Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2001, n. 6582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6582 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
1 658 2 /0 1 Aula B REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo ital voro Composta dai Magistrati: -R.G. N. 11160/99 -Cron. 14761 Mercurio Presidente Dott. Ettore -Rep. "1 Bruno Battimiello Consigliere -Ud.14.3.2001 " ON AM " Florindo Minichiello " Rel. -Oggetto: " ST M. EL "1 Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EV AR IN (0 KIMKELA о KINKELA), elett.te dom.ta in Roma, via Valadier n. 53/5 presso gli avv.ti Rober- to Allegra e Cataldo M. De Benedictis, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, come da procura speciale a margine del ricorso M90 ricorrente
contro
- INPS, in perso- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE na del Presidente legale rapp.te p.t., con sede in Roma, rap- presentato e difeso, per procura speciale in calce alla copia 1 notificata del ricorso, dagli avv.ti Carlo De Angelis, Miche- le Di Lullo e Gabriella Pescosolido con domicilio eletto in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n 16806 in data 3 marzo/24 settembre 1998 (R.G. 17657/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 marzo 2001 dal cons. dott. Florindo Minichiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 R.G. 11160/99 Svolgimento del processo Con sentenza del 24 settembre 1998, il Tribunale di Roma -in parziale riforma della sentenza pretorile appellata dall'INPS (la quale aveva respinto l'opposizione dell'Istituto avverso il decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di £ 17.006.486 pretesa dalla controparte a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati del trattamento pensionistico tardivamente corrispostile dall'Istituto medesimo)- revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'INPS a pagare all'appellata, AD AR p.a. EL, la (minore) somma di £ 12.591.710. di reversibilità fle Rilevato che la AD era titolare di pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo de contributi versati Jay nella ex Repubblica Jugoslava, il Tribunale, in accoglimento della tesi dell'Istituto appellante, riteneva che gli accessori predetti dovessero decorrere non dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda all'ente assicuratore estero (ai sensi dell'art. 35, primo comma, della Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957) ma dal centoventunesimo giorno successivo alla data in cui tale domanda, trasmessa dall'ente previdenziale straniero, era pervenuta allo stesso INPS;
osservando, in particolare, che la Corte Costituzionale n.156 delsentenza della 1991 3 (dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ.) non autorizza la configurabilità della responsabilità dell'ente previdenziale in mancanza di colpa e che la tesi della necessità del riferimento alla data di ricezione della domanda da parte dell'INPS (senza la quale ricezione non è ipotizzabile colpa dell'Istituto medesimo) è confermata dal disposto dell'art. 3, comma 17, della legge 8 agosto 1995 n.335. Avverso tale sentenza AD AR IN (o EL o IN) ha proposto ricorso per cassazione (articolato in due motivi), L'INPS ha depositato procura. Fly Motivi della decisione Col primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. civ.,360 n.3 cod. proc. "violazione e falsa applicazione dell'art. 442 c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 156/1991, nonché 47 -4° comma- del D.P.R. 30/04/1970 n° 639 e dell'art. 7 della legge 11/08/1973 n° 533, dell'art. 1219 C.C., e dell'art. 16 -6° comma- della legge 30/12/1991 n°412, in relazione alla Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali del 14/11/1957, ratificata con legge 11/6/1960 n° 885, e, segnatamente, agli artt.
2 -paragrafi 1 e 2-, 31 -paragrafo н 1°-, 34, 35, 36 e 39 nonché all'Accordo Amministrativo del 10/10/1958 (artt. 19 -paragrafi 1, 3, 4 e 5-, 29 e 30)". In particolare, la ricorrente rileva che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato la decorrenza degli accessori del credito previdenziale, compiutosi lo spatium deliberandi di centoventi giorni dalla domanda amministrativa, indipendentemente dalla colpa del soggetto obbligato. Osserva che da tutta la normativa della Convenzione italo-jugoslava del 1957 e dall'Accordo amministrativo dell'anno successivo si ricava il principio dell'equivalenza, quanto ad effetti, della presentazione della domanda amministrativa di pensione тим all'ente assicuratore estero o italiano. Sostiene che solo l'art. 17 (recte, art.3, c.17) della legge n.335 del 1995 -dal Tribunale ritenuto non retroattivo e tuttavia esplicitazione di un principio già esistente- ha innovato nella materia, disponendo la regola della decorrenza degli accessori dalla data del ricevimento in Italia della domanda e così confermando che in precedenza vigeva la norma contraria. Con il secondo motivo -denunciandosi, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e carenza di motivazione- si lamenta che il Tribunale abbia considerato come data di ricezione della domanda da parte dell'INPS quella indicata da tale 5 T U Istituto, in quanto non contestata dalla pensionata. In tal modo il giudice d'appello sarebbe incorso in un duplice errore: in primo luogo, non tenendo conto che l'INPS non aveva prodotto alcun documento ufficiale comprovante la data di ricevimento della domanda;
