Sentenza 23 maggio 2014
Massime • 1
Integra il delitto di tentata estorsione la condotta dell'autore di una truffa che chiede alla persona offesa il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo della restituzione di quanto illecitamente sottrattogli con artifici e raggiri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2014, n. 25675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25675 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2014 |
Testo completo
25 6 7 5 / 14 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 16 GTU 2014 IUCANGELERBE Claudia Piang!!! REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da Sentenza n. 1453/2014 dott. Mario Gentile Presidente - dott. Antonio Manna - Consigliere - P.U. 23/5/2014 dott. Andrea Pellegrino - Consigliere - R.G.N. 23657/2013 dott. Sergio Beltrani - Consigliere - dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da UI US nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/6/2012 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Carmine Stabile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20/6/2012, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como del 20/2/2008, previa dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di UI US in ordine al reato allo stesso ascritto al capo a), perché estinto per prescrizione, rideterminava la pena per il reato di cui al capo b) 56, 629, 99 cod. pen. in anni due e mesi undici di reclusione ed € 800,00 di multa. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello,1.1 1 Ren in punto di riconosciuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto al capo b) e di trattamento sanzionatorio.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando il seguente motivo di gravame: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 629 cod. pen., per essere stata ritenuta la penale responsabilità dell'imputato per il reato di tentata estorsione. Evidenzia al riguardo la manifesta illogicità del ragionamento seguito dalla Corte territoriale laddove si è ritenuto che il UI avrebbe minacciato di non restituire i gioielli se non dopo la consegna di una somma decisamente inferiore al loro valore. Rappresenta ancora che la successiva richiesta di denaro imputata al UI altro non rappresentava che una mera modalità fattuale del reato di truffa e non un'autonoma fattispecie di reato, il cui riconoscimento comporterebbe una palese violazione del principio del ne bis in idem. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso deve essere rigettato per essere infondata la questione proposta. Segnatamente la Corte territoriale ha affermato < ...le illegittime richieste avanzate dall'imputato al RI, dopo avere acquisito illecitamente il possesso dei beni di proprietà di quest'ultimo, subordinando ad un non dovuto pagamento di una somma di denaro, peraltro non lieve, la restituzione degli stessi, integra in pieno l'ipotesi di reato contestata, sussistendone gli elementi sia oggettivi che soggettivi >>. E la decisione risulta conforme al costante orientamento di questa Corte di legittimità (sez. 2 n. 12326 del 11/10/2000, Rv. 217425; sez. 2 n. 6818 del 31/1/2013, Rv. 254501), in base al quale integra il delitto di estorsione il fatto del ladro che chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo della restituzione della refurtiva, a nulla rilevando che il pagamento sia successivo alla restituzione;
e ciò in quanto la vittima subisce gli effetti della minaccia originaria che ne contiene una implicita, e cioè quella della rappresaglia in mancanza di adempimento dell'obbligazione contratta in adesione alla richiesta di denaro rivoltale dal ladro. 2 Ни Ed ancora, con particolare aderenza rispetto al caso di specie, si è ritenuto (sez. 2 n. 8309 del 24/6/1998, Rv. 211184) che quando l'attività successiva alla consumazione del reato consista nella richiesta di un compenso a chi possedeva il bene sottratto, accompagnato dalla prospettazione della mancata restituzione dello stesso, essa deve necessariamente considerarsi come attività volta a coartare, a scopo di profitto, l'altrui volontà. Difatti colui che è stato privato illecitamente di un bene, nel caso di specie in seguito ad artifizi o raggiri attraverso i quali è stato indotto in errore sulla consegna dello stesso al soggetto agente, conserva il diritto alla restituzione dello stesso, oltreché un'aspettativa morale di riacquistarlo. A ciò consegue che, ove intervenga una richiesta di denaro in cambio dell'adempimento dell'obbligo giuridico di restituire che incombe sul soggetto agente, ciò viene ad influire sulla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, integrando una minaccia rilevante ai sensi dell'art. 629 cod. pen. Nel caso di specie, appunto, dopo la consumazione della truffa descritta al capo a), dalla sentenza impugnata risulta che il soggetto agente, prospettando minacciosamente alla persona offesa la mancata restituzione dei gioielli provento della truffa, aveva compiuto atti ritenuti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere la stessa persona offesa a consegnarli la somma di € 40.000,00; in ciò ritenendosi correttamente integrato il delitto di tentata estorsione di cui al capo b).
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 23 maggio 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Mario Gentile dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone Mario GentilJeutic 3 3