Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4133
CASS
Sentenza 22 marzo 2001

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Massime1

In tema di onorari del difensore la disposizione dell'art. 30 della Legge n. 794del 1942, la quale prevede in caso di opposizione proposta a norma dell'art. 645 cod. proc. civ. contro il decreto ingiuntivo riguardante le suddette spettanze, il rito camerale e la decisione con ordinanza non impugnabile (perciò ricorribile solo in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.) ,deve considerarsi di diritto singolare per la non appellabilità del provvedimento terminale e l'eccezionale deroga al principio del doppio grado e perciò applicabile solo fino a quando l'oggetto della controversia rimanga limitato alla determinazione della misura del compenso spettante al legale. Pertanto nel caso in cui l'opponente abbia introdotto, ampliando il "thema decidendum" un'eccezione di compensazione o una domanda riconvenzionale oppure abbia contestato i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso e l'effettiva esecuzione delle prestazioni, il giudizio di opposizione non può procedere con il suddetto rito semplificato con la conseguenza che , qualora il giudice ritenga egualmente di pronunciarsi su alcuna di dette questioni, il provvedimento finale comunque denominato, costituisce una sentenza impugnabile con i normali mezzi.

Commentario1

  • 1Compensi professionali: rito sommario inammissibile se va deciso anche l'anAccesso limitato
    Alessandra Agrillo · https://www.altalex.com/ · 15 maggio 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4133
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4133
Data del deposito : 22 marzo 2001

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