Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3458 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Aula B . K 3-5-1987 UBBLICA ITALIANA IN NOME D03458/0 1 E G LEG A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.05935/98 REALE Presidente Dott. Pasquale Cron.7195 CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Giammarco VERUCCI Consigliere Dott. Giovanni Rep. Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Ud. 19/12/00 SALVAGO Consigliere Dott. Salvatore ha pronunciato la seguente: OGGETTO:sanzioni amministrative SENTENZA stradali sul ricorso proposto da: COMUNE di BUSTO ARSIZIO, in persona del Sindaco prof. AN SI, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni 268/A, presso l'avv. Alessio Petretti, che lo rappresenta e difende unitamente Travaglia di Busto Arsizio, giustaall'avv. Mario delega in atti;
ricorrente
contro
LO LO - intimato- avverso la sentenza del Pretore di Busto Arsizio n.65 2470Co/20 2000 del21.01.97/24.02.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Relatore Cons.G. Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza 21.01/24.02.97 il Pretore di Busto Arsizio, dopo aver accertato, in fatto, che LO GA aveva effettuato in data 10.02.94 il versamento destinato ad estinguere la trasgressione al codice stradale notificatagli il 19.10.93 e che tale versamento era tardivo perché effettuato oltre il sessantesimo giorno dalla notifica, rilevava però che tale versamento, in quanto anteriore alla formazione del ruolo 10.08.95, impediva la iscrizione a ruolo della sanzione, secondo quanto disposto dall'art. 389.3 del regolamento c.d.s. (DPR 495/92), da interpretare a favore del trasgressore. In conseguenza, accoglieva l'opposizione del GA alla cartella esattoriale, condannando il Comune di Busto Arsizio alle spese di causa. Con ricorso notificato al GA il 3.4.98 presso il procuratore costituito in primo grado ed il 6.4.98 presso il domicilio eletto nell'atto di opposizione, il Comune di Busto Arsizio avanzava due motivi di censura illustrati anche con memoria e chiedeva, in tesi, l'affermazione del principio di diritto e la decisione della causa nel merito;
in subordine, la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice;
spese competenze ed onorari di entrambi i gradi. L'intimato non si è costituito. 2 Motivi della decisione Col primo motivo di censura assume il ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa in violazione o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 389, 387 383 del dpr 495/92 nonché degli stessi articoli così come parzialmente modificati dal dpr 610/96, oltre che degli artt. 202, 203, 206 dlgs 285/92; col secondo motivo, deduce l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. La censura di violazione di legge è fondata. Il terzo comma dell'art. 389 del dpr 495/92, nel testo all'epoca vigente, disponeva: "3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, oltre alle spese del procedimento non dà luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all'art. 387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all'art. 206 del codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689." Secondo la sentenza impugnata, da tale previsione discendeva che il pagamento in misura ridotta (art. 202 c.d.s.) se effettuato prima della iscrizione a ruolo della sanzione, impediva la emissione del ruolo stesso e comportava il rilascio di quietanza, analoga a quella prevista dall'art. 387 dello stesso regolamento del C.d.s. In sostanza, secondo l'impugnata sentenza il trasgressore potrebbe estinguere la violazione col pagamento in misura ridotta sino a che non è formato il ruolo, tale formazione segnando il passaggio alla maggior 3 بره sanzione, non inferiore al doppio del minimo edittale, secondo quanto prevede l'art. 204 C.d.s. Tale interpretazione, peraltro, comporterebbe un contrasto tra la norma legislativa e la norma regolamentare, perché il regolamento verrebbe a vanificare il limite temporale -di sessanta giorni dalla notificazione- posto dall'art. 202.1 C.d.s., con conseguente illegittimità della norma regolamentare, ove non ne fosse possibile una diversa interpretazione. Non è infatti necessario alterare la scansione temporale fissata dagli artt. 202-206 C.d.s. se si interpreta il richiamato art. 389.3 reg. nel senso che il pagamento che impedisce l'iscrizione a ruolo è, decorso il termine di sessanta giorni, quello di somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale, maggiorata delle spese del procedimento, secondo la previsione dell'art. 203.3 della legge. Le modifiche apportate all'art. 389.3 del regolamento dall'art. 219 del dpr 610/96 -qui non direttamente operative perché entrate in vigore in epoca successiva- costituiscono quindi una conferma che, sin dall'origine, la norma regolamentare doveva essere interpretata nel senso precisato. Rimane, in conseguenza, assorbita la censura di vizio di motivazione. In applicazione dell'art. 384 cpc, va respinto il ricorso in opposizione alla cartella esattoriale n.88500459 proposto da LO GA. La modifica dell'art. 389.3 del regolamento, indice di scarsa chiarezza della stesura originaria, giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Caf. in accoglimento del primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiarando assorbito il secondo motivo;
decidendo nel merito, respinge il ricorso in opposizione proposto da LO GA;
compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 19 dicembre 2000 will nee Il Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MCANCELULTE Prima Sezione vile Bianchi Depositato in Cancelleria E - 9 MAR 2001 N O I A L " Z IL CANCELLIERE L A E R D T " S 9 I 7 1 G . 3 T E R . R A N ' A L 7 D L 6 E 9 E 1 D T - I 5 N - S E 3 N S E E E " S G I G E A L 5 بره