CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2023, n. 20002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20002 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DE EL, nato ad [...] 1'1/11/1969 avverso l'ordinanza emessa il 5/12/2022 dal Tribunale di Napoli;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Ernesta Siracusa e Francesco Gargano, i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame confermava la misura degli arresti donniciliari cui era stato sottoposto EL DE, indagato per corruzione, nonché per i reati previsti dagli artt. 353, 353-bis, 513-bis e 326 Penale Sent. Sez. 6 Num. 20002 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 05/04/2023 cod.pen. Le condotte delittuose contestate si inserirebbero nell'ambito della procedura di assegnazione delle aree demaniali marittime ubicate all'interno del porto di Amalfi, ove sono collocate le biglietterie di plurime imprese di trasporto navale (ivi compresa quella riconducibile a DE). Nonostante la predetta concessione fosse scaduta nel 2017, il DE - unitamente ad altri coindagati la cui posizione non è oggetto del presente procedimento - ottenevano dai funzionari regionali il ritardo nell'indizione del procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo delle concessione e, al contempo, dissuadevano i terzi interessati dal partecipare alla gara, vantando aderenze negli uffici regionali per effetto delle quali sarebbero risultati comunque vincitori nell'eventuale gara per le nuove assegnazioni. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione in relazione alle argomentazioni dedotte con la memoria difensiva depositata dinanzi al Tribunale del riesame, nella quale veniva riportato il parere legale redatto dall'avvocato Soprano, dal quale risulterebbe la legittimità del procedimento amministrativo avente ad oggetto il rinnovo delle concessioni per le biglietterie nel porto di Amalfi. Si afferma che il Tribunale si sarebbe limitato a recepire la tesi posta a fondamento dell'ordinanza cautelare, senza confrontarsi con le argomentazioni, avvalorate dal parere reso da un amministrativista, in ordine alla legittimità del procedimento. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 270 cod.proc.pen. in relazione all'inutilizzabilità delle intercettazioni compiute nell'ambito di altro procedimento penale. Si rappresenta che le intercettazioni erano state autorizzate in relazione alle indagini svolte nei confronti di tale NC e relative a presunte interferenze politico-affaristiche nel settore degli appalti. Si tratterebbe, pertanto, di un ambito del tutto diverso da quello oggetto del procedimento instaurato a carico di DE. Alla luce di tali elementi ed applicando i principi affermati dalla sentenza "Cavallo" delle Sezioni unite, si doveva pervenire alla dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 57 cod.proc.pen. e 1235 cod.nav., in quanto le indagini non potevano essere affidate ad appartenenti alla Capitaneria di porto - Guardia costiera, atteso che i predetti rivestirebbero la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria limitatamente alle attività rientranti nei compiti istituzionali del corpo di appartenenza. 2.4. Con il quarto motivo, si deduce il vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, difettando il requisito 2 dell'attualità e concretezza, anche in considerazione del fatto che l'indagato non riveste più alcun ruolo nelle società coinvolte nei fatti oggetto dell'ordinanza cautelare. 3. I difensori depositavano motivi nuovi sottolineando, tra l'altro, come i biglietti e le tessere omaggio che erano state donate ai funzionari regionali non erano emesse dalle società gestite dal DE, inoltre, si ribadiva ulteriormente l'insussistenza delle esigenze cautelari, anche in considerazione del lasso temporale trascorso dall'epoca di commissione dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso censura l'omesso esame della memoria difensiva e dei documenti ad essa allegata con la quale, dinanzi al Tribunale del riesame, si era sostenuta l'assenza di profili di illegittimità amministrativa nella procedura di rinnovo delle concessioni per le biglietterie ubicate in area portuale. Il motivo è aspecifico, posto che l'ordinanza impugnata contiene un'articolata ricostruzione della vicenda corruttiva, nella quale si indica chiaramente che, a seguito della scadenza delle concessioni per le biglietterie, i funzionari regionali, in accori con i privati corruttori, avevano differito immotivatamente l'avvio dell'iter necessario alla rinnovazione delle concessioni e che, a fronte