CASS
Sentenza 23 marzo 2023
Sentenza 23 marzo 2023
Commentario • 1
- 1. Cos’è la revisione del processo penale e come funzionaVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 10 luglio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2023, n. 12195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12195 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RU DO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/06/2022 della CORTE di APPELLO di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che instava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1.La Corte di appello di Trento dichiarava inammissibile la richiesta dì revisione presentata nell'interesse di RL UG avente oggetto la sentenza emessa in data 2 luglio 2009, con la quale il Tribunale di Venezia lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di truffa ai danni di ente pubblico. Si contestava RL di avere percepito la retribuzione senza prestare la attività lavorativa alla quale era stato destinato. Nel dichiarare inammissibile l'istanza fondata sulla negazione di una missiva del 22 giugno 2005 in cui RL manifestava le ragioni della protesta e preannunciava il fatto che si sarebbe limitato a timbrare il cartellino senza lavorare. La Corte di appello rilevava che era stata già valutata dal Tribunale la questione dei "motivi a delinquere", sicché, anche ove tale documento fosse stato acquisito, non avrebbe Penale Sent. Sez. 2 Num. 12195 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 14/12/2022 costituito una sollecitazione ad una diversa valutazione della rilevanza penale della condotta contestata. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. vizio di motivazione: la Corte d'appello avrebbe illogicamente dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, valutando che missiva allegata come prova nuova fosse idonea esclusivamente ad identificare i motivi a delinquere, ma non ad escludere la rilevanza penale della condotta contestate (il documento in questione "annunciava" il comportamento posto alla base dell'accertamento di responsabilità, ovvero il fatto che il ricorrente si sarebbe di limitato a timbrare il cartellino senza effettuare alcuna prestazione lavorativa per protestare contro il demansionamento). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il collegio riafferma che in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2022, Pisano, Rv. 220443 - 01). Le prove nuove per legittimare la revisione del processo devono, comunque, essere "decisive", ovvero idonee a scardinare l'impianto probatorio posto a fondamento della condanna irrevocabile. Si riafferma cioè che in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405 - 01) Se la prova - come nel caso in esame - non è idonea a destrutturare le valutazioni della condanna in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo, o di quello soggettivo del 2 reato, incidendo solo sui motivi a delinquere, irrilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità, la stessa non è idonea a legittimare l'apertura del giudizio di revisione. Nel caso in esame, la missiva allegata dimostra solo quale fossero i motivi che hanno sorretto la condotta del ricorrente, ovvero la protesta contro il demansionamento, ma non incide sull'accertamento né dell'elemento oggettivo della condotta, ovvero la mancata effettuazione delle prestazioni lavorative, né della consapevolezza dell'azione illecita. Con motivazione ineccepibile la Corte di appello rilevava che, anche laddove il documento allegato dovesse essere ammesso nel procedimento di revisione, lo stesso non era decisivo in quanto la stessa costituiva solo un'ulteriore elemento di specificazione dei motivi a delinquere, ampiamente valutati dai giudici di merito che, per valutare la responsabilità hanno correttamente ritenuto, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità che i fini della formazione di responsabilità penale sono irrilevanti i motivi che spingono l'imputato alla consumazione del reato (tra le altre: Sez. 1, n. 17206 del 04/03/2010, Rv. 247050: pag. 4 della sentenza impugnata). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 14 dicembre 2022.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che instava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1.La Corte di appello di Trento dichiarava inammissibile la richiesta dì revisione presentata nell'interesse di RL UG avente oggetto la sentenza emessa in data 2 luglio 2009, con la quale il Tribunale di Venezia lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di truffa ai danni di ente pubblico. Si contestava RL di avere percepito la retribuzione senza prestare la attività lavorativa alla quale era stato destinato. Nel dichiarare inammissibile l'istanza fondata sulla negazione di una missiva del 22 giugno 2005 in cui RL manifestava le ragioni della protesta e preannunciava il fatto che si sarebbe limitato a timbrare il cartellino senza lavorare. La Corte di appello rilevava che era stata già valutata dal Tribunale la questione dei "motivi a delinquere", sicché, anche ove tale documento fosse stato acquisito, non avrebbe Penale Sent. Sez. 2 Num. 12195 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 14/12/2022 costituito una sollecitazione ad una diversa valutazione della rilevanza penale della condotta contestata. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. vizio di motivazione: la Corte d'appello avrebbe illogicamente dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, valutando che missiva allegata come prova nuova fosse idonea esclusivamente ad identificare i motivi a delinquere, ma non ad escludere la rilevanza penale della condotta contestate (il documento in questione "annunciava" il comportamento posto alla base dell'accertamento di responsabilità, ovvero il fatto che il ricorrente si sarebbe di limitato a timbrare il cartellino senza effettuare alcuna prestazione lavorativa per protestare contro il demansionamento). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il collegio riafferma che in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2022, Pisano, Rv. 220443 - 01). Le prove nuove per legittimare la revisione del processo devono, comunque, essere "decisive", ovvero idonee a scardinare l'impianto probatorio posto a fondamento della condanna irrevocabile. Si riafferma cioè che in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405 - 01) Se la prova - come nel caso in esame - non è idonea a destrutturare le valutazioni della condanna in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo, o di quello soggettivo del 2 reato, incidendo solo sui motivi a delinquere, irrilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità, la stessa non è idonea a legittimare l'apertura del giudizio di revisione. Nel caso in esame, la missiva allegata dimostra solo quale fossero i motivi che hanno sorretto la condotta del ricorrente, ovvero la protesta contro il demansionamento, ma non incide sull'accertamento né dell'elemento oggettivo della condotta, ovvero la mancata effettuazione delle prestazioni lavorative, né della consapevolezza dell'azione illecita. Con motivazione ineccepibile la Corte di appello rilevava che, anche laddove il documento allegato dovesse essere ammesso nel procedimento di revisione, lo stesso non era decisivo in quanto la stessa costituiva solo un'ulteriore elemento di specificazione dei motivi a delinquere, ampiamente valutati dai giudici di merito che, per valutare la responsabilità hanno correttamente ritenuto, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità che i fini della formazione di responsabilità penale sono irrilevanti i motivi che spingono l'imputato alla consumazione del reato (tra le altre: Sez. 1, n. 17206 del 04/03/2010, Rv. 247050: pag. 4 della sentenza impugnata). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 14 dicembre 2022.