Sentenza 6 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2004, n. 39958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39958 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 06/07/2004
Dott. PROVIDENTI AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato LU - Consigliere - N. 1228
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 013337/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CI IO N. IL 02/01/1944;
2) IN DI N. IL 08/01/1960;
3) DE AL AN N. IL 25/04/1966;
avverso ORDINANZA del 10/04/2003 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. SantI Consolo;
Sentito l'avv. Ubaldo Giuliani Balestriero.
Il Tribunale del riesame di Milano con ordinanza del 10-4-2003, pronunziando sull'appello del P.M. avverso l'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Milano, con la quale era stata respinta la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di 14 imputati, rigettava l'appello con riguardo a BI LA e ZZ AN;
applicava a RD IO, De CO AN, ER PI LO, LO EL e IN GO la misura della custodia cautelare in carcere;
applicava a BA CI, ER LU, TO AR LA e De ON PA la misura degli arresti domiciliari;
applicava a Di VA US la misura interdirti va del divieto temporaneo dall'esercizio della professione di ragioniere commercialista;
applicava a DO RC TR ed a PO AN la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. territorialmente competente per tre giorni la settimana. I fatti contestati agli imputati si riferivano alla costituzione di una associazione a delinquere operante nel settore orafo, denominata "Italiana Preziosi s.r.l. società unipersonale", ed alle successive attività criminose di ricettazione e favoreggiamento personale e reale, tese a ad assicurare i profitti dell'attività truffaldina ed ad eludere le investigazioni, nonché in relazione ai reati di falso in atti pubblici in relazione a passaggi di quote e nomina dell'amministratore unico della predetta società. Il GIP aveva in precedenza rigettato l'istanza perché non ravvisabili le esigenze cautelari per essere cessata l'attività alla data del 28-29 Settembre 2001. Hanno proposto ricorso De CO AN, RD IO e IN GO proponendo come primo motivo la violazione degli articoli 310 e 191 c.p.p., per aver il Tribunale ammesso e valutato ulteriori atti, inerenti attività di indagine svolte dalla P.G. in epoca recente, depositati al fine di dimostrare l'attualità della sussistenza delle esigenze cautelari. Gli atti relativi alle nuove indagini non potevano essere ammessi perché in contrasto con il principio devolutivo dell'appello. Il RD ed il IN hanno inoltre eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quella di CA ed hanno censurato la motivazione per non aver tenuto conto che la società aveva effettuato attività lecita pienamente documentabile, e che il loro coinvolgimento si riferiva a quest'ultima attività ed infine per aver frettolosamente ritenuto adeguata ed attuale la misura richiesta dal P.M.. Il primo motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. U. 31-3-2004 n. 8), nel procedimento conseguente all'appello proposto dal P.M. contro l'ordinanza recettiva della richiesta di misura cautelare personale, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempre che nell'ambito dei confini segnati dal "devolutum", gli atti prodotti dal P.M. riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare ed in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento cautelare il contraddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termine a difesa. Non bisogna infatti confondere il principio della devoluzione introdotto con l'appello, con l'esigenza di provare i fatti costituenti oggetto della controversia. L'appello del P.M. produce effetto pienamente devolutivo nel senso che attribuisce al giudice del gravame il potere dovere di esaminare il fatto nella sua interezza, e di verificare tutti gli elementi di prova già prodotti o che le parti possono produrre senza modificare l'oggetto della richiesta ma al fine di dimostrare l'esistenza o meno degli elementi previsti dalla legge ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale. La difesa, non può quindi eccepire l'inutilizzabilità degli elementi di prova prodotti dal P.M., ma può avvalersi di analogo diritto di produrre atti, documenti o investigazioni idonee a contrastare i motivi di gravame ovvero a dimostrare che non sussistono le condizioni o i presupposti di applicabilità della misura richiesta. È evidente che il P.M. e la difesa possono inserire nel procedimento anche elementi di fatto sopravvenuti alla originaria richiesta di applicazione della misura cautelare, al fine di consentire la verifica della permanenza delle condizioni di illecita indicate nella richiesta o della gravità di essi manifestatasi successivamente. Opportunamente quindi i giudici del gravame hanno ammesso e valutato gli elementi di indagine prodotti dal P.M..
Anche il motivo relativo alla incompetenza territoriale del GIP è infondato.
La competenza territoriale a norma dell'articolo 16 del c.p.p. è stata determinata in base al reato più grave individuato nella violazione dell'articolo 416 c.p.. È pacifico che per i reati associativi non essendo possibile stabilire il luogo e la data in cui sia nata l'associazione, si ha riguardo al luogo in cui essa ha operato, indipendentemente dal luogo in cui siano state svolte in tutto o in parte le indagini ed alla contemporanea appartenenza di singoli associati a gruppi operanti in altre città.
L'ordinanza impugnata ha correttamente seguito il principio della individuazione in fatto sulla base della consumazione del reato permanente di associazione a delinquere nella città di Milano, dando congrua motivazione, e considerando tale reato il più grave fra quelli contestati.
La censura relativa all'insufficienza del termine assegnato alla difesa è inammissibile perché trattasi di una valutazione di merito effettuata dal Tribunale nell'ambito dell'ampia discrezionalità concessagli dalla legge ed è comunque tale da non penalizzare i diritti della difesa.
Le altre eccezioni concernenti l'attività dell'associazione, il comportamento dei singoli associati e gli atti da ciascuno posti in essere, sono inammissibili in quanto, comportano un giudizio di merito sulle risultanze processuali, la cui verifica in sede di legittimità non è consentita. L'articolo 606 lettera e) c.p.p. prevede soltanto la possibilità di proporre ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato. Il compito della Corte di Cassazione non è quindi, di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano logicamente motivato le loro scelte.
Il Tribunale ha con attenta disamina ed accurata verifica di tutti gli elementi di prova, esaminato le posizioni personali dei singoli indagati, valutando il loro coinvolgimento nell'associazione ed il contenuto degli apporti da essi effettuati. In tale verifica ha esaminato gli elementi di prova acquisita valutando la loro rilevanza nel giudizio di gravità indiziaria, ed ha effettuato un giudizio di pericolosità individualizzato in base alle singole posizioni processuali, ed alla capacità a delinquere da ciascuno manifestata. Non è ammissibile un riesame di tali elementi di merito in questa sede, essendo la motivazione dell'ordinanza congrua, logica e corretta in chiave di legittimità.
I ricorsi vanno pertanto rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti in solido a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrente in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2004