Sentenza 4 febbraio 2002
Massime • 1
È configurabile un danno biologico risarcibile per gli stretti congiunti della persona deceduta a causa di illecita condotta altrui, allorché le sofferenze causate a costoro dalla perdita abbiano determinato una lesione dell'integrità psicofisica degli stessi. Tale risarcimento potrà essere riconosciuto solo se sia stata fornita la prova che il decesso abbia inciso negativamente sulla salute dei congiunti, determinando una qualsiasi apprezzabile, permanente patologia o l'aggravamento di una precedente già sussistente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2002, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON NA, domiciliata in ROMA presso la CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato SCOCCA GIOVANNI, con studio in 35121 RIVIERA DEI PONTI ROMANI 22, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GENERALI ASSIC SPA, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore dott. Adriano Porri e Rag. Domenico Benzoni, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio DEavvocato ANTONIO BERNARDINI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
CI IO, TI MA SPA, LE OS;
- intimati -
avverso la sentenza n. 259/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione IV Civile, emessa il 12/11/97 e depositata il 16/02/98 (R.G. 810/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AL SE, premesso che il figlio LE, il 19 ottobre 1989, era stato investito, alla guida di una motocicletta, dall'autocarro guidato da BE FA, di proprietà della s.p.a. Seletti RO e assicurato presso le Assicurazioni Generali s.p.a., riportando lesioni che ne avevano provocato l'immediato decesso, conveniva tutti i predetti davanti al Tribunale di Padova, per conseguire il risarcimento dei danni.
I convenuti contestavano l'asserita responsabilità DEBE nella produzione DEevento, questo dovendo attribuirsi alla grave imprudenza del motociclista, come accertato nel giudizio penale promosso contro il conducente DEautocarro.
Il 16 febbraio 1993 interveniva nel giudizio VE NA, madre della vittima, chiedendo un risarcimento di lire 200.000.000. Con sentenza del 27 aprile 1995 il Tribunale, attribuita la colpa, in egual misura, ad entrambi i protagonisti DEincidente, liquidava i danni a favore della VE (lire 7.140.000 per spese tombali), 20.000.000 quale lucro cessante, 5.060.000 per i danni alla motocicletta, 3.100.000 per le spese di costituzione di parte civile e 90.000.000 per il danno morale, il tutto ridotto alla metà), e a favore DEAL (lire 5.443.872 per spese funerarie e 70.000.000 per il danno morale, ridotte alla metà). Con sentenza del 16 febbraio 1998, la Corte d'Appello veneta ha rigettato i gravami della VE e DEAL e, in parziale accoglimento di quello delle Assicurazioni Generali, ha ridotto il concorso di colpa DEBE al trenta per cento e il risarcimento dovuto all'AL e alla VE rispettivamente a lire 23.098.122 e a lire 38.092.290, oltre agli interessi come stabiliti dal Tribunale. Ha condannato i due predetti a restituire alla società assicuratrice quanto percepito in più, con gli interessi legali dal percepito alla restituzione.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la VE, sulla base di due motivi.
Resistono con controricorso le sole Assicurazioni Generali. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto. Dopo una dettagliata disamina delle prove raccolte, conclude che l'incidente dev'essere ascritto alla colpa esclusiva DEBE, per non aver dato la precedenza al motociclista.
Col secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto per omessa e insufficiente nonché contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sostiene che la Corte, se proprio avesse voluto ravvisare un concorso di colpa del motociclista, avrebbe dovuto contenerlo nella misura del trenta per cento. Si duole poi che, incorrendo in una palese contraddizione, la Corte, pur riconoscendo che la morte del figlio ha aggravato le condizioni di salute della VE, abbia rifiutato tanto il risarcimento del danno biologico quanto la stessa consulenza tecnica chiesta dall'appellante per la sua valutazione. Questi motivi sono per la maggior parte infondati.
La ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale e l'attribuzione delle rispettive colpe ai conducenti coinvolti costituiscono accertamenti di fatto, incensurabili in cassazione se adeguatamente motivati.
