, richiamato l'art. 2483 c.c. e l'annotazione del vincolo di ipoteca in caso di cessione, così prosegue: “trattasi di annotazione con effetto costitutivo che, nel caso di specie, è stata effettuata dal NA solo 1*8/2/1997, cioè successivamente al passaggio in giudicato della sentenza 20/12/1996 della Corte d'Appello di Cagliari che aveva disposto la confisca del natante, con la conseguenza che lo stesso era ormai irreversibilmente entrato nel patrimonio dello Stato”. Identico discorso, a fortori, se il NA avesse iscritto autonoma ipoteca l'8/2/1997, sempre cioè dopo che il natante era ormai entrato a far parte del patrimonio dello Stato, nei cui confronti, non trattandosi del debitore, non potevano costituirsi diritti reali di garanzia. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con le naturali conseguenze per le spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dell'Amministrazione finanziaria, che liquida in € 9,00 | hove) "oltre onorari per € 2.000.00 (duemila). Così deciso in Roma, il 1° ottobre 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Scheeram 1 лебоз IL CANCELLIERE C1 innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 DIC 2002 .....Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista