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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/10/2025, n. 4677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4677 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16385/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. CI LL GIUDICE
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16385/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DIANA RENATA da cui è Parte_1 rappresentata e difesa come da procura in atti
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la sig.ra
e il sig. in Coassolo (To) in data 22.9.2012 e trascritto nel Comune di Torino al Parte_1 CP_1
n.365 parte II, Serie A, anno 2012, ordinando conseguentemente all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza;
disporre in ragione della situazione esposta nel ricorso l'affidamento rafforzato della minore alla madre con mantenimento della residenza presso quest'ultima. Qualora il Tribunale disponesse l'affido esclusivo autorizzare la ricorrente a dare l'autorizzazione agli eventuali sostegni anche educativi predisposti dall'ASL in relazione all'handicap pagina 1 di 5 della figlia, così come dare le autorizzazioni per eventuali vacanze all'estero della stessa e le autorizzazioni per la richiesta del passaporto;
disporre che il padre possa incontrare la figlia secondo accordi con la stessa;
disporre che il sig. versi alla sig.ra entro il 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese la somma di euro 500 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie documentate come regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Torino, inclusi i campi estivi”.
Per il P.M.
“Visto nulla oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Torino il Parte_1 CP_1
22/09/2012. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 365, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012). Dal matrimonio è nato una figlia, , il 23.7.2010. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione giudiziale n. 6039/2018 emessa dal Tribunale di Torino in data 24.12.2018. Con ricorso depositato il 26/09/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre, con mantenimento della residenza presso quest'ultima, la regolamentazione del diritto di visita del padre, in modo tale che questi possa incontrare la figlia secondo la volontà della minore, nonché il riconoscimento di un contributo al mantenimento della minore di euro 500 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 21.10.2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
pagina 2 di 5 Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento della minore Per_1
Deve certamente essere confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre, , in Parte_1 applicazione dell'art. 337 quater c.c., atteso che l'affidamento ad entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza educativa del padre, emersi già nel corso del giudizio di separazione. Ed invero, già nel giudizio di separazione, le parti avevano rassegnato conclusioni congiunte, chiedendo l'affido esclusivo di , anche in considerazione del fatto che il padre, già all'epoca, si Per_1 era trasferito a . Il sig. continua, anche oggi, a vivere stabilmente in Spagna, sicchè CP_2 CP_1 non vi sono ragioni per discostarsi da tale modalità di affido, per il quale il padre aveva già all'epoca manifestato il proprio consenso. Inoltre, anche gli esiti dell'indagine sociale svolta nella presente causa hanno confermato come il sig. veda la figlia raramente. si è recata solo due volte a : la prima quando era in CP_1 Per_1 CP_2 quarta elementare, accompagnata dalla nonna paterna;
la seconda quando lei frequentava la prima media. Padre e figlia si sono visti in una unica successiva occasione, quando il padre era rientrato in Italia per una visita ai genitori. Il rapporto della minore con il padre – secondo quanto si legge nelle relazioni dei Servizi Sociali - è stato segnato, soprattutto in passato, da criticità e discussioni;
in alcuni momenti, la minore si è sentita offesa dal padre, anche con commenti negativi sul proprio peso. CP_1 dal canto suo, ha riferito di non condividere le scelte dell'ex moglie rispetto alla gestione della figlia, salvo poi non essersi mai interessato o attivato in modo concreto rispetto alla educazione della minore. Gli stessi insegnanti di non hanno ancora conosciuto il padre. Per_1
Ma è nella relazione del Servizio di Neuropsichiatria del 14.10.2025 che si ravvisano numerosi indici di inadeguatezza educativa del padre. Va premesso che , cui è stata riconosciuto un handicap Per_1 dalla competente commissione medica per “ritardo cognitivo lieve”, è seguita dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL di Torino Nord, in particolare dalla dott. . Ebbene, il sig. Per_2
– si legge nella citata relazione – “si presenta con una modalità piuttosto arrogante, affermando e CP_1 dimostrando scarsa fiducia nell'operato della dott.ssa , del medico, che ha svolto la Per_2 valutazione e nella scrivente “non mi piacciono sti psicologi, sti neuropsichiatri”, verbalizza proprio, attribuendo questa richiesta di rivolgersi nuovamente a codesta Autorità da parte della signora , Pt_1 come una ritorsione della donna nei suoi confronti “è fatta così, deve darmi fastidio, non c'è stata alcuna disperazione per la separazione, non c'è alcun problema, io le ho lasciato tutto e me ne sono andato via, cosa vuole ancora”.
