CASS
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - NN AR NI GIOVANBATTISTA TONA CA US ER IE SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 28/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del P.G., Valentina Manuali, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28 gennaio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l’istanza di differimento pena per ragioni di salute presentata dal condannato XXXXXXXXXXXXXXX.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che la motivazione non ha esaminato la posizione di XXXXXX, se non nella parte iniziale in cui sono stati riepilogati gli esiti dell’istruttoria, ma quella di altro detenuto, tale XXXXXXX;
non si tratta di un mero errore materiale nella indicazione del nome dell’istante, perché il quadro familiare, personale e processuale descritto nella parte valutativa dell’ordinanza impugnata non sono compatibili con la situazione del ricorrente.
3. Con ordinanza dell’8 luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha corretto l’errore contenuto nell’ordinanza impugnata, e sostituito quarantaquattro righe della motivazione con altre quarantadue righe, destinate stavolta ad illustrare e valutare la posizione del ricorrente. L’esito è stato, comunque, il rigetto dell’istanza.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Valentina Manuali, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. L’omissione di motivazione dell’ordinanza impugnata sull’istanza del ricorrente, denunciata con il ricorso, è un dato oggettivo;
il quadro familiare, personale e processuale descritto nella parte valutativa dell’ordinanza impugnata non è, infatti, compatibile con la situazione del ricorrente;
lo stesso Tribunale di sorveglianza, dopo il deposito del ricorso, ha ammesso l’errore con l’ordinanza dell’8 luglio 2025 che ha riscritto completamente la motivazione del provvedimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 207 Anno 2026 Presidente: CI SE Relatore: US CA Data Udienza: 05/12/2025 Il provvedimento dell’8 luglio 2025 non è, però, sufficiente ad impedire l’annullamento dell’ordinanza impugnata. La procedura della correzione dell’errore materiale ha, infatti, dei limiti interni, e non permette di sostituire pressochè per intero la motivazione di un provvedimento, come è stato effettuato nel caso in esame, in cui, come precisato sopra, sono state sostituite quarantaquattro righe della motivazione. È la stessa norma dell’art. 130, comma 1, cod. proc. pen. che prevede questo limite interno nel momento in cui dispone che si può procedere alla correzione “la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto”. Ed, infatti, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “la procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, mentre, invece, è preclusa ove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione” (Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Puliga, Rv. 272658 - 01), come, invece, è avvenuto nel caso in esame. Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così è deciso, 05/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CA US SE CI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 2
lette le conclusioni del P.G., Valentina Manuali, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28 gennaio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l’istanza di differimento pena per ragioni di salute presentata dal condannato XXXXXXXXXXXXXXX.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che la motivazione non ha esaminato la posizione di XXXXXX, se non nella parte iniziale in cui sono stati riepilogati gli esiti dell’istruttoria, ma quella di altro detenuto, tale XXXXXXX;
non si tratta di un mero errore materiale nella indicazione del nome dell’istante, perché il quadro familiare, personale e processuale descritto nella parte valutativa dell’ordinanza impugnata non sono compatibili con la situazione del ricorrente.
3. Con ordinanza dell’8 luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha corretto l’errore contenuto nell’ordinanza impugnata, e sostituito quarantaquattro righe della motivazione con altre quarantadue righe, destinate stavolta ad illustrare e valutare la posizione del ricorrente. L’esito è stato, comunque, il rigetto dell’istanza.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Valentina Manuali, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. L’omissione di motivazione dell’ordinanza impugnata sull’istanza del ricorrente, denunciata con il ricorso, è un dato oggettivo;
il quadro familiare, personale e processuale descritto nella parte valutativa dell’ordinanza impugnata non è, infatti, compatibile con la situazione del ricorrente;
lo stesso Tribunale di sorveglianza, dopo il deposito del ricorso, ha ammesso l’errore con l’ordinanza dell’8 luglio 2025 che ha riscritto completamente la motivazione del provvedimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 207 Anno 2026 Presidente: CI SE Relatore: US CA Data Udienza: 05/12/2025 Il provvedimento dell’8 luglio 2025 non è, però, sufficiente ad impedire l’annullamento dell’ordinanza impugnata. La procedura della correzione dell’errore materiale ha, infatti, dei limiti interni, e non permette di sostituire pressochè per intero la motivazione di un provvedimento, come è stato effettuato nel caso in esame, in cui, come precisato sopra, sono state sostituite quarantaquattro righe della motivazione. È la stessa norma dell’art. 130, comma 1, cod. proc. pen. che prevede questo limite interno nel momento in cui dispone che si può procedere alla correzione “la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto”. Ed, infatti, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “la procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, mentre, invece, è preclusa ove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione” (Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Puliga, Rv. 272658 - 01), come, invece, è avvenuto nel caso in esame. Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così è deciso, 05/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CA US SE CI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 2