della partecipazione di altri privati, ci si era adoperati per scoraggiarne la partecipazione. Rispetto a tali elementi, il ricorrente formula ipotesi ricostruttive alternative, anche mediante una diversa lettura del ruolo svolto da altri soggetti - in particolare FA EN e VA Di VA - ma in tal modo sollecita una rilettura in punto di fatto che non è consentita in questa sede. Né può affermarsi che la motivazione resa dal Tribunale del riesame risulti inficiata nella misura in cui non si è specificamente confrontata con la tesi alternativa della difesa. Invero, il Tribunale - sia pur con motivazione sintetica - ha dato atto della assoluta univocità degli elementi indiziari acquisiti a carico dell'indagato, in tal modo ritenendo implicitamente assorbite le prospettazioni difensive. In punto di diritto, la difesa ha anche evidenziato come il prezzo della corruzione - consistente nelle dazioni di biglietti e tessere gratis, nonché nella messa a disposizione di imbarcazioni - non sarebbe riconducibile all'indagato, in quanto tali "benefit" sarebbero stati forniti da altre società. Tale deduzione non è, però, dirimente, atteso che il reato di corruzione, qualora si ipotizzi - come nel caso di specie - che sia stato realizzato da parte di 3 più soggetti aventi il medesimo interesse (cioè i titolari delle società di navigazione), ben può avere una base concorsuale, nell'ambito della quale è irrilevante che l'utilitas sia stata versata da tutti o solo da alcuni degli autori dell'illecito. 2.1. Parimenti non dirimente è la circostanza che, sulla base del parere legale in ordine al rinnovo delle concessioni, sia emersa la complessità della materia e l'esistenza di fondati dubbi interpretativi in ordine alla disciplina delle concessioni amministrative nel settore de quo. Invero, a fronte dei plurimi elementi indiziari che descrivono l'esistenza di un accordo corruttivo finalizzato ad avvantaggiare i soggetti già titolari delle concessioni, a discapito dei terzi interessati, il mero dato concernente la legittimità della procedura amministrativa non elide la sussistenza dell'ipotesi di reato contestato, risultando comunque uno sviamento del potere pubblico in favore dell'interesse privato. 3. Il secondo motivo di ricorso è incentrato sulla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche che, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbero state disposte in un diverso procedimento. Il Tribunale ha chiarito che i fatti addebitati a DE devono ritenersi connessi con quelli che avevano giustificato l'iniziale autorizzazione delle intercettazioni, rappresentando uno sviluppo dell'ipotesi investigativa volta a verificare l'esistenza di "interferenze politico-affaristiche" nel settore degli appalti e nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dalla regione. Si tratta di un quadro generale nel quale rientrano appieno gli episodi di corruzione oggetto del presente procedimento che, infatti, concernono fattispecie di reato commesse dai privati in concorso con i funzionari regionali preposti al settore delle concessioni demaniali marittime. Occorre anche considerare che le iniziali indagini erano incentrate sul ruolo di FO NC, imprenditore che forniva il proprio appoggio anche al cartello di imprenditori interessati al rinnovo delle concessioni demaniali marittime (si veda p. 11 ord.), il che conferma ulteriormente che le ipotesi di corruzione contestate al DE non integrano un "diverso procedimento" così come richiesto nella nota sentenza "Cavallo" delle Sezioni unite. Infine, a fugare qualsivoglia dubbio, deve richiamarsi l'ulteriore considerazione contenuta nell'ordinanza impugnata lì dove il Tribunale afferma testualmente che «nell'ambito dei provvedimenti autorizzativi sono stati via via prospettati situazioni, interessi e ruoli dei protagonisti ed è stato posto in rilievo il grado del rispettivo coinvolgimento», ne consegue che nel caso di specie non si è di fronte alla tipica ipotesi dell'utilizzo di intercettazioni disposte nei confronti di terzi, bensì nei provvedimenti autorizzativi è stata presa in esame la condotta dei soggetti che, in base all'evoluzione delle indagini, risultavano esser coinvolti nelle 4 attività illecite. 