Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
In tema di onorari del difensore la disposizione dell'art. 30 della Legge n. 794del 1942, la quale prevede in caso di opposizione proposta a norma dell'art. 645 cod. proc. civ. contro il decreto ingiuntivo riguardante le suddette spettanze, il rito camerale e la decisione con ordinanza non impugnabile (perciò ricorribile solo in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.) ,deve considerarsi di diritto singolare per la non appellabilità del provvedimento terminale e l'eccezionale deroga al principio del doppio grado e perciò applicabile solo fino a quando l'oggetto della controversia rimanga limitato alla determinazione della misura del compenso spettante al legale. Pertanto nel caso in cui l'opponente abbia introdotto, ampliando il "thema decidendum" un'eccezione di compensazione o una domanda riconvenzionale oppure abbia contestato i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso e l'effettiva esecuzione delle prestazioni, il giudizio di opposizione non può procedere con il suddetto rito semplificato con la conseguenza che , qualora il giudice ritenga egualmente di pronunciarsi su alcuna di dette questioni, il provvedimento finale comunque denominato, costituisce una sentenza impugnabile con i normali mezzi.
Commentario • 1
- 1. Compensi professionali: rito sommario inammissibile se va deciso anche l'anAccesso limitatoAlessandra Agrillo · https://www.altalex.com/ · 15 maggio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4133 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - rel. Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO NR, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MANZONI 26, presso lo studio dell'avvocato D'ASTICE FRANCESCO, che lo difende unitamente all'avvocato DE SANNA EDUARDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOLEO MARIO;
- intimato -
avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 05/05/98 (Reg. volant. G. n. 89/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato FRANCESCO D'ASTICE, difensore del, ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 28-29 della Legge 13 giugno 1942, n. 794 l'avv. MA Condoleo, premesso di essere creditore nei confronti dell'ing. EN HI della somma complessiva di L. 10.896.185 - "o di quell'altro importo ritenuto di giustizia" - chiedeva che fosse ingiunto a costui il pagamento di tale somma oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Affermava il ricorrente di aver eseguito, nell'interesse dell'ing. HI, prestazioni professionali nella causa contro tale Bindo Arrivabene, conclusasi, dopo tre gradi di giudizio, in cassazione.
Al netto degli acconti ricevuti l'avv. Condoleo chiedeva L. 10.896.185.
Si costituiva regolarmente nel procedimento l'ing. EN HI eccependo di nulla dovere al legale e spiegando domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna dello stesso avv. Condoleo al pagamento in proprio favore della somma di L. 50.969.024. Con ordinanza emessa in data 22 aprile - 5 maggio 1998 la Corte d'Appello di Milano - sez. II civile - definitivamente pronunciando liquidava a favore dell'avv. MA Condoleo la somma di L. 6.000.000, dichiarando compensate interamente tra le parti le spese del procedimento.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l'ing. EN HI ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Il ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa. Condoleo MA non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 legge 13.6.1942 n. 794;
degli artt. 2697 e 2702 cod. civ.; degli artt. 112 e 115 c.p.c.;
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione dei principi del contraddittorio. Deduce il HI che l'ordinanza impugnata ha omesso di prendere in esame l'eccezione di estinzione del debito sollevata dal ricorrente, nonché la domanda riconvenzionale dallo stesso proposta per la restituzione della somma di L. 50.969.024, ritenendo erroneamente quest'ultima improponibile nello speciale procedimento previsto dagli artt. 28 e 29 della legge n. 794/1942, mentre avrebbe dovuto rimettere le parti dinanzi al tribunale per il giudizio ordinario.
Il tribunale non ha tenuto conto del principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il procedimento in esame è inapplicabile quando si controverte sui presupposti del diritto al compenso (cfr. Cass. sent. n. 7533/1997); e nella specie si erano contestate le prestazioni dell'avv. Condoleo come eseguite, affermando poi l'ordinanza che era onere del ricorrente dimostrare che i versamenti effettuati dovevano imputarsi alle prestazioni indicate nella parcella e non ad altre, impedendo così allo stesso, con l'applicazione del rito speciale della legge n. 794/1942, di svolgere le sue difese.
Il ricorso è fondato.
L'ordinanza impugnata ha ritenuto improponibile la domanda riconvenzionale perché incompatibile con la celerità del procedimento disciplinato dalla legge n. 794/1942. È però giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. ex multis sentt. n. 4619/93; 8446/97; n. 7533/97; 11849/97, 4375/95) che, in tema di onorari di avvocato e procuratore, la disposizione dell'art. 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794 - la quale prevede, in caso di opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante le suddette spettanze, il rito camerale e la decisione con ordinanza non impugnabile (perciò ricorribile solo in cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione) - deve considerarsi di diritto singolare, per la non appellabilità del provvedimento terminale e l'eccezione deroga al principio del doppio grado, e perciò applicabile solo fino a quando l'oggetto della controversia rimanga limitato alla determinazione della misura del compenso spettante al legale;
che, pertanto, nel caso in cui l'opponente abbia introdotto, ampliando il thema decidendum, un'eccezione di compensazione o una domanda riconvenzionale, oppure abbia contestato i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso e l'effettiva esecuzione delle prestazioni, il giudizio di opposizione non può procedere con il suddetto rito semplificato, con la conseguenza che, qualora il giudice ritenga egualmente di pronunciarsi su alcuna di dette questioni, il provvedimento finale, comunque denominato, costituisce una sentenza impugnabile con i normali mezzi.
Da quanto innanzi esposto consegue che la trattazione e la decisione della lite dovevano seguire il rito ordinario. Accolto il ricorso, l'ordinanza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Milano, la quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001