“In quel “tutto” – continua la relazione ora citata – pare esserci anche la figlia”: pur riferendo di volersi occupare della figlia, attesa una asserita inadeguatezza materna, il sig. di fatto non si è mai CP_1 attivato. Non conosce i reali problemi della figlia, che tende a minimizzare o svalutare, senza realmente interessarsi alla vita ed al benessere di . Per_1
“Fatica a vedere e a parlare delle difficoltà della figlia o meglio parla di “problemini”, che avrebbe
“la bambina” ma sembra decisamente lontano dal vedere la figlia, come un “soggetto”, capace di propri “pensieri e sentimenti” (…). Non sembra esserci un pensiero, che pare “realmente” incentrato su conoscere , su quali possano essere i suoi concreti desideri, la descrive e ne parla come Per_1 pagina 3 di 5 “una bambina” così ripete, dipendente dalla madre che, a sua volta, sarebbe, secondo lui, “poco capace, dice sempre di sì e non capisce”. Infine, la relazione sottolinea che le costanti svalutazioni del padre, in occasione degli incontri con figlia (ad esempio, rispetto al peso della ragazza), possano avere inciso negativamente rispetto all'autostima di , la quale è realmente portatrice di difficoltà cognitive, che la rendono una Per_1 ragazza vulnerabile e fragile. Di contro, la sig.ra ha manifestato adeguate capacità genitoriali;
è madre attenta, consapevole Pt_1 dei bisogni della figlia, capace di mettersi in discussione e costruttiva nei confronti degli operatori e dei Servizi. Conseguentemente e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la sig.ra andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole con Pt_1 un genitore distante (non solo per la lontananza geografica, ma anche per la scarsa capacità di comprendere le reali problematiche della minore), in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c. deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per le figlie siano adottate dalla madre. Deve inoltre disporsi che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre. Quanto agli incontri padre/figlia, tenuto conto dell'età di , essi possano avvenire secondo Per_1 accordi tra genitori e tra di essi e la minore, tenendo conto del gradimento di quest'ultima. Infine, il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione della minore appaia, in base all'art. 473-bis.4 c.p.c., superflua e contraria al suo interesse, essendo stata già sentita e coinvolta nell'ambito degli interventi predisposti dal servizio sociale e dal servizio di psicologia e tenuto conto che, in quella sede, ha chiaramente espresso le proprie volontà con riferimento al rapporto con il padre. In altri termini, la partecipazione diretta al processo si sarebbe risolta in un incombente emotivamente doloroso e non indispensabile ai fini della decisione.
Sulla domanda di contributo economico Passando agli aspetti economici, occorre analizzare i redditi delle parti e la loro situazione patrimoniale. La sig.ra è disoccupata, percepisce l'assegno di inclusione attualmente pari ad euro 1.000 Pt_1 comprensivi del contributo per la disabilità di;
percepisce inoltre il 100% dell'assegno unico Per_1 pari ad euro 298 ed una indennità di frequenza per di euro 349 per nove mesi. Deve pagare Per_1
l'affitto per casa ove abita con la minore (euro 470) oltre le bollette;
vi sono poi ulteriori spese extra per ripetizioni ed aiuto nei compiti per . Per_1
invece, lavora da tempo in Spagna dove si occupa di allacciare la fibra internet. Non sono emersi CP_1 significativi mutamenti della sua posizione reddituale rispetto al momento della separazione, nella quale le parti avevano concordato la quantificazione dell'assegno di mantenimento in euro 500. Pertanto, tenuto altresì conto che gli oneri di accudimento diretto della figlia gravano integramente sulla madre (attesa la sostanziale assenza di rapporti con il padre), deve essere posto a carico del sig. un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al CP_1 mantenimento di che pare equo quantificare in € 500, oltre alla partecipazione alle spese Per_1
“extra” indicate in dispositivo. L'assegno unico per la figlia sarà percepito integralmente dalla sig.ra genitore affidatario, in Pt_1 forza del disposto di cui all'art. 6 co 4 del d.lgs. 21 dicembre 2021, n. 230. pagina 4 di 5 Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico del resistente ancorché contumace. Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui al DM 147/22, tenendo conto della difficoltà della causa e del fatto che non si è svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto dai signori e trascrizione i cui estremi Parte_1 CP_1 sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
affida la figlia in via esclusiva alla madre , demandando alla medesima altresì le Per_1 Parte_1 decisioni di maggior interesse per la minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.), e disponendo che mantenga la Per_1 residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
dispone che il padre, qualora interessato, possa incontrare la figlia previo accordo con la madre e tenuto conto del gradimento di;
Per_1 dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1 Parte_2 l'assegno di € 500, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
dà atto che percepirà il 100% dell'assegno unico;
Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da , che liquida in CP_1 Parte_1 complessivi € 2.905 (€ 850,50 per fase studio, € 602 per fase introduttiva, € 1.452,50 per fase decisoria), oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
CI LL Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. CI LL GIUDICE
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16385/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DIANA RENATA da cui è Parte_1 rappresentata e difesa come da procura in atti
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la sig.ra
e il sig. in Coassolo (To) in data 22.9.2012 e trascritto nel Comune di Torino al Parte_1 CP_1
n.365 parte II, Serie A, anno 2012, ordinando conseguentemente all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza;
disporre in ragione della situazione esposta nel ricorso l'affidamento rafforzato della minore alla madre con mantenimento della residenza presso quest'ultima. Qualora il Tribunale disponesse l'affido esclusivo autorizzare la ricorrente a dare l'autorizzazione agli eventuali sostegni anche educativi predisposti dall'ASL in relazione all'handicap pagina 1 di 5 della figlia, così come dare le autorizzazioni per eventuali vacanze all'estero della stessa e le autorizzazioni per la richiesta del passaporto;
disporre che il padre possa incontrare la figlia secondo accordi con la stessa;
disporre che il sig. versi alla sig.ra entro il 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese la somma di euro 500 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie documentate come regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Torino, inclusi i campi estivi”.
Per il P.M.
“Visto nulla oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Torino il Parte_1 CP_1
22/09/2012. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 365, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012). Dal matrimonio è nato una figlia, , il 23.7.2010. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione giudiziale n. 6039/2018 emessa dal Tribunale di Torino in data 24.12.2018. Con ricorso depositato il 26/09/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre, con mantenimento della residenza presso quest'ultima, la regolamentazione del diritto di visita del padre, in modo tale che questi possa incontrare la figlia secondo la volontà della minore, nonché il riconoscimento di un contributo al mantenimento della minore di euro 500 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 21.10.2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
pagina 2 di 5 Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento della minore Per_1
Deve certamente essere confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre, , in Parte_1 applicazione dell'art. 337 quater c.c., atteso che l'affidamento ad entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza educativa del padre, emersi già nel corso del giudizio di separazione. Ed invero, già nel giudizio di separazione, le parti avevano rassegnato conclusioni congiunte, chiedendo l'affido esclusivo di , anche in considerazione del fatto che il padre, già all'epoca, si Per_1 era trasferito a . Il sig. continua, anche oggi, a vivere stabilmente in Spagna, sicchè CP_2 CP_1 non vi sono ragioni per discostarsi da tale modalità di affido, per il quale il padre aveva già all'epoca manifestato il proprio consenso. Inoltre, anche gli esiti dell'indagine sociale svolta nella presente causa hanno confermato come il sig. veda la figlia raramente. si è recata solo due volte a : la prima quando era in CP_1 Per_1 CP_2 quarta elementare, accompagnata dalla nonna paterna;
la seconda quando lei frequentava la prima media. Padre e figlia si sono visti in una unica successiva occasione, quando il padre era rientrato in Italia per una visita ai genitori. Il rapporto della minore con il padre – secondo quanto si legge nelle relazioni dei Servizi Sociali - è stato segnato, soprattutto in passato, da criticità e discussioni;
in alcuni momenti, la minore si è sentita offesa dal padre, anche con commenti negativi sul proprio peso. CP_1 dal canto suo, ha riferito di non condividere le scelte dell'ex moglie rispetto alla gestione della figlia, salvo poi non essersi mai interessato o attivato in modo concreto rispetto alla educazione della minore. Gli stessi insegnanti di non hanno ancora conosciuto il padre. Per_1
Ma è nella relazione del Servizio di Neuropsichiatria del 14.10.2025 che si ravvisano numerosi indici di inadeguatezza educativa del padre. Va premesso che , cui è stata riconosciuto un handicap Per_1 dalla competente commissione medica per “ritardo cognitivo lieve”, è seguita dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL di Torino Nord, in particolare dalla dott. . Ebbene, il sig. Per_2
– si legge nella citata relazione – “si presenta con una modalità piuttosto arrogante, affermando e CP_1 dimostrando scarsa fiducia nell'operato della dott.ssa , del medico, che ha svolto la Per_2 valutazione e nella scrivente “non mi piacciono sti psicologi, sti neuropsichiatri”, verbalizza proprio, attribuendo questa richiesta di rivolgersi nuovamente a codesta Autorità da parte della signora , Pt_1 come una ritorsione della donna nei suoi confronti “è fatta così, deve darmi fastidio, non c'è stata alcuna disperazione per la separazione, non c'è alcun problema, io le ho lasciato tutto e me ne sono andato via, cosa vuole ancora”.
