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Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2023, n. 16476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16476 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'EL ES, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/09/2022 del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che chiesto la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'avvocato Cristian Cristiano che, rispondendo alle richieste del Procuratore generale ha insistito per la fondatezza dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. ES D'EL, con il patrocinio del difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in funzione Giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro con cui era stata applicata al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere. Penale Sent. Sez. 6 Num. 16476 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 08/03/2023 I Giudici della cautela hanno ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico di ES D'EL accusato di essere partecipe dell'associazione di «'ndrangheta» attiva sul territorio cosentino, compagine che vedrebbe al vertice AN AT (artt. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, cod. pen. in relazione al capo I). 2. Avverso l'ordinanza il ricorrente propone tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 309, comma 5 e 10 cod. proc. pen. Il ricorrente rileva come su specifica richiesta formulata il 27 ottobre 2022 al Tribunale del riesame fosse stata richiesta copia degli atti ivi trasmessi avvedendosi che i verbali di interrogatorio dei collaboratori di giustizia, da cui erano desunti i gravi indizi, contenessero solo "omissis", privi di alcun contenuto;
l'omessa trasmissione di atti su cui è stata fondata la misura, implica la nullità dell'ordinanza. 2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge quanto a valutazione dei gravi indizi ex art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta partecipazione all'associazione mafiosa. Il Tribunale — secondo la difesa - ha omesso di argomentare: in ordine alle deduzioni difensive oltre che in ordine alle dichiarazioni rese dallo stesso imputato in sede di udienza allorché aveva affermato di un litigio occorso con AN IM, uno dei suoi accusatori;
in merