Ordinanza cautelare 7 agosto 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00131/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00847/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 847 del 2025, proposto da
IA IS NO, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Martini e Donato Mondelli, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento 19-21.5.2025 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria, di annullamento in autotutela del provvedimento 1° aprile 2025, di autorizzazione al rilascio del visto di conformità di cui all’art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. GE IT e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe IA IS NO espone: - di esercitare attività di consulenza fiscale, e di essere iscritta al n. 83918 del registro dei Revisori Legali; - che tale registro è un elenco ufficiale, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che contiene i nominativi di coloro che sono abilitati all'esercizio della revisione legale dei conti; - che il registro è gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato, attraverso l’Ispettorato generale di Finanza, che abilita i richiedenti e ne ordina con decreto l’iscrizione nel registro, autorizzandoli all'esercizio della professione di revisore legale; - che l’Ispettorato generale cura l'aggiornamento e la gestione del registro, svolgendo attività di vigilanza e controllo; - che l’iscrizione nel registro si ottiene dimostrando di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3 del D.M. 20 giugno 2012, n. 145, di aver conseguito il titolo di studi prescritto dalla legge, di aver svolto il tirocinio triennale di cui all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, finalmente, di aver superato l’esame di idoneità professionale previsto dall’articolo 4 del D.lgs. 39/2010 e dal D.M. 19 gennaio 2016, n. 63; - di avere, in data 9 dicembre 2024, inoltrato all’Agenzia delle Entrate della Liguria le dichiarazioni ed i documenti prescritti dall’art. 21 del decreto ministeriale 31 maggio 1999 n. 164 per ottenere il rilascio del visto di conformità previsto dall’art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241; - che l’istituto del visto di conformità è stato introdotto dal comma terzo dell’art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e consiste in un’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che abilita il professionista ad attestare la conformità delle dichiarazioni fiscali alle risultanze delle scritture contabili e alla relativa documentazione; - che l’apposizione del visto è indispensabile per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro annui, crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, e che può inoltre essere richiesto, in alternativa alla presentazione della polizza fideiussoria, per ottenere a rimborso crediti IVA di ammontare superiore a 30.000 euro; - che, in data primo aprile 2025, la Direzione Regionale della Liguria dell’Agenzia delle Entrate comunicava alla ricorrente il rilascio dell’abilitazione per l’apposizione del visto di conformità, iscrivendola nel relativo registro; - che, il 9 aprile 2025, l’Istituto Nazionale dei Revisori legali, associazione di rappresentanza della categoria dei Revisori legali alla quale la ricorrente ha aderito, inviava una pec alla Direzione Regionale dell’Agenzia, chiedendo se l’autorizzazione rilasciata in favore della ricorrente, che non appartiene alle categorie di cui alle lett. a) e b) dell’art. 3 comma 3 del d.p.r. n. 322/98 (richiamato dall’art. 35 del citato D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241), rappresentasse il superamento dell’indirizzo interpretativo fino ad allora adottato dall’Agenzia delle Entrate, alla stregua del quale l’autorizzazione al rilascio del visto di conformità è limitato alle sole categorie di cui alle lettere a) e b) del d.p.r. n. 322/98 (ovvero: a. gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b. i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria), e costituisse il risultato di un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, conforme alla normativa eurounitaria e convenzionale; - che, in data 21 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria comunicava alla ricorrente l’adozione del provvedimento 19 maggio 2025, di annullamento d’ufficio dell’abilitazione concessa in data 1 aprile 2025, con la motivazione della carenza dei requisiti soggettivi previsti ex lege per l’inserimento nell’elenco informatizzato dei professionisti legittimati all’apposizione del visto di conformità; - che la ricorrente non rientra nelle categorie indicate nelle lettere a) e b) del d.p.r. n. 322/98, in quanto, dopo aver superato l’esame di Stato, si è iscritta nel marzo del 1999 nel collegio dei Ragionieri di Savona, per poi cancellarsi nel 2005 e iscriversi successivamente nel Registro dei Revisori legali; - che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate richiama la sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 2024, n. 144, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sollevata dal Consiglio di Stato, sezione settima, con ordinanza 31.1.2024, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
Impugna il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria 19 maggio 2025, di annullamento d’ufficio dell’abilitazione concessa in data 1° aprile 2025 e di diniego dell’inserimento nell’elenco informatizzato dei professionisti legittimati all’apposizione del visto di conformità.
A sostegno del gravame ha dedotto quattro motivi di ricorso, come segue.
1. Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241. violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza dell’azione amministrativa ex art. 1, 3, 97 Cost. ed art. 5, pr. 4 TUE in relazione all’art. 117, primo comma, Cost., dell’art. 41, prr. 1 e 2, lett. a) e c) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli artt. 296 e 298 del trattato di funzionamento dell’unione europea - TFUE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, primo comma della legge 241/90. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti. Ingiustizia manifesta.
Lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la omessa rappresentazione di un interesse pubblico al ritiro dell’atto, richiesto dall’art. 21- nonies della legge 09 agosto 1990 n. 241.
2. Secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Motivazione insufficiente e contraddittoria.
L’atto impugnato non sarebbe adeguatamente motivato, in quanto contiene l’esclusivo richiamo al testo della norma e ad un estratto della motivazione della sentenza n. 144 del 23 luglio 2024 della Corte costituzionale, senza esplicitare l’interesse dell’Agenzia alla rimozione dell’atto e le ragioni che l’hanno indotta a preferire l’annullamento dell’atto rispetto al mantenimento della sua efficacia, nel confronto e bilanciamento degli interessi in campo.
3. Terzo motivo: sulla manifesta illegittimità costituzionale del comma terzo dell’art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 anche in relazione al contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 23 luglio 2024.
Il combinato del comma terzo dell’art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e dell’art. 3, comma 3, lett. a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, nella parte in cui non menziona ed esclude gli iscritti nel registro dei Revisori legali dalla facoltà di essere autorizzati alla apposizione del visto di conformità delle dichiarazioni fiscali, sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3, 41, 117, primo comma della Costituzione, in relazione all’art. 56 del TFUE e all’art. 16 della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento e del Consiglio, all’art. 59, pr. 9 della Direttiva 2013/55/UE, ed in particolare l’art. 1 e 7 della Direttiva 15 2018/958/UE del Parlamento e del Consiglio.
Difatti, gli iscritti al Registro dei Revisori dei Conti superano un esame di Stato e sono soggetti alla vigilanza dell’Ispettorato generale di Finanza presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sicché la loro posizione appare pienamente assimilabile – sotto il profilo della garanzia dell’interesse dell’amministrazione alla corretta esecuzione dell’adempimento, e dunque della tutela delle esigenze di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, richiamate dalla sentenza C. cost. n. 144/2024 – a quella dei professionisti iscritti a ordini di cui alla lett. a) del D.P.R. 322/98, laddove invece i professionisti di cui alla lettera b), che, che pure sono abilitati all’apposizione del visto di conformità, non superano alcun esame di Stato e non sono iscritti ad ordini o collegi che possano sorvegliare sulla conformità dell’esercizio della loro professione alle norme deontologiche, la violazione delle quali comporti la cancellazione dall’albo e l’impossibilità di esercitare la professione.
Illogica ed irragionevolmente discriminatoria sarebbe dunque la previsione legislativa che li esclude da una competenza che rientra pienamente nelle loro ordinarie competenze, tenuto conto che l’omissione del richiamo positivo, nel D. Lgs. n. 241/1997, della categoria dei revisori legali sarebbe legata ad un mero fattore temporale (il decreto è del 1997, mentre l’istituzione del registro dei revisori dei conti rimonta al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39), e sarebbe superabile mercé un’interpretazione adeguatrice della norma.
Sollecita pertanto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la decisione della relativa questione di costituzionalità, da ritenersi rilevante e non manifestamente infondata.
4. Quarto motivo: istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.
Il sistema delle riserve, accreditato dall’art. 35, comma 3, del d.lgs. n.241/1997, sarebbe inoltre in contrasto con la normativa eurounitaria (segnatamente, con gli artt. 49, 56 e 101, primo paragrafo, del Trattato FUE, con l’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e con l’art.16, primo paragrafo lettera a) della Direttiva dell’Unione Europea n. 123 del 2006), come è stato rilevato anche dall’ordinanza n. 995 del 31 gennaio 2024 del Consiglio di Stato, che ha rimesso alla Corte costituzionale la questione poi decisa con la sentenza n. 144/2024.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria, controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
Con ordinanza 7.8.2025, n. 209 la sezione ha fissato per la discussione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, nella quale il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Pregiudiziale e dirimente è la questione di legittimità costituzionale – prospettata con il terzo motivo di ricorso - della norma applicata dall’Amministrazione, ovvero dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella parte in cui individua i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nei professionisti di cui alle sole lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 3 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), ossia negli «iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro» (lettera a), e nei «soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria» (lettera b), e non anche negli altri soggetti indicati dallo stesso comma 3 e, in particolare, in quelli di cui alla lett. e), ossia «gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze» .
Ferma la sicura rilevanza della questione, la stessa pare però al collegio manifestamente infondata, in quanto prospetta nei suoi esiti un’inammissibile pronuncia manipolativa di tipo “additivo” – cioè la creazione di una (nuova) norma, che il legislatore avrebbe illegittimamente omesso - al di fuori dei casi in cui la giurisprudenza costituzionale suole eccezionalmente ammetterla.
La questione prospetta infatti l’adozione, da parte della Consulta, in accoglimento dell’auspicata questione di legittimità costituzionale, di una sentenza che dichiari illegittima la disposizione “nella parte in cui non prevede” ciò che invece sarebbe stato costituzionalmente “necessario” prevedere: ovvero, nel caso di specie, la individuazione, tra i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, non soltanto dei professionisti di cui alle sole lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 3 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (le uniche richiamate dall’art. dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), ma anche dei revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle finanze.
Ora, è noto che tale eccezionale tipologia di sentenze manipolative di accoglimento ricorre quando la produzione di una norma da parte della Consulta sarebbe – per così dire – “a rime obbligate”, nel senso che l’interpolazione o il “verso” del completamento della norma sono lessicalmente necessitati, e non già il frutto di una scelta discrezionale di pertinenza del Legislatore (cfr. l’art. 28 della Legge 11/3/1953, n. 87: “Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento” ), laddove nel caso di specie i revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze non figurano neppure come autonoma e distinta categoria tra quelle citate nel richiamato art. 3 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Non pare dunque che l’integrazione della norma sospettata di illegittimità costituzionale possa consistere nell’aggiunta degli “altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze” di cui all’art. 3 comma 3 lettera e) del D.P.R. n. 322/1998, posto che tale ultima categoria è ben più ampia di quella dei soli revisori dei conti, rilevante nel caso di specie.
Si intende dire che tra le categorie individuate dall’art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 322/1998 ed i soggetti di cui all’art. 35 comma 3 del D. Lgs. n. 241/1997 non sussiste una completa intercambiabilità, ovvero una piena e necessaria corrispondenza biunivoca in termini di equivalenza funzionale, tale per cui l’inclusione di determinati soggetti (p.e., i revisori dei conti) nella prima comporti necessariamente, per la regola delle “rime obbligate”, la loro inclusione anche nella seconda, pena l’illegittimità costituzionale della disposizione che non li contempla: i primi sono infatti semplicemente incaricati di un’operazione meramente materiale (informatica) di “presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel” ; i secondi sono invece specificamente incaricati di un’ulteriore e aggiuntiva funzione pubblica propriamente certificativa (il “visto”) della conformità dei dati delle dichiarazioni fiscali alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, e di queste ultime alla relativa documentazione contabile, nonché dell’asseverazione che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili.
Dunque, nel secondo caso (rilascio del visto di conformità) – ma non nel primo (presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel) – si tratta, per usare le parole della Consulta, dello svolgimento di funzioni certificative di tipo propriamente pubblicistico, suscettibili di costituire un limite ragionevole all'esercizio della libertà di iniziativa economica, in quanto “È da considerare il rilevante interesse pubblico correlato al rilascio del visto di conformità, che non si risolve nella mera predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni o nella tenuta delle scritture e dei dati contabili, ma è diretto ad agevolare e rendere più efficiente l'esercizio dei poteri di controllo e di accertamento dell'amministrazione finanziaria, con assunzione della relativa responsabilità” (così C. cost., n. 144/2024 cit., § 4.1.1.).