“In quel “tutto” – continua la relazione ora citata – pare esserci anche la figlia”: pur riferendo di volersi occupare della figlia, attesa una asserita inadeguatezza materna, il sig. di fatto non si è mai CP_1 attivato. Non conosce i reali problemi della figlia, che tende a minimizzare o svalutare, senza realmente interessarsi alla vita ed al benessere di . Per_1
“Fatica a vedere e a parlare delle difficoltà della figlia o meglio parla di “problemini”, che avrebbe
“la bambina” ma sembra decisamente lontano dal vedere la figlia, come un “soggetto”, capace di propri “pensieri e sentimenti” (…). Non sembra esserci un pensiero, che pare “realmente” incentrato su conoscere , su quali possano essere i suoi concreti desideri, la descrive e ne parla come Per_1 pagina 3 di 5 “una bambina” così ripete, dipendente dalla madre che, a sua volta, sarebbe, secondo lui, “poco capace, dice sempre di sì e non capisce”. Infine, la relazione sottolinea che le costanti svalutazioni del padre, in occasione degli incontri con figlia (ad esempio, rispetto al peso della ragazza), possano avere inciso negativamente rispetto all'autostima di , la quale è realmente portatrice di difficoltà cognitive, che la rendono una Per_1 ragazza vulnerabile e fragile. Di contro, la sig.ra ha manifestato adeguate capacità genitoriali;
è madre attenta, consapevole Pt_1 dei bisogni della figlia, capace di mettersi in discussione e costruttiva nei confronti degli operatori e dei Servizi. Conseguentemente e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la sig.ra andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole con Pt_1 un genitore distante (non solo per la lontananza geografica, ma anche per la scarsa capacità di comprendere le reali problematiche della minore), in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c. deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per le figlie siano adottate dalla madre. Deve inoltre disporsi che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre. Quanto agli incontri padre/figlia, tenuto conto dell'età di , essi possano avvenire secondo Per_1 accordi tra genitori e tra di essi e la minore, tenendo conto del gradimento di quest'ultima. Infine, il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione della minore appaia, in base all'art. 473-bis.4 c.p.c., superflua e contraria al suo interesse, essendo stata già sentita e coinvolta nell'ambito degli interventi predisposti dal servizio sociale e dal servizio di psicologia e tenuto conto che, in quella sede, ha chiaramente espresso le proprie volontà con riferimento al rapporto con il padre. In altri termini, la partecipazione diretta al processo si sarebbe risolta in un incombente emotivamente doloroso e non indispensabile ai fini della decisione.
Sulla domanda di contributo economico Passando agli aspetti economici, occorre analizzare i redditi delle parti e la loro situazione patrimoniale. La sig.ra è disoccupata, percepisce l'assegno di inclusione attualmente pari ad euro 1.000 Pt_1 comprensivi del contributo per la disabilità di;
percepisce inoltre il 100% dell'assegno unico Per_1 pari ad euro 298 ed una indennità di frequenza per di euro 349 per nove mesi. Deve pagare Per_1
l'affitto per casa ove abita con la minore (euro 470) oltre le bollette;
vi sono poi ulteriori spese extra per ripetizioni ed aiuto nei compiti per . Per_1
invece, lavora da tempo in Spagna dove si occupa di allacciare la fibra internet. Non sono emersi CP_1 significativi mutamenti della sua posizione reddituale rispetto al momento della separazione, nella quale le parti avevano concordato la quantificazione dell'assegno di mantenimento in euro 500. Pertanto, tenuto altresì conto che gli oneri di accudimento diretto della figlia gravano integramente sulla madre (attesa la sostanziale assenza di rapporti con il padre), deve essere posto a carico del sig. un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al CP_1 mantenimento di che pare equo quantificare in € 500, oltre alla partecipazione alle spese Per_1
“extra” indicate in dispositivo. L'assegno unico per la figlia sarà percepito integralmente dalla sig.ra genitore affidatario, in Pt_1 forza del disposto di cui all'art. 6 co 4 del d.lgs. 21 dicembre 2021, n. 230. pagina 4 di 5 Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico del resistente ancorché contumace. Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui al DM 147/22, tenendo conto della difficoltà della causa e del fatto che non si è svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto dai signori e trascrizione i cui estremi Parte_1 CP_1 sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
affida la figlia in via esclusiva alla madre , demandando alla medesima altresì le Per_1 Parte_1 decisioni di maggior interesse per la minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.), e disponendo che mantenga la Per_1 residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
dispone che il padre, qualora interessato, possa incontrare la figlia previo accordo con la madre e tenuto conto del gradimento di;
Per_1 dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1 Parte_2 l'assegno di € 500, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
dà atto che percepirà il 100% dell'assegno unico;
Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da , che liquida in CP_1 Parte_1 complessivi € 2.905 (€ 850,50 per fase studio, € 602 per fase introduttiva, € 1.452,50 per fase decisoria), oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
CI LL Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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