Versione
4 marzo 2007
4 marzo 2007
Art. 8. (Individuazione di principi fondamentali in particolari materie
di competenza concorrente). 1. Sono principi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge in materia di "tutela e sicurezza del lavoro", i seguenti:
a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato "tutela e sicurezza del lavoro", con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;
b) possibilita' per le regioni e le province autonome di introdurre, laddove la situazione lo renda necessario, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla materia "tutela e sicurezza del lavoro" e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni ulteriori rispetto a quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione perseguiti nella medesima tutela dalla legislazione statale.
2. Sono principi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge nella materia "tutela della salute", i seguenti:
a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato "salute", con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;
b) limitazione degli interventi regionali e provinciali in materie concernenti la tutela della salute e le scelte terapeutiche comunque incidenti su diritti fondamentali della persona interessata, qualora l'opzione normativa non risulti fondata sull'elaborazione di indirizzi basati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni e organismi nazionali o sopranazionali e non costituisca il risultato di tale verifica;
c) possibilita' per le regioni e le province autonome di introdurre, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla tutela della salute e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni piu' severi di quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione della salute perseguiti dalla legislazione statale.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome danno attuazione o assicurano l'applicazione degli atti comunitari di cui al presente articolo compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
di competenza concorrente). 1. Sono principi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge in materia di "tutela e sicurezza del lavoro", i seguenti:
a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato "tutela e sicurezza del lavoro", con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;
b) possibilita' per le regioni e le province autonome di introdurre, laddove la situazione lo renda necessario, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla materia "tutela e sicurezza del lavoro" e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni ulteriori rispetto a quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione perseguiti nella medesima tutela dalla legislazione statale.
2. Sono principi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge nella materia "tutela della salute", i seguenti:
a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato "salute", con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;
b) limitazione degli interventi regionali e provinciali in materie concernenti la tutela della salute e le scelte terapeutiche comunque incidenti su diritti fondamentali della persona interessata, qualora l'opzione normativa non risulti fondata sull'elaborazione di indirizzi basati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni e organismi nazionali o sopranazionali e non costituisca il risultato di tale verifica;
c) possibilita' per le regioni e le province autonome di introdurre, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla tutela della salute e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni piu' severi di quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione della salute perseguiti dalla legislazione statale.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome danno attuazione o assicurano l'applicazione degli atti comunitari di cui al presente articolo compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Giurisprudenza • 32
- 1. TAR Torino, sez. II, sentenza 28/03/2017, n. 424Provvedimento: […] I) in relazione al diniego di sanatoria, violazione dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, violazione dell'art. 8 della legge regionale n. 13 del 2007, violazione dell'art. 3 del D.M. 27 luglio 2005 ed eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed erroneità dei presupposti: il maggiore spessore dei solai di circa 30 cm, finalizzato al miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico, sarebbe normativamente consentito e non potrebbe essere sanzionato, […]Leggi di più...
- art. 36 D.P.R. 380/2001·
- risparmio energetico e isolamento termico·
- annullamento del provvedimento amministrativo·
- carenza di motivazione del provvedimento·
- art. 34 D.P.R. 380/2001·
- sanzione pecuniaria·
- principio di doppia conformità·
- diniego di sanatoria·
- proporzionalità della sanzione·
- difformità dal permesso di costruire