Sentenza 20 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2003, n. 4092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4092 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA OME EL POPOLO ITALIANO SUPREM LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE SEZIONE LAVOR Composta dai Magistrati: Dott. Giuseppe LANNIRUBERTO Presidente R.G. n. 23768/2000 Dott. Alberto SPANO Consigliere Cron. 9379 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Udienza 28 gennaio 2003 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: FERROVIE DELLO STATO s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Carinci, Raffaele De Luca Tamajo, Arturo Maresca, Paolo Tosi, Enzo Morrico, Salvatore Trifim e Gerardo Vesci ed elettivamente Vie L.G. Farevellizz domiciliata in Roma al Lungotevere Muchelangelo n. 9 (presso l'avv. Arturo Maresca), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
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contro
HE LL, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Lanzinger, giusta procura a margine del controricorso e domiciliato ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento-Sezione distaccata di Bolzano n. 126/00 del 19 settembre 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 49/2000), notificata il 28 settembre 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2003 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito l'avv. Gianni Lanzinger, Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. dott. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza menzionata in epigrafe la Corte di Appello di Trento-Sezione Distaccata di Bolzano, confermando la decisione del Tribunale di Bolzano (quale Giudice del Lavoro di primo grado), ha ribadito la fondatezza della domanda giudiziale con la quale IO TT aveva impugnato il licenziamento intimatogli dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del 2 personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, comma sesto, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: la connata impugnazione era fondata sull'assunto che la suddetta disciplina, legale e contrattuale, non aveva inteso modificare la (né derogare alla) legge 23 luglio 1991, n. 223,per cui l'originario ricorrente denunciava, come causa dell'illegittimità del recesso, la mancata osservanza, nel caso di specie, delle procedure stabilite da detta legge per l'adozione di licenziamenti collettivi. Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: a) nella specie è mancata l'osservanza, sul piano formale, dei precetti della legge n. 223 del 1991, a partire dalla comunicazione di apertura della procedura di cui all'art. 4, terzo comma, che deve contenere, fra l'altro, l'indicazione del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, restando quindi inficiati i recessi dalla previsione di inefficacia formulata dall'art. 5, terzo comma della legge;
b) a questi vizi formali (che non possono ritenersi superabili da adempimenti, solo in parte equivalenti, previsti in un altro contesto del tutto autonomo, trattandosi di disposizioni stringenti cui non si può ottemperare con R P semplici surrogati recuperati passim all'interno di procedure diverse) si accompagna poi il difetto radicale già sopra rilevato del contrasto con 3 la struttura stessa del licenziamento collettivo, nella sua fondamentale essenza;
c) è naturalmente irrilevante che vi sia stata un'ampia convergenza delle organizzazioni sindacali sulla predisposizione c realizzazione dell'intera manovra, che, essendo contra legem, non può determinare la lesione, e meno ancora la soppressione, del diritto soggettivo al lavoro dei singoli dipendenti pregiudicati da questi accordi, l'interesse di ciascun lavoratore alla corretta attuazione dei licenziamenti collettivi non potendosi ritenere subordinato de plano alla valutazione fattane a livello sindacale che risulti non conforme ai principi dell'ordinamento. Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Ferrovie dello Stato propone ricorso affidato a tre motivi. L'intimato IO TT resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I-, Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente addebita alla Corte di Appello di Trento, di non aver rilevato che l'art. 59 (comma sesto) della legge n. 449/1997 prevedeva, anzitutto, una deroga 2 8 immediata, per le Ferrovie dello Stato, della disciplina sui limiti al pensionamento anticipato proprio per consentire alle parti di utilizzare "da subito" il criterio dell'anzianità di servizio nella eliminazione degli esuberi delle FF.SS.; in secondo luogo, la norma incaricava le parti di apprestare "da subito" soluzioni che garantissero nel futuro il funzionamento fisiologico del fondo, cioè soluzioni che avessero scongiurato la degenerazione della disorganizzazione e dei costi dell'azienda, sicché nell'accordo del 21 maggio 1998 ic parti predisposero una apposita disciplina in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, per cui era evidente come dalla complessa disciplina normativa, dalla ratio, dalla collocazione sistematica e dagli elementi testuali risultava che la norma stessa fosse modellata in vista dell'obiettivo dell'eliminazione degli esuberi FF.SS. offrendo una disciplina che si collocava su di un piano del tutto diverso da quello sul quale operava correntemente la legge n. 223/1991, affidando tale eliminazione alla gestione concordata tra le parti a livello nazionale circa le dimensioni degli esuberi, la loro dislocazione territoriale e circa le modalità del loro smaltimento. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Giudice di appello negato che la disciplina contenuta nella legge n. 223/1991 potesse essere validamente sostituita da una disciplina convenzionale nel suo complesso più favorevole di quella sostituita, rilevando che il rigoroso ter negoziale previsto per la con determinazione delle eccedenze ed il criterio (rigorosamente oggettivo) convenzionalmente pattuito per la sclczione del lavoratore da licenziare escludevano che il sindacato fosse stato tenuto all'oscuro 5 di circostanze tali da incidere sul corretto svolgimento del confronto sindacale, per cui doveva comunque ritenersi realizzato lo scopo della effettività del confronto sindacale, con la conseguenza che - contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata - non poteva dirsi violato l'art. 4 della legge n. 223 cit.. Con il terzo motivo di ricorso la società ricorrente addebita al Giudice di appello di avere erroneamente dedotto la violazione della legge n. 223 cit. dalla circostanza che nella specic la società avrebbe proceduto ad assunzioni in costanza di licenziamenti collettivi: ciò in contrasto con la giurisprudenza secondo la quale il ricorso alla procedura prevista dalla legge citata non presupponeva necessariamente una crisi aziendale c neppure un ridimensionamento strutturale dell'attività produttiva conseguendone che la sussistenza delle ragioni che giustificavano un licenziamento collettivo non veniva esclusa nè dalla prestazione di lavoro straordinario, nè dall'affidamento a terzi di operazioni o lavorazioni prima eseguite in azienda nè da रा nuove assunzioni, per cui gli spazi di controllo devoluti al giudice in मु sode contenziosa non riguardavano più i motivi specifici della -riduzione di personale diversamente da quanto accadeva per il licenziamento individuale -, ma unicamente la correttezza procedurale dell'intera operazione. 6 Il'a I cennati motivi di ricorso - csaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi richiedono la soluzione delle seguenti questioni: a) se l'art. 59, comma sesto, della legge 27 novembre 1997, n. 449, al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della s.p.a. Ferrovie dello Stato, abbia dottato una speciale disciplina di individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, così operando in area diversa da quella coperta dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escludendo che la suddetta individuazione soggiaccia all'osservanza delle procedure previste da tale ultima legge e, in particolare, dai suoi artt. 4 e 5; b) in subordine, e per l'eventualità che alla precedente questione debba darsi soluzione negativa, sc le procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, ن risultino, per questa stessa ragione, idonee a soddisfare, in modo simile الا nella sostanza, le medesime esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali. Ad entrambe le questioni la Corte ha già dato risposta negativa (così, ex plurimis, Cass. n. 10171/2001), sancendo il principio per cui nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della 7 procedura di cui all'art, 4 legge n. 223/1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazionc dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare;
né gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223/1991 possono ritenersi derogati, in materia di riogranizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 159 della legge n. 449/1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati anche in base al criterio dell'anzianità contributiva, non esclude l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla legge n. 223/1991, né rimette agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge>>. Tale princípic è stato confermato con ulteriori argomentazioni dalle Sezioni Unite di questa Corto -a cui un ricorso analogo al presente era stato assegnato ex art. 374, ultimo alinca del secondo comma, cod proc. civ. presentando esso "una questione di massima di particolare importanza" - che ha ribadito la conclusione già espressa dalla citata sentenza n. 10171/2001 circa la riconoscibilità di una ratio 8 legis limitata all'apprestamento di opportuni ammortizzatori sociali al fine di agevolare, riducendone i costi sociali, operazioni di riorganizzazione e di risanamento dell'azienda, altuate mediante espulsione di personale, ccrto essendo che il presupposto dell'intervento legislativo di cui al summenzionato art. 59 è rappresentato dalla consapevolezza che l'azienda ferroviaria statale presentasse eccedenze occupazionali e che la riorganizzazione e il risanamento dovessero passare attarverso i licenziamenti. Sulla disciplina dei licenziamenti collettivi, viceversa, la legge ha inciso, in coerenza con i rimedi apprestati a livello di providenza e di solidarietà, limitandosi a rendere obbligatoria l'applicazione esclusiva o in concorso con altri del criterio di scelta dei lavoratori da licenziare- rappresentato dall'anzianità contributiva o anagrafica. Non vi è, perciò, alcun elemento che possa autorizzare l'interpreto a ritencre che la legge n. 223/1991 sia stata derogata per altri aspetti;
e sarebbe del tutto arbitrario considerare la legge n. 449/1997 come se avesse direttamente valutato la necessità di ridurre il personale disponendo il licenziamento dei dipendenti più anziani, ovvero nel senso che abbia rimesso agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità, anche in deroga alle previsioni della L. 223/1991. II/b In definitiva, si ritiene di dover ulteriormente ribadire identiche -1 conclusioni anche perchè le difese di parte ricorrente non sono sorrette 9 da argomenti che non siano stati già disattesi nelle ricordate occasioni e che propongano aspetti di tale rilievo da esonerare la Corte dal doverc di fedeltà ai propri precedenti - che, per la questione oggetto del ricorso in esame, trova particolare accentuazione in considerazione della funzione di “nomofilachia privilegiata” caratterizzante l'opera delle Sezioni Unite sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento del compito [assegnatole dell'art. 65 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (e sue modificazioni), ma di rilevanza costituzionale, essendo anche strumentale al suo espletamento il principio, sancito dall'art. 111 Cost.] di assicurare l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e unità del diritto oggettivo nazionale. FLL In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dalla s.p.a. Ferrovic dello Stato deve esserc integralmente respinto. رج In ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, لا le peculiarità della controversia - emergenti dal complesso delle ragioni della decisionc e dalla surriferita sentenza delle Sezioni Unite investita di analoga questionc a nonna dell'art. 374, ultimo alinea del secondo comma, cod. proc. civ. - inducono a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensarle interamente tra le parti. 10
P. Q. M.
La Cane rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le spese del presente giudizio di legittimità. Cosi deciso, in Roma, il giorno 28 gennaio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Ph. Bair Depositato in Cancelleria 2/0/MAR 2993 oggi, IL CANCELLIERE 11 parti le SENT AMPOSTA DI BOLLO, DI A STRO, 3 DA OGINI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533