4. Il terzo motivo di ricorso, concernente la dedotta carenza della qualifica di polizia giudiziaria nei confronti degli appartenenti alla Capitaneria di porto, nella misura in cui ai predetti è stata delegata attività di indagine esulante dagli ordinari compiti affidati a tale corpo di polizia, è manifestamente infondato. A tal riguardo, è sufficiente richiamare il principio recentemente affermato da Sez.5, n. 1080, del 27/10/2022, dep.2023, Bitondi, Rv. 283994, da ritenersi pienamente condivisibile, secondo cui il pubblico ministero può delegare ad organi di polizia giudiziaria, aventi competenze limitate, specifiche attività di indagine, anche se esorbitanti dagli ambiti (di spazio, tempo o materia) fissati dalla legge per l'esercizio delle funzioni generali di polizia di cui all'art. 55, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a indagini delegate a ufficiali di polizia giudiziaria del corpo della capitaneria di porto, riguardanti reati comuni di falso, non rientranti nelle materie individuate dall'art. 1235 cod. nav.). 5. Passando all'esame delle doglianze relative al vizio di motivazione concernente la sussistenza di esigenze cautelari, attuali e concrete, legittimanti l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, si ritiene che il motivo sia infondato. In primo luogo, deve confutarsi l'assunto difensivo secondo cui il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la cessazione dalle cariche sociali precedentemente ricoperte da DE. Il dato è stato valutato (si veda p.38) e, comunque, l'intera motivazione resa sul profilo cautelare è volta a dimostrare la stabilità delle relazioni improntate su rapporti di corruttela, la molteplicità dei rapporti con più soggetti operanti all'interno delle istituzioni, nonché l'appartenenza di DE ad un vero e proprio "cartello" di imprese che operava in maniera unitaria ed al comune fine di preservare i privilegi indebitamente acquisiti. L'intero quadro descritto nell'ordinanza cautelare, pertanto, rende non solo recessivo il profilo concernente la dismissione delle cariche societarie, ma comprova anche l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, proprio perché l'interesse sotteso alla commissione dei reati non risulta in alcun modo venuto meno. Tale circostanza, peraltro, rende irrilevante il fatto che le condotte imputate al DE risalgono al 2018, proprio perché il pericolo di reiterazione deve essere ancorato al persistente interesse all'ottenimento delle concessioni. 5.1. Una volta ritenuta la sussistenza del pericolo di reiterazione, si deve ritenere assorbito il profilo concernente il pericolo di inquinamento probatorio, atteso che il primo aspetto è di per sé sufficiente a sostenere l'ordinanza cautelare. 5 6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore La Presidente
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Ernesta Siracusa e Francesco Gargano, i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame confermava la misura degli arresti donniciliari cui era stato sottoposto EL DE, indagato per corruzione, nonché per i reati previsti dagli artt. 353, 353-bis, 513-bis e 326 Penale Sent. Sez. 6 Num. 20002 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 05/04/2023 cod.pen. Le condotte delittuose contestate si inserirebbero nell'ambito della procedura di assegnazione delle aree demaniali marittime ubicate all'interno del porto di Amalfi, ove sono collocate le biglietterie di plurime imprese di trasporto navale (ivi compresa quella riconducibile a DE). Nonostante la predetta concessione fosse scaduta nel 2017, il DE - unitamente ad altri coindagati la cui posizione non è oggetto del presente procedimento - ottenevano dai funzionari regionali il ritardo nell'indizione del procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo delle concessione e, al contempo, dissuadevano i terzi interessati dal partecipare alla gara, vantando aderenze negli uffici regionali per effetto delle quali sarebbero risultati comunque vincitori nell'eventuale gara per le nuove assegnazioni. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione in relazione alle argomentazioni dedotte con la memoria difensiva depositata dinanzi al Tribunale del riesame, nella quale veniva riportato il parere legale redatto dall'avvocato Soprano, dal quale risulterebbe la legittimità del procedimento amministrativo avente ad oggetto il rinnovo delle concessioni per le biglietterie nel porto di Amalfi. Si afferma che il Tribunale si sarebbe limitato a recepire la tesi posta a fondamento dell'ordinanza cautelare, senza confrontarsi con le argomentazioni, avvalorate dal parere reso da un amministrativista, in ordine alla legittimità del procedimento. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 270 cod.proc.pen. in relazione all'inutilizzabilità delle intercettazioni compiute nell'ambito di altro procedimento penale. Si rappresenta che le intercettazioni erano state autorizzate in relazione alle indagini svolte nei confronti di tale NC e relative a presunte interferenze politico-affaristiche nel settore degli appalti. Si tratterebbe, pertanto, di un ambito del tutto diverso da quello oggetto del procedimento instaurato a carico di DE. Alla luce di tali elementi ed applicando i principi affermati dalla sentenza "Cavallo" delle Sezioni unite, si doveva pervenire alla dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 57 cod.proc.pen. e 1235 cod.nav., in quanto le indagini non potevano essere affidate ad appartenenti alla Capitaneria di porto - Guardia costiera, atteso che i predetti rivestirebbero la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria limitatamente alle attività rientranti nei compiti istituzionali del corpo di appartenenza. 2.4. Con il quarto motivo, si deduce il vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, difettando il requisito 2 dell'attualità e concretezza, anche in considerazione del fatto che l'indagato non riveste più alcun ruolo nelle società coinvolte nei fatti oggetto dell'ordinanza cautelare. 3. I difensori depositavano motivi nuovi sottolineando, tra l'altro, come i biglietti e le tessere omaggio che erano state donate ai funzionari regionali non erano emesse dalle società gestite dal DE, inoltre, si ribadiva ulteriormente l'insussistenza delle esigenze cautelari, anche in considerazione del lasso temporale trascorso dall'epoca di commissione dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso censura l'omesso esame della memoria difensiva e dei documenti ad essa allegata con la quale, dinanzi al Tribunale del riesame, si era sostenuta l'assenza di profili di illegittimità amministrativa nella procedura di rinnovo delle concessioni per le biglietterie ubicate in area portuale. Il motivo è aspecifico, posto che l'ordinanza impugnata contiene un'articolata ricostruzione della vicenda corruttiva, nella quale si indica chiaramente che, a seguito della scadenza delle concessioni per le biglietterie, i funzionari regionali, in accori con i privati corruttori, avevano differito immotivatamente l'avvio dell'iter necessario alla rinnovazione delle concessioni e che, a fronte della partecipazione di altri privati, ci si era adoperati per scoraggiarne la partecipazione. Rispetto a tali elementi, il ricorrente formula ipotesi ricostruttive alternative, anche mediante una diversa lettura del ruolo svolto da altri soggetti - in particolare FA EN e VA Di VA - ma in tal modo sollecita una rilettura in punto di fatto che non è consentita in questa sede. Né può affermarsi che la motivazione resa dal Tribunale del riesame risulti inficiata nella misura in cui non si è specificamente confrontata con la tesi alternativa della difesa. Invero, il Tribunale - sia pur con motivazione sintetica - ha dato atto della assoluta univocità degli elementi indiziari acquisiti a carico dell'indagato, in tal modo ritenendo implicitamente assorbite le prospettazioni difensive. In punto di diritto, la difesa ha anche evidenziato come il prezzo della corruzione - consistente nelle dazioni di biglietti e tessere gratis, nonché nella messa a disposizione di imbarcazioni - non sarebbe riconducibile all'indagato, in quanto tali "benefit" sarebbero stati forniti da altre società. Tale deduzione non è, però, dirimente, atteso che il reato di corruzione, qualora si ipotizzi - come nel caso di specie - che sia stato realizzato da parte di 3 più soggetti aventi il medesimo interesse (cioè i titolari delle società di navigazione), ben può avere una base concorsuale, nell'ambito della quale è irrilevante che l'utilitas sia stata versata da tutti o solo da alcuni degli autori dell'illecito. 2.1. Parimenti non dirimente è la circostanza che, sulla base del parere legale in ordine al rinnovo delle concessioni, sia emersa la complessità della materia e l'esistenza di fondati dubbi interpretativi in ordine alla disciplina delle concessioni amministrative nel settore de quo. Invero, a fronte dei plurimi elementi indiziari che descrivono l'esistenza di un accordo corruttivo finalizzato ad avvantaggiare i soggetti già titolari delle concessioni, a discapito dei terzi interessati, il mero dato concernente la legittimità della procedura amministrativa non elide la sussistenza dell'ipotesi di reato contestato, risultando comunque uno sviamento del potere pubblico in favore dell'interesse privato. 3. Il secondo motivo di ricorso è incentrato sulla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche che, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbero state disposte in un diverso procedimento. Il Tribunale ha chiarito che i fatti addebitati a DE devono ritenersi connessi con quelli che avevano giustificato l'iniziale autorizzazione delle intercettazioni, rappresentando uno sviluppo dell'ipotesi investigativa volta a verificare l'esistenza di "interferenze politico-affaristiche" nel settore degli appalti e nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dalla regione. Si tratta di un quadro generale nel quale rientrano appieno gli episodi di corruzione oggetto del presente procedimento che, infatti, concernono fattispecie di reato commesse dai privati in concorso con i funzionari regionali preposti al settore delle concessioni demaniali marittime. Occorre anche considerare che le iniziali indagini erano incentrate sul ruolo di FO NC, imprenditore che forniva il proprio appoggio anche al cartello di imprenditori interessati al rinnovo delle concessioni demaniali marittime (si veda p. 11 ord.), il che conferma ulteriormente che le ipotesi di corruzione contestate al DE non integrano un "diverso procedimento" così come richiesto nella nota sentenza "Cavallo" delle Sezioni unite. Infine, a fugare qualsivoglia dubbio, deve richiamarsi l'ulteriore considerazione contenuta nell'ordinanza impugnata lì dove il Tribunale afferma testualmente che «nell'ambito dei provvedimenti autorizzativi sono stati via via prospettati situazioni, interessi e ruoli dei protagonisti ed è stato posto in rilievo il grado del rispettivo coinvolgimento», ne consegue che nel caso di specie non si è di fronte alla tipica ipotesi dell'utilizzo di intercettazioni disposte nei confronti di terzi, bensì nei provvedimenti autorizzativi è stata presa in esame la condotta dei soggetti che, in base all'evoluzione delle indagini, risultavano esser coinvolti nelle 4 attività illecite. 4. Il terzo motivo di ricorso, concernente la dedotta carenza della qualifica di polizia giudiziaria nei confronti degli appartenenti alla Capitaneria di porto, nella misura in cui ai predetti è stata delegata attività di indagine esulante dagli ordinari compiti affidati a tale corpo di polizia, è manifestamente infondato. A tal riguardo, è sufficiente richiamare il principio recentemente affermato da Sez.5, n. 1080, del 27/10/2022, dep.2023, Bitondi, Rv. 283994, da ritenersi pienamente condivisibile, secondo cui il pubblico ministero può delegare ad organi di polizia giudiziaria, aventi competenze limitate, specifiche attività di indagine, anche se esorbitanti dagli ambiti (di spazio, tempo o materia) fissati dalla legge per l'esercizio delle funzioni generali di polizia di cui all'art. 55, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a indagini delegate a ufficiali di polizia giudiziaria del corpo della capitaneria di porto, riguardanti reati comuni di falso, non rientranti nelle materie individuate dall'art. 1235 cod. nav.). 5. Passando all'esame delle doglianze relative al vizio di motivazione concernente la sussistenza di esigenze cautelari, attuali e concrete, legittimanti l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, si ritiene che il motivo sia infondato. In primo luogo, deve confutarsi l'assunto difensivo secondo cui il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la cessazione dalle cariche sociali precedentemente ricoperte da DE. Il dato è stato valutato (si veda p.38) e, comunque, l'intera motivazione resa sul profilo cautelare è volta a dimostrare la stabilità delle relazioni improntate su rapporti di corruttela, la molteplicità dei rapporti con più soggetti operanti all'interno delle istituzioni, nonché l'appartenenza di DE ad un vero e proprio "cartello" di imprese che operava in maniera unitaria ed al comune fine di preservare i privilegi indebitamente acquisiti. L'intero quadro descritto nell'ordinanza cautelare, pertanto, rende non solo recessivo il profilo concernente la dismissione delle cariche societarie, ma comprova anche l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, proprio perché l'interesse sotteso alla commissione dei reati non risulta in alcun modo venuto meno. Tale circostanza, peraltro, rende irrilevante il fatto che le condotte imputate al DE risalgono al 2018, proprio perché il pericolo di reiterazione deve essere ancorato al persistente interesse all'ottenimento delle concessioni. 5.1. Una volta ritenuta la sussistenza del pericolo di reiterazione, si deve ritenere assorbito il profilo concernente il pericolo di inquinamento probatorio, atteso che il primo aspetto è di per sé sufficiente a sostenere l'ordinanza cautelare. 5 6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore La Presidente