Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2002, n. 1442
CASS
Sentenza 4 febbraio 2002

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Massime1

È configurabile un danno biologico risarcibile per gli stretti congiunti della persona deceduta a causa di illecita condotta altrui, allorché le sofferenze causate a costoro dalla perdita abbiano determinato una lesione dell'integrità psicofisica degli stessi. Tale risarcimento potrà essere riconosciuto solo se sia stata fornita la prova che il decesso abbia inciso negativamente sulla salute dei congiunti, determinando una qualsiasi apprezzabile, permanente patologia o l'aggravamento di una precedente già sussistente.

Commentari3

  • 1Danno esistenziale non rientra né nel danno biologico né nel danno moraleAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 marzo 2007

  • 2Cassazione: risarcimento del danno esistenziale e onere della prova
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 26 giugno 2006

  • 3Danno esistenziale quale autonoma e legittima categoria dogmaticaAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 19 giugno 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2002, n. 1442
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1442
Data del deposito : 4 febbraio 2002

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