Cass. pen., sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 207
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Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa motivazione sull'istanza del ricorrente

    La Corte rileva che l'omissione di motivazione sull'istanza del ricorrente è un dato oggettivo e che il Tribunale di sorveglianza ha ammesso l'errore correggendo la motivazione. Tuttavia, la procedura di correzione dell'errore materiale non consente una modificazione essenziale dell'atto, come avvenuto nel caso di specie con la sostituzione di quarantaquattro righe della motivazione. Pertanto, l'ordinanza impugnata non resiste alle censure e deve essere annullata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 207
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 207
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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