Sentenza 30 giugno 2004
Massime • 1
Nel procedimento di sorveglianza, l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere sollevata, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza camerale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2004, n. 36144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36144 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 30/06/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 3084
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 044790/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GA EL N. IL 20/02/1967;
avverso ORDINANZA del 04/11/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI Gianvittore;
lette le conclusioni del P.G. inammissibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 4-11-2003 il Tribunale di Sorveglianza di Roma revocava l'affidamento in prova concesso a NO AE il 2/7/2002 e rigettava la proposta di prosecuzione della misura con riferimento al provvedimento di cumulo della Procura Generale di Napoli del 20-3-2003.
Il tribunale sosteneva che le reiterate trasgressioni alle prescrizioni imposte e le numerose denunce subite denotavano un'insofferenza alle regole e una perseveranza nel mantenere una condotta ai margini della legalità, incompatibili con la prosecuzione della misura. Affermava, altresì, che la misura andava revocata con decorrenza dal 30-10-2002, data della prima delle numerose denunce.
Avverso la predetta ordinanza ricorre il NO, tramite i suoi difensori.
Con ricorso depositato il 21-11-2003 il ricorrente deduce in ciascuno dei due motivi la violazione di legge e il vizio motivazionale, rispettivamente in relazione all'art. 47, comma 11, L. 354/1975 e all'art. 98, comma 7, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Con il primo motivo si lamenta la mancata valutazione delle violazioni delle prescrizioni e la mancata considerazione delle deduzioni difensive sulla scarsa gravita e sulla non intenzionalità delle stesse violazioni;
si lamenta, altresì, alla luce del principio di non colpevolezza, la mancata delibazione sulla ascrivibilità al ricorrente dei fatti di cui alle denunce, sulla gravita di essi e sulla loro incidenza sostanziale in relazione al percorso di reinserimento sociale.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancata determinazione della pena residua da espiare, sostenendo che tale determinazione non può desumersi dall'indicazione della decorrenza della revoca dal 30-11-2002, perché vi è stata una detenzione di giorni 35 a seguito del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in data 18-6-2003, con il quale si sospendeva cautelativamente l'affidamento in prova;
si duole, inoltre, della mancata considerazione della proporzionalità tra la sanzione e il fatto addebitato, tanto più rilevando che dall'ordinanza impugnata risulta che l'affidamento è iniziato il 27-11-2002.
Con il ricorso depositato il 24-11-2003 il ricorrente deduce, con due distinti motivi, la violazione di legge, e con il primo di essi anche il vizio motivazionale.
Con il primo motivo, premesso che i fatti rilevanti per la revoca sono soltanto quelli commessi successivamente alla concessione del beneficio e che l'affidamento è iniziato il 27-11-2002, il ricorrente sostiene che il tribunale di sorveglianza ha ancorato la decorrenza della revoca alla data di presentazione della prima denuncia, senza accertare la data di commissione del fatto cui la denuncia si riferisce, e afferma che vi è la "ragionevole probabilità" che tale fatto risalga a periodo in cui non era ancora iniziata la prova.
Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che spettava al Tribunale di Sorveglianza di Napoli la competenza a decidere sia in ordine alla revoca dell'affidamento - trattandosi di misura alternativa alla detenzione disposta dalla predetta Autorità - sia in ordine all'estensione del beneficio alla residua pena detentiva fissata con provvedimento di cumulo della Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alla prima delle censure contenute nel ricorso depositato il 21-11-2003, si osserva che la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova, giustificando il suo giudizio con motivazione logica, adeguata e non viziata (Cass., 1^, n. 2566 del 7/5/1998, P.G. in proc. Luppoli). Nel caso di specie il provvedimento impugnato non si è limitato a considerare le violazioni e le denunce, ma le ha congruamente valutate e considerate incompatibili con la prosecuzione della misura, giustificando ragionevolmente la sua decisione in considerazione della pluralità delle stesse violazioni e denunce e considerandone implicitamente anche la gravita, con il richiamo della nota dei carabinieri descrittiva della qualità delle violazioni e con la menzione dei titoli di reato oggetto delle varie denunce, di talché l'uso del potere discrezionale da parte del giudice a quo non appare privo di motivazione o basato su motivazione manifestamente illogica e pertanto non sono ravvisabili i vizi di legittimità del provvedimento impugnato dedotti con il primo motivo. Anche la seconda censure del predetto ricorso è infondata. Premesso che esso si basa su un dato di fatto - quello dell'inizio dell'affidamento - che non risulta dall'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, si osserva che la determinazione della pena residua da espiare, pur se non esplicitata, è facilmente ricostruibile in base al provvedimento impugnato, che ha fissato la data di decorrenza della revoca. Nessun rilievo può avere il fatto che il ricorrente abbia espiato nel frattempo un periodo di detenzione, poiché il fatto, se accertato, ovviamente dovrà essere detratto dalla pena da espiare.
Quanto alla proporzionalità della decorrenza della revoca, essa non appare manifestamente illogica, considerata la rilevata entità delle violazioni e delle denunce esaminate, tali da evidenziare, come affermato nel provvedimento impugnato, la perseveranza nell'insofferenza alle regole e nel mantenimento di una condotta incompatibile con la misura alternativa alla detenzione. Infondato è anche il primo motivo del ricorso depositato il 24/11/2003, posto che a fronte del provvedimento impugnato, che ha fatto decorrere la revoca dalla denuncia del 30-11-2003, il ricorrente non deduce che il fatto cui si riferisce la denuncia sia anteriore all'inizio dell'affidamento - circostanza che sarebbe stata facilmente accettabile da parte della difesa - ma soltanto la "ragionevole probabilità" di quanto asserito, troppo poco per superare l'altrettanto "ragionevole probabilità" che il tribunale di sorveglianza abbia controllato la riferibilità della denuncia ad un fatto compiuto in costanza di affidamento.
Quanto al secondo motivo del predetto ricorso si osserva che l'incompetenza per territorio nel procedimento di sorveglianza deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza davanti al tribunale di sorveglianza (Cass., 1^, n. 2808 del 9-6-1994, P.G. in proc. Politelli), il che non risulta avvenuto nè il ricorrente afferma di essere avvenuto nel caso di specie.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2004