Sentenza 11 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/04/2002, n. 5182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5182 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
71926 REPUBB05 482/02 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Imposte dirette: esenzioni e agevolazioni;
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE eventi sismici del 1984 SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: R.G. N.20458/2000 Dott. Michele CANTILLO Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere 15813 Cron. Dott. Stefano BENINI Consigliere Rep. C.C. 30.1.2002 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA in camera di consiglio, sul ricorso iscritto al n. 20458 R.G. 2000, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; - ricorrente
contro
LA OR;
-intimato - per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria и г Regionale del Molise in data 18 ottobre 1999, depositata col n. и 379/2/99 il 20 ottobre 1999. 1 Udito, in camera di consiglio, il relatore Cons. Papa;
vista la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Premesso - in fatto - che: TT TO, residente in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13-quinquies del d.l. 159/1984, come convertito dalla legge 363/1984, nella successiva dichiarazione dei redditi detrasse dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa;
l'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminò in tali sensi l'imponibile e notificò cartella di pagamento per la maggior somma;
il ricorso del contribuente fu accolto, e la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza precisata in epigrafe, ha respinto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria;
per la cassazione ricorre quest'ultima, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 28 della legge 133/1999; 3, comma 2-bis, del d.l. 791/1985; 13, comma 1, della legge 449/1997; 10 della legge 46/1986; 2 del d.P.R. 597/1973; la parte intimata non svolge difese. Considerato - in diritto - che: il ricorso deve essere rigettato;
l'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 30 dicembre 1985 n. 791, come 2 convertito dalla legge 28 febbraio 1986 n. 46, prevede che le somme relative ai pagamenti delle imposte dirette - sospesi, a mente dell'art. 13-quinquies del d.l. 26 maggio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985, per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici - non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r.: secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tale disposizione, in virtù della interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, deve essere considerata come introduttiva di un'agevolazione ulteriore, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (Cass. 4945/2000, 8659, 10237, 11248/2001); non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso dev'essere rigettato, senza statuizioni sulle spese, per mancanza di attività difensiva della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2002. II Cons. estensore II Presidente Michele Cantillo - Enrico trico IL CANCELLERE O ZE AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 APR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 NO TU