La prospettata q.l.c. non potrebbe pertanto essere formulata nel senso della mancata previsione degli altri soggetti indicati dall’art. 3 comma 3 lett. e) dell’art. 3 del DPR del 22 luglio 1998, n. 322, difettando una eadem ratio che consenta di considerare del tutto irragionevole la loro esclusione.
D’altra parte, come già rilevato supra , la q.l.c. non potrebbe essere prospettata neppure nella forma della mancata previsione della categoria dei revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto ciò comporterebbe la enucleazione di una nuova ed autonoma categoria rispetto a quelle elencate nel richiamato art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 322/1998, esorbitando dai noti limiti delle sentenze “additive”, e invadendo il campo della discrezionalità legislativa.
Né, del resto, può sostenersi che il mancato richiamo, nella normativa di cui all’art. 35 comma 3 del Decreto legislativo n. 241/1997, della categoria dei revisori legali dei conti sarebbe legata ad un mero fattore temporale (l’istituzione del registro dei revisori rimonta al Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39): prima dell’istituzione del Registro dei Revisori Legali con il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, la cui gestione è passata sotto la competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, esisteva infatti il Registro dei Revisori Contabili istituito ufficialmente presso il Ministero della Giustizia con il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, in attuazione della VIII Direttiva CEE, sicché la scelta legislativa del 1997 di non menzionarli non pare frutto del mero dato temporale.
A conferma del fatto che ci si muove nel campo della discrezionalità legislativa nell’individuazione dei requisiti soggettivi per prestare un’attività pubblicistica di controllo in nome e per conto dell’amministrazione finanziaria, insuscettibile di essere integrato mercé una pronuncia additiva della Consulta, vale la pena di osservare che – come correttamente rilevato dall’Avvocatura dello Stato - l’art. 5, comma 14, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, per effetto di una modifica introdotta all’art. 3, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 322/1998, aveva inizialmente incluso nel novero dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali e all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni trasmesse anche i revisori legali, iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e che, a seguito di un emendamento parlamentare al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 146/2021, a far data dal 21 dicembre 2021 la disposizione introdotta dall’art. 5, comma 14 è stata soppressa dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215.
Dunque, la prospettata q.l.c., comportando l’individuazione di un’autonoma e distinta categoria neppure autonomamente contemplata tra quelle di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/1998, non soltanto sollecita una pronuncia della Consulta di tipo additivo al di fuori delle cosiddette “rime obbligate”, ma addirittura conduce ad un esito che il Legislatore, nella sua discrezionalità, ha volutamente scartato.
Una volta esclusa, per le motivazioni che precedono, la non manifesta infondatezza della prospettata q.l.c. (oggetto del 3° motivo), tutti i restanti motivi di ricorso sono infondati.
Quanto al primo ed al secondo motivo, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e il lamentato difetto di motivazione sono agevolmente superabili mercè l’art. 21- octies comma 2 della Legge n. 241/1990, in quanto, attesa la natura vincolata del provvedimento contestato per carenza dei requisiti soggettivi richiesti dall’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 per l’inserimento nell’elenco dei professionisti legittimati all’apposizione del visto di conformità, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, di diniego dell’inserimento nell’elenco.
Per il resto, l’interesse pubblico al pressoché immediato (stante la pendenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi) ritiro dell’atto è chiaramente espresso nel provvedimento impugnato, che, richiamando all’uopo la sentenza C. cost. n. 144/2024, lo individua nella rilevanza del visto di conformità, “che non si risolve nella mera predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni o nella tenuta delle scritture e dei dati contabili, ma è diretto ad agevolare e rendere più efficiente l’esercizio dei poteri di controllo e di accertamento dell’amministrazione finanziaria, con assunzione della relativa responsabilità” .
Quanto alla istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, oggetto del quarto ed ultimo motivo di ricorso, osserva il collegio che la libertà di prestazione dei servizi trova applicazione in presenza di un elemento transfrontaliero, e non invece in situazioni puramente interne, come quella in esame (cfr., sul punto, anche C. cost. n. 144/2024, § 4.3.1.).
In relazione alla novità e complessità delle questioni sottese al ricorso, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC LL, Presidente
GE IT, Consigliere, Estensore
LI FE, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE IT | UC LL |
IL SEGRETARIO