Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2002, n. 5531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5531 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICAAITALHAN IN NOME DIE OPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 16127/99 Consigliere Cron. 15563Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Rep. Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere Ud. 24/01/02 Dott. Camilla DI IASI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DI TT NI;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 93/99 del Tribunale di TERMINI 358 IMERESE, depositata il 08/03/99 R.G. N. 646/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato DE FERRA' GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo e rigetto del primo motivo del ricorso. -2- r.g.n. 16127/99 ud. 24 gennaio 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso del 23 maggio 1996 Di TT NI conveniva in giudizio davanti al Pretore del lavoro di Termini Imerese l'INAIL per sentirlo condannare alla corresponsione in suo favore della rendita per malattia professionale (ipoacusia da rumore) contratta in occasione ed a causa della particolare attività lavorativa esplicata alle dipendenze della società AS.CAL. s.r.l. con le mansioni di operaio carpentiere addetto al getto del rivestimento della galleria autostradale lungo la Palermo- Messina in un ambiente per sua natura molto rumoroso. L'INAIL si costituiva resistendo. Disposta ed espletata una consulenza tecnica, con sentenza dell'11 giugno/18 agosto 1998 il Pretore riconosceva nel Di TT una perdita di capacità lavorativa del 17% condannando I'INAIL al pagamento della rendita, nonchè delle spese del giudizio. Avverso detta sentenza, con atto depositato il 13 ottobre 1998 I'INAIL proponeva appello davanti al Tribunale di Termini Imerese dolendosi della decisione pretorile. L'adito tribunale con sentenza 26 gennaio 8 marzo 1999 rigettava l'appello proposto dall'INAIL e condannava l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore del Di TT. In particolare il tribunale ha Osservato che il Di TT ha lavorato dal 1986 al 1992 in ambiente rumoroso alle dipendenze della ditta AS.CAL. con la qualifica di operaio carpentiere 3 addetto al getto di rivestimento di galleria autostradale. Dai risultati della visita specialistica audiologica espletata in primo grado, nonchè dalle indagini effettuate sul posto, il Di TT è risultato affetto da ipoacusia di tipo neurosensoriale bilaterale più accentuata per i toni acuti. In particolare il c.t.u ha accertato, in base alla documentazione fornita ed alle indagini effettuate il valore di 17% indicante la misura percentuale invalidante della sordità bilaterale presentata dal Di TT. Per altro ha ancora osservato il tribunale- le stesse mansioni del Di TT implicavano una attività svolta in ambiente estremamente rumoroso, come già valutato approfonditamente dal c.t.u. di primo grado. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l'INAIL con due motivi di ricorso. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la difesa dell'INAIL denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 66, e 74 del d. P. R. 30 giugno 1965 n. 1124, dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 113, 115, 116, 424, 437 e 445 cod. proc. civ., oltre che omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Argomenta che nel costituirsi in giudizio l'INAIL aveva eccepito il difetto di prova circa la durata, intensità e frequenza della esposizione a rischio da parte dell'assicurato, che non svolgeva 4 un'attività lavorativa tabellata. Il Pretore disponeva soltanto consulenza medico-legale i cui risultati poneva a base della sua decisione. Questa veniva tempestivamente impugnata dall'Istituto il quale insisteva specificamente sulla necessità che fosse provato il rischio mediante un'ulteriore consulenza mirata allo scopo.
2. Con il secondo motivo di ricorso 1'INAIL, denunciando la violazione degli artt. 90, 91, 101 e 350 c.p.c., si duole dell'erronea regolamentazione delle spese atteso che il Di TT era rimasto in realtà contumace nel giudizio d'appello.
3. Il primo motivo del ricorso è infondato. E' vero che ai fini della concessione della rendita da malattia professionale, grava sull'assicurato, che avanzi richiesta, nei confronti dell'Inail, l'onere di provare, nel caso di contestazione delle relative circostanze, la adibizione ad una lavorazione non tabellata, ovvero la esposizione al rischio ambientale e il nesso eziologico tra questo e la tecnopatia contratta;
al riguardo la prova della causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per raggiungere il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di rapporto di causalità ricorrendo anche ad ogni utile 5 iniziativa ex officio, diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni, richiesta di chiarimenti al ctu e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione alla entità e alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (ex plurimis Cass., sez. lav., 23 aprile 1997, n. 3523). Nella specie però questa valutazione, seppur sinteticamente, è stata effettuata perché il tribunale afferma che il Di TT ha lavorato in ambiente estremamente rumoroso>> come operaio carpentiere addetto al getto di rivestimento di galleria tribunale, facendo peraltro ancheautostradale;
ossia il riferimento alle risultanze della consulenza di primo grado, ha ritenuto il rischio ambientale e il nesso eziologico tra questo e la patologia accertata. Si tratta di una tipica valutazione di fatto rimessa del giudice di merito, non sindacabile nel all'apprezzamento giudizio di cassazione se non per vizio di motivazione carente o contraddittoria, vizio nella specie non sussistente. Deve infatti ribadirsi che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra 6 le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle ovvero quando esista insanabile parti о rilevabile di ufficio, contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione (Cass., sez. lav., 24 luglio 2000, n. 9716).
4. Fondato è invece il secondo motivo di ricorso risultando dagli atti che l'appellato non si era costituito nel giudizio d'appello soccombente (1'INAIL) non poteva esseree quindi l'appellante condannato al pagamento delle spese processuali;
spese delle quali è possibile dichiarare la non debenza con pronuncia di merito ex art. 384 c.p.C.. Nulla sulle spese di questo giudizio in mancanza di costituzione della parte intimata.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il 7 primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, pronunciando nel merito, dichiara non dovuto il rimborso alla parte appellata delle spese del giudizio d'appello. Nulla sulle spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Amoroso) (Massimo Genghini) вегейниращити шосека IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 17 APR. 2002 IL CANCELLIERE рачемст 8