Con una motivazione congrua ed esauriente, esente da vizi logici o errori giuridici, e pertanto incensurabile, il giudice di merito, dopo aver ricostruito "funditus", principalmente sulla base della perizia penale, le modalità DEincidente, e, in ogni dettaglio, la condotta di guida DEBE e DEAL, ha ritenuto "preminente la responsabilità di quest'ultimo che, viaggiando a velocità senz'altro pericolosa, pose in atto una violenta frenata che gli fece perdere il controllo della motocicletta", tant'è che il giovane "cadde a terra ben prima del punto d'urto e finì scivolando contro l'autocarro", che nel frattempo si era fermato, subito dopo aver invaso per buona parte la corsia di percorrenza DEaltro mezzo. Determinante fu quindi "l'eccessiva velocità del motociclo", che impedì all'AL di arrestarsi in tempo alla vista DEautocarro o di compiere qualsiasi altra manovra d'emergenza, e che, ad avviso della sentenza impugnata, relega a un rango di assai minore incidenza causale la pur imprudente condotta DEBE, colpevole di essersi immesso sulla pubblica via senza ben valutare la velocità di avvicinamento del motociclista.
Questi apprezzamenti, per la loro logicità e giuridica esattezza, sfuggono al sindacato di legittimità. La ricorrente, sotto l'apparenza di denunciare inesistenti violazione di legge o vizi di motivazione, in realtà oppone al convincimento manifestato dal giudice "a quo" personali valutazioni e una sua interpretazione delle risultanze processuali, in tal modo introducendo nel giudizio di legittimità un'inammissibile istanza di riesame del merito della causa.
È fondata viceversa l'ultima censura racchiusa nel secondo motivo, concernente il mancato risarcimento del danno biologico asseritamente patito dalla VE in seguito al luttuoso evento. A tale ultimo proposito la Corte d'appello, dopo aver ricordato come, in astratto, il danno biologico "jure proprio" per la morte di un congiunto sia riconoscibile soltanto qualora sia stata provata la sussistenza di un danno alla salute, ossia di un trauma fisico o psichico permanente, derivante dal medesimo turbamento DEequilibrio psichico che sostanzia il danno morale;
rileva come non sia stata provata l'esistenza di uno stato patologico della VE conseguente al dolore provocato dalla morte del figlio. Ed infatti, "come spiegato dal Tribunale, dalla documentazione in atti ed in particolare dalla sentenza del pretore del lavoro emerge che la VE presenta un disturbo distimico "slatentizzato clinicamente" dopo la morte del padre, avvenuta nel 1984 (...) e che si è aggravato con i lutti successivi;
per tale ragione, quindi, la morte del figlio si è verificata in presenza di una situazione già notevolmente compromessa e pertanto non ne può essere considerata la causa".
Orbene, questa Corte Suprema ammette ormai senza contrasto (nel solco di Corte cost. 27 ottobre 1994 n. 372) il risarcimento del danno alla salute a favore degli stretti congiunti della persona deceduta per effetto DEillecita condotta altrui, allorché le sofferenze causate a costoro dalla perdita abbiano determinato una lesione DEintegrità psicofisica degli stessi;
risarcimento che naturalmente potrà essere accordato solo se sia fornita la prova che il decesso ha inciso negativamente sulla salute dei congiunti, determinando una qualsiasi apprezzabile, permanente patologia (Cass. 25 febbraio 2000 n. 2134; 12 ottobre 1998 n. 10085). È di intuitiva evidenza che, almeno di regola, soltanto la scienza medica è in grado di offrire al giudice la certezza che una determinata patologia non solo esista, ma sia altresì in rapporto causale col trauma patito per la morte del congiunto;
sia , in altri termini, conseguenza delle sofferenze indotte dall'evento letale. Posto che non v'è nessuna ragione logica o giuridica di negare il risarcimento anche per un semplice aggravamento di una precedente patologia (sempre salvo, beninteso, il nesso causale con l'evento), la Corte di merito (che ha ritenuto, immotivatamente, di poter fare a meno DEausilio medico legale pur sollecitato dall'odierna ricorrente) da un lato sembra includere tra i "lutti successivi" che hanno provocato l'aggravamento anche la morte del figlio (verosimilmente, del resto, la più dolorosa di tutte); dall'altro, presentando le condizioni di salute della VE, alla morte del figlio, come "notevolmente" (e quindi non del tutto) compromesse, sembra ritenere che non lo fossero tanto da non tollerare un aggravamento ulteriore.
Se questa è l'unica interpretazione possibile della surriferita motivazione, davvero non si capisce perché poi il risarcimento sia stato negato, seppure nei limiti DEaggravamento causalmente ricollegabile all'evento in questione.
Questa grave insufficienza logica, che rende indecifrabile la "ratio decidendi" sul punto, impone pertanto la cassazione, "in parte qua", della sentenza impugnata, col rinvio, per un riesame, a un giudice di pari grado, designato nel dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia. Così deciso a Roma, addì 7 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2002