in secondo luogo, addossando alla pensionata l'onere di provare un fatto impeditivo o modificativo del proprio diritto, che gravava invece Si censura, infine, la sentenza sull'Istituto previdenziale. ritenuto attendibili i conteggi per aver immotivatamente prodotti dall'INPS (già inficiati dall'assunzione della data di pey ricezione della domanda indicata dall'Istituto). Il primo motivo di ricorso è fondato. La tesi del Tribunale, secondo cui, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 1991, la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali non possa prescindere dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore, è erronea, ed in contrasto con consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 7 ottobre 1997 n.9732, 2 marzo 1998 n.2280, 14 agosto 1999 n.8669, nonché, con riguardo a controversie aventi lo stesso oggetto di quella in esame, Cass. 7 ottobre 2000 n.13386 e 14 dicembre 2000 n.15776). Invero, con la citata pronuncia, il Giudice delle leggi, sul rilievo disparità di trattamento dei creditidell'irragionevole 6 previdenziali e di lavoro quanto al regime degli accessori, ha ritenuto di dover adeguare i primi ai secondi, stabilendo anche per i crediti previdenziali il principio della spettanza automatica (indipendentemente dalla colpa) degli accessori predetti, con la sola differenza della fissazione del cd. spatium deliberandi. Esclusa, ai fini dell'applicabilità della 429, terzo comma, cod. proc. civ., la disciplina dell'art. cade, necessità della colpa dell'ente previdenziale, evidentemente, il principale sostegno della tesi, affermata nell'impugnata sentenza, della necessità del riferimento alla data in cui la domanda è stata ricevuta dall'INPS, non там essendo ipotizzabile, prima di tale data, alcuna sua colpa. Tuttavia, l'automaticità del decorso degli accessori ai sensi della stessa sentenza costituzionale sopra indicata non costituisce di per sé argomento sufficiente per risolvere la questione in oggetto assegnando rilievo alla data di presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero. Rilievo determinante, per la soluzione in tal senso della medesima questione, va invece assegnato, da un lato, all'art. 35 della Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957, ratificata con legge 11 giugno 1960 n.855 e, dall'altro, all'art. 3, comma 17, della legge 8 agosto 1995 n.335. La prima di tali norme prevede che le domande (nonché 7 dichiarazioni, ricorsi e altri documenti) che avrebbero dovuto presentarsi entro un determinato termine presso l'organismo competente di uno dei due paesi contraenti saranno considerate ricevibili se presentate nello stesso termine presso un organismo di assicurazione dell'altro paese e che quest'ultimo organismo deve trasmettere senza indugio tale domanda all'organismo di assicurazione sociale del primo paese. Da tale nonchénorma, dall'art. 30, secondo comm a, dell'Accordo amministrativo del 10 ottobre 1958 ("Le domande presentate a un Ente assicuratore del primo Stato sono inoltrate al competente Ente assicuratore dell'altro Stato. Come Jell data di presentazione della domanda vale quella riconosciuta dal primo Ente assicuratore secondo la legislazione del rispettivo Stato.") risulta, quindi, che la presentazione della domanda all'organismo estero è parificata a tutti gli effetti alla presentazione della domanda all'organismo italiano, derivando dalla violazione dell'obbligo dell'ente ricevente di darne pronta comunicazione all'altro conseguenze che investono responsabilità dell'ente previdenziale straniero nei la confronti di quello italiano, senza possibilità di effetti pregiudizievoli per l'assicurato. La seconda di détte norme (art. 3, comma 17, della legge n.335 del 1995) dispone che, ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n.412, il termine domandeprevisto per l'adozione del provvedimento sulle presentate presso enti previdenziali di stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n.241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria. E' quindi corretto, sul piano logico-giuridico, ritenere che, se il Legislatore ha ravvisato la necessità di disciplinare, con una norma specifica e non retroattiva, gli effetti della ritardata trasmissione all'ente italiano delle domande Fay amministrative di pensione presentate ad enti previdenziali stranieri in forza di convenzioni internazionali, la stessa regola non fosse contenuta nella disciplina previgente e che questa ricollegasse le condizioni di responsabilità dell'ente italiano alla presentazione della domanda all'ente straniero, indipendentemente dalla data di trasmissione di essa da parte dell'organismo estero e di ricezione della medesima da parte dell'ente italiano. su controversie In linea con precedenti decisioni n.13386/2000 e dall'identica problematica (v. Cass. n.15776/2000 già citate), il primo motivo di ricorso, attesa la q fondatezza delle censure con esso proposte, deve quindi essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo. Non è peraltro possibile decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., essendo a tal fine necessari accertamenti di fatto (in ordine, in particolare, alla data in cui la domanda della parte ricorrente fu presentata all'organismo estero e alla determinazione della somma spettante) per i quali non può farsi riferimento alla sentenza di primo grado, ormai irrimediabilmente vanificata dall'effetto sostitutivo proprio della sentenza di riforma in appello e non ripristinata dalla дии pronuncia di secondo grado (come può cassazione della desumersi dalla previsione di estinzione dell'intero processo sancita dall'art. 393 cod. proc. civ. per l'ipotesi di mancanza di tempestiva riassunzione del giudizio dopo la pronuncia di cassazione). Accogliendosi il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, l'impugnata sentenza deve, quindi, essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, che procederà a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi sopra svolti e, in particolare, del principio che, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 17, della legge n.335 del 1995, rivalutazione monetaria ed interessi, in ipotesi di 10 tardiva corresponsione di ratei di pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo di contributi versati nell'ex Repubblica Jugoslava, decorrono dal compimento di centoventi giorni dalla presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero, anziché dal compimento di centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa domanda da parte dell'INPS. Allo stesso giudice, designato nella Corte d'appello di Roma (Sezione lavoro), è altresì rimessa, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, cod. proc. civ., la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia -anche per le spese- alla Corte d'appello di Roma. Così deciso, in Roma, il 14 marzo 2001 Store Mercuris Florteds Uficilikle Il Cons. Est. Il Presidente I 3 0 fall A 3 1 D S 5 S . , T A O . T L R , L N A ' A IL CANCELLIERE O L S 3 B L E 7 I Depositato in Cancelleria E P - D S D 8 I - I A 1 N S T oggi, 11 MAG 2001 1 E G S N R E O P O E U S IL CANCELLIEREEll P A G I M D A I G E N O E , A O L T O D T R I E A T T R S L I I L N D G E E E S 11 D O R E