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Sentenza 28 marzo 2023
Sentenza 28 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/03/2023, n. 12801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12801 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL NN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/02/2022 del TRIB. LIBERTA di BRESCIA udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore E' presente l'avvocato CREMA ILARIA del ,foro di BRESCIA in difesa di: EL NN il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 12801 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 15/07/2022 RITENUTO IN FATTO 1. LI NN ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di cui in epigrafe, emessa in data 23 febbraio 2022 che ha confermato il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP presso il tribunale di Bergamo che aveva ritenuto sussistenti a carico dell'odierno ricorrente e dei coindagati gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 comma 1 DPR n. 309/1990, nonchè le esigenze cautelari. 2. Avverso tale decisione ricorre il LI a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento. Con un primo motivo denuncia violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 274 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla attualità delle esigenze cautelari. Con un secondo motivo lamenta mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 275 bis, comma 1 cod. proc. pen. . Con un terzo motivo lamenta violazione dell'ad, 606 comma 1 lett. E) per erronea ed apparente motivazione in elazione agli artt. 268 comma 3 e 271 comma 1, cod. proc. pen. . Con un quarto ed ultimo motivo lamenta violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) in relazione ai capi 1 e 2 e vizio di motivazione per travisamento degli atti a supporto della gravità indiziaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Come emerge dal provvedimento impugnato all'odierno ricorrente sono contestate diverse condotte di acquisto, detenzione a fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti di tipo cocaina ed hashish in relazione alle quali lo stesso ha talvolta assunto il ruolo di intermediario, talaltra il ruolo di acquirente/cedente diretto o di mandante a terzi. 4. Il ricorso è infondato. Va ricordato che nel procedimento in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194, del 8 marzo 2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). In sede di legittimità non è dunque possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, k 2 essendo consentito esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. 5. In tale ottica palesemente inammissibile appare la doglianza relativa al vizio di motivazione sulla gravità indiziaria, legata ad una diversa ricostruzione dei fatti come indicati nel provvedimento impugnato. Le deduzioni del ricorrente sono del tutto generiche e non si confrontano con le puntuali argomentazioni del Tribunale . Il ricorrente, in particolare, reitera l'argomento già sviluppato per contestare la insussistenza della gravità indiziaria in relazione ai capi 1, 2 e 3 che, in tesi, avrebbero ad oggetto la stessa partita di droga. La motivazione del provvedimento impugnato appare assolutamente congrua avendo richiamato le attività di o.c.p. predisposte e gli esiti delle intercettate conversazioni ambientali che "mostrano con cristallina evidenza l'apporto partecipativo (del LI) tenuto nella detenzione della droga. Quanto alla specifica e reiterata deduzione del trattarsi della medesima partita di droga, il Tribunale ha tra l'altro ricordato il lasso temporale tra l'allontanamento dell'indagato ed il successivo ritorno sul posto con un sacchetto di colore diverso e di diversa dimensione, circostanza da cui è stata dedotta con motivazione assolutamente non illogica né contraddittoria la diversità della sostanza. 6. Ineccepibile è parimenti da ritenersi la motivazione sviluppata a sostegno della ritenuta adeguatezza della misura applicata. 7. Il Tribunale ha rilevato a riguardo, pur escludendo il pericolo di fuga, come sussista invece il pericolo di recidiva in considerazione del numero delle cessioni effettuate, dei considerevoli quantitativi oggetto delle condotte contestate e l'organizzazione dei traffici illeciti, indici di una spiccata capacità criminale e dello stabile inserimento in circuiti del narcotraffico di elevato livello, rilievi che impediscono altresì di attribuire efficacia neutralizzante sia al tempo trascorso dai fatti sia al lasso intercorso tra la richiesta di applicazione della misura, l'emissione dell'ordinanza gravata e la sua esecuzione. Sul punto va del resto osservato come la constatazione del dato temporale non può essere disgiunta, in ogni caso, anche dalla valutazione di gravità dei fatti, con particolare riguardo alle modalità di commissione del reato ed alla professionalità dimostrata dall'indagato. Il Collegio si richiama all'opzione .dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, 3 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socioambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566). In tale ottica, risulta adeguatamente motivata la necessità di intervenire con la misura custodiale applicata, idonea a rispondere alle sicuramente rilevanti esigenze di cautela. Quanto alla dedotta omessa motivazione circa l'attenuazione della misura con l'ausilio di presidi elettronici di controllo, l'onere motivazionale deve comunque ritenersi implicitamente assolto, stante la ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, ordinariamente caratterizzati dal controllo elettronico. 8. Lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata, esauriente e immune da vizi logici, è basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali 9. Il ricorso va pertanto rigettato. Si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15 /07/2022
lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore E' presente l'avvocato CREMA ILARIA del ,foro di BRESCIA in difesa di: EL NN il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 12801 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 15/07/2022 RITENUTO IN FATTO 1. LI NN ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di cui in epigrafe, emessa in data 23 febbraio 2022 che ha confermato il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP presso il tribunale di Bergamo che aveva ritenuto sussistenti a carico dell'odierno ricorrente e dei coindagati gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 comma 1 DPR n. 309/1990, nonchè le esigenze cautelari. 2. Avverso tale decisione ricorre il LI a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento. Con un primo motivo denuncia violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 274 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla attualità delle esigenze cautelari. Con un secondo motivo lamenta mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 275 bis, comma 1 cod. proc. pen. . Con un terzo motivo lamenta violazione dell'ad, 606 comma 1 lett. E) per erronea ed apparente motivazione in elazione agli artt. 268 comma 3 e 271 comma 1, cod. proc. pen. . Con un quarto ed ultimo motivo lamenta violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) in relazione ai capi 1 e 2 e vizio di motivazione per travisamento degli atti a supporto della gravità indiziaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Come emerge dal provvedimento impugnato all'odierno ricorrente sono contestate diverse condotte di acquisto, detenzione a fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti di tipo cocaina ed hashish in relazione alle quali lo stesso ha talvolta assunto il ruolo di intermediario, talaltra il ruolo di acquirente/cedente diretto o di mandante a terzi. 4. Il ricorso è infondato. Va ricordato che nel procedimento in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194, del 8 marzo 2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). In sede di legittimità non è dunque possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, k 2 essendo consentito esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. 5. In tale ottica palesemente inammissibile appare la doglianza relativa al vizio di motivazione sulla gravità indiziaria, legata ad una diversa ricostruzione dei fatti come indicati nel provvedimento impugnato. Le deduzioni del ricorrente sono del tutto generiche e non si confrontano con le puntuali argomentazioni del Tribunale . Il ricorrente, in particolare, reitera l'argomento già sviluppato per contestare la insussistenza della gravità indiziaria in relazione ai capi 1, 2 e 3 che, in tesi, avrebbero ad oggetto la stessa partita di droga. La motivazione del provvedimento impugnato appare assolutamente congrua avendo richiamato le attività di o.c.p. predisposte e gli esiti delle intercettate conversazioni ambientali che "mostrano con cristallina evidenza l'apporto partecipativo (del LI) tenuto nella detenzione della droga. Quanto alla specifica e reiterata deduzione del trattarsi della medesima partita di droga, il Tribunale ha tra l'altro ricordato il lasso temporale tra l'allontanamento dell'indagato ed il successivo ritorno sul posto con un sacchetto di colore diverso e di diversa dimensione, circostanza da cui è stata dedotta con motivazione assolutamente non illogica né contraddittoria la diversità della sostanza. 6. Ineccepibile è parimenti da ritenersi la motivazione sviluppata a sostegno della ritenuta adeguatezza della misura applicata. 7. Il Tribunale ha rilevato a riguardo, pur escludendo il pericolo di fuga, come sussista invece il pericolo di recidiva in considerazione del numero delle cessioni effettuate, dei considerevoli quantitativi oggetto delle condotte contestate e l'organizzazione dei traffici illeciti, indici di una spiccata capacità criminale e dello stabile inserimento in circuiti del narcotraffico di elevato livello, rilievi che impediscono altresì di attribuire efficacia neutralizzante sia al tempo trascorso dai fatti sia al lasso intercorso tra la richiesta di applicazione della misura, l'emissione dell'ordinanza gravata e la sua esecuzione. Sul punto va del resto osservato come la constatazione del dato temporale non può essere disgiunta, in ogni caso, anche dalla valutazione di gravità dei fatti, con particolare riguardo alle modalità di commissione del reato ed alla professionalità dimostrata dall'indagato. Il Collegio si richiama all'opzione .dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, 3 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socioambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566). In tale ottica, risulta adeguatamente motivata la necessità di intervenire con la misura custodiale applicata, idonea a rispondere alle sicuramente rilevanti esigenze di cautela. Quanto alla dedotta omessa motivazione circa l'attenuazione della misura con l'ausilio di presidi elettronici di controllo, l'onere motivazionale deve comunque ritenersi implicitamente assolto, stante la ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, ordinariamente caratterizzati dal controllo elettronico. 8. Lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata, esauriente e immune da vizi logici, è basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali 9. Il ricorso va pertanto rigettato. Si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15 /07/2022