CASS
Sentenza 20 aprile 2023
Sentenza 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2023, n. 16818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16818 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16818 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 20/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce dichiarava inammissibili le istanze di detenzione domiciliare e di semilibertà e rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposte da ST CA in relazione alla pena di anni 21 di reclusione inflittagli con sentenza del Tribunale di Lecce in data 26 maggio 2008 per reati in materia di atti sessuali con minore di anni 10 e prostituzione minorile, entrambi continuati e commessi tra il 1997 e il 2004. Il Tribunale respingeva l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale evidenziando l'estrema gravità delle condotte poste in essere dal ricorrente ai danni delle figlie minori, vittime degli abusi e della violenza sessuale perpetrate dal medesimo, da vicini di casa e da altri soggetti, in alcuni casi quale merce di scambio per debiti di gioco del detenuto, e la scarsa accettazione della sentenza di condanna, come emerso dalla relazione di sintesi del carcere, posto che il detenuto continuava ad attribuire all'alcoldipendenza della moglie le responsabilità della vicenda occorsa alle due figlie più grandi, affermando che la sua unica responsabilità doveva farsi consistere nel non essersi accorto di quanto ascrivibile alla consorte. 2. Avverso tale pronuncia ricorre l'interessato, tramite il difensore, sulla base di due motivi, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. Il giudice di merito avrebbe basato la propria decisione esclusivamente sul passato del detenuto, senza valutare fattori quali il percorso risocializzante da questi intrapreso, che aveva visto, oltre al conseguimento di attestati professionali, anche il perdono della persona offesa e le opportunità lavorative offerte dall'anziana madre al figlio per il suo accudimento, circostanze queste evidenziate in udienza ma non verbalizzate. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore ha presentato una memoria, con la quale ha ribadito le ragioni prospettate a sostegno dell'accoglimento dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Va osservato, in premessa, che questa Corte ha da tempo enunciato il principio secondo il quale "ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti;
occorre invece valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, 2 in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale" (Sez. 1, n. 10586 dell'8/2/2019, Catalano, Rv. 274993; Sez. 1, n. 33287 dell'11/6/2013, Pantaleo, Rv. 257001; Sez. 1, n. 13445 del 5/3/2013, Bonzeri, Rv. 255653-01). Invero, una delle condizioni fondamentali ai fini della concessione dell'affidamento in prova è che sia stato positivamente avviato il processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante (Sez. 1, n. 652 del 10/2/1992, Caroso, Rv. 189375). Questa valutazione non può prescindere dalla ricognizione degli elementi di giudizio, e questi ultimi si ricavano, anzitutto, dalle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato. Il giudice, peraltro, non è vincolato alle considerazioni ivi espresse, ma deve comunque apprezzare le riferite informazioni, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/3/2017, Arzu, Rv. 270016). Occorre, inoltre, precisare che il Tribunale di sorveglianza, pure quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, per verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, soprattutto se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari, Rv. 264037). 3. Il provvedimento impugnato, in conformità ai principi richiamati e con motivazione immune da profili di illogicità, ha preso correttamente atto delle positive informazioni emergenti dall'osservazione della personalità, quanto al comportamento e all'adesione alle attività trattamentali, ma ha dovuto rilevare la totale assenza di revisione critica dei reati in espiazione. Tale valutazione è stata articolata a partire dalla circostanza che il ricorrente, per tutto il periodo di detenzione, ha non solo proclamato la sua estraneità ai gravissimi fatti per cui è stato condannato, ma ha anche imputato la responsabilità di quelle condotte alla moglie, segno che egli non ha effettivamente accettato la sentenza di condanna. Invero, il Tribunale, ripercorrendo la relazione di sintesi del carcere, ha osservato come il detenuto avesse negli anni assunto dapprima un atteggiamento critico della sentenza di condanna, vissuta come ingiusta, e poi un atteggiamento di maggiore disponibilità alla riflessione ed alla analisi, evidenziando, altresì, che tale analisi era stata relativa alla propria persona, al contesto familiare di provenienza e a quello acquisito, e non già ai fatti per i quali era intervenuta condanna, ascritti alla consorte. 3 Pertanto, il diniego della misura alternativa risulta non illogicamente basato sull'atteggiamento - emergente dalla relazione di sintesi - di totale chiusura del CA, che non è certo irrilevante sul piano del percorso rieducativo compiuto e della sua valutazione, e che anzi proietta una luce negativa sugli effetti prodotti dalla volontaria sottoposizione all'offerta trattamentale, fino al punto da rendere prematuro l'accesso alla misura extramuraria. Si appalesa, pertanto, logica e corretta in punto di diritto la valutazione del Tribunale di ritenere necessario, prima di concedere una misura ampiamente liberatoria come l'affidamento in prova, sperimentare la concessione di altri benefici, nell'ottica di perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale del condannato secondo un approccio improntato a gradualità del trattamento rieducativo. Va ad ultimo osservato che non assumono rilievo le doglianze, peraltro in punto di fatto, relative agli elementi positivi che non sarebbero stati inseriti nel verbale d'udienza e non valutati dal Tribunale, atteso che, in ogni caso, il giudice a quo ha ritenuto assorbente rispetto ad ogni altro profilo lo stadio, ancora non maturo, del percorso di revisione critica del condannato, desunto dalla scarsa consapevolezza del disvalore dei fatti commessi e dalla non accettazione della sentenza di condanna. 4. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16818 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 20/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce dichiarava inammissibili le istanze di detenzione domiciliare e di semilibertà e rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposte da ST CA in relazione alla pena di anni 21 di reclusione inflittagli con sentenza del Tribunale di Lecce in data 26 maggio 2008 per reati in materia di atti sessuali con minore di anni 10 e prostituzione minorile, entrambi continuati e commessi tra il 1997 e il 2004. Il Tribunale respingeva l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale evidenziando l'estrema gravità delle condotte poste in essere dal ricorrente ai danni delle figlie minori, vittime degli abusi e della violenza sessuale perpetrate dal medesimo, da vicini di casa e da altri soggetti, in alcuni casi quale merce di scambio per debiti di gioco del detenuto, e la scarsa accettazione della sentenza di condanna, come emerso dalla relazione di sintesi del carcere, posto che il detenuto continuava ad attribuire all'alcoldipendenza della moglie le responsabilità della vicenda occorsa alle due figlie più grandi, affermando che la sua unica responsabilità doveva farsi consistere nel non essersi accorto di quanto ascrivibile alla consorte. 2. Avverso tale pronuncia ricorre l'interessato, tramite il difensore, sulla base di due motivi, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. Il giudice di merito avrebbe basato la propria decisione esclusivamente sul passato del detenuto, senza valutare fattori quali il percorso risocializzante da questi intrapreso, che aveva visto, oltre al conseguimento di attestati professionali, anche il perdono della persona offesa e le opportunità lavorative offerte dall'anziana madre al figlio per il suo accudimento, circostanze queste evidenziate in udienza ma non verbalizzate. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore ha presentato una memoria, con la quale ha ribadito le ragioni prospettate a sostegno dell'accoglimento dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Va osservato, in premessa, che questa Corte ha da tempo enunciato il principio secondo il quale "ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti;
occorre invece valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, 2 in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale" (Sez. 1, n. 10586 dell'8/2/2019, Catalano, Rv. 274993; Sez. 1, n. 33287 dell'11/6/2013, Pantaleo, Rv. 257001; Sez. 1, n. 13445 del 5/3/2013, Bonzeri, Rv. 255653-01). Invero, una delle condizioni fondamentali ai fini della concessione dell'affidamento in prova è che sia stato positivamente avviato il processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante (Sez. 1, n. 652 del 10/2/1992, Caroso, Rv. 189375). Questa valutazione non può prescindere dalla ricognizione degli elementi di giudizio, e questi ultimi si ricavano, anzitutto, dalle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato. Il giudice, peraltro, non è vincolato alle considerazioni ivi espresse, ma deve comunque apprezzare le riferite informazioni, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/3/2017, Arzu, Rv. 270016). Occorre, inoltre, precisare che il Tribunale di sorveglianza, pure quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, per verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, soprattutto se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari, Rv. 264037). 3. Il provvedimento impugnato, in conformità ai principi richiamati e con motivazione immune da profili di illogicità, ha preso correttamente atto delle positive informazioni emergenti dall'osservazione della personalità, quanto al comportamento e all'adesione alle attività trattamentali, ma ha dovuto rilevare la totale assenza di revisione critica dei reati in espiazione. Tale valutazione è stata articolata a partire dalla circostanza che il ricorrente, per tutto il periodo di detenzione, ha non solo proclamato la sua estraneità ai gravissimi fatti per cui è stato condannato, ma ha anche imputato la responsabilità di quelle condotte alla moglie, segno che egli non ha effettivamente accettato la sentenza di condanna. Invero, il Tribunale, ripercorrendo la relazione di sintesi del carcere, ha osservato come il detenuto avesse negli anni assunto dapprima un atteggiamento critico della sentenza di condanna, vissuta come ingiusta, e poi un atteggiamento di maggiore disponibilità alla riflessione ed alla analisi, evidenziando, altresì, che tale analisi era stata relativa alla propria persona, al contesto familiare di provenienza e a quello acquisito, e non già ai fatti per i quali era intervenuta condanna, ascritti alla consorte. 3 Pertanto, il diniego della misura alternativa risulta non illogicamente basato sull'atteggiamento - emergente dalla relazione di sintesi - di totale chiusura del CA, che non è certo irrilevante sul piano del percorso rieducativo compiuto e della sua valutazione, e che anzi proietta una luce negativa sugli effetti prodotti dalla volontaria sottoposizione all'offerta trattamentale, fino al punto da rendere prematuro l'accesso alla misura extramuraria. Si appalesa, pertanto, logica e corretta in punto di diritto la valutazione del Tribunale di ritenere necessario, prima di concedere una misura ampiamente liberatoria come l'affidamento in prova, sperimentare la concessione di altri benefici, nell'ottica di perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale del condannato secondo un approccio improntato a gradualità del trattamento rieducativo. Va ad ultimo osservato che non assumono rilievo le doglianze, peraltro in punto di fatto, relative agli elementi positivi che non sarebbero stati inseriti nel verbale d'udienza e non valutati dal Tribunale, atteso che, in ogni caso, il giudice a quo ha ritenuto assorbente rispetto ad ogni altro profilo lo stadio, ancora non maturo, del percorso di revisione critica del condannato, desunto dalla scarsa consapevolezza del disvalore dei fatti commessi e dalla non accettazione della sentenza di condanna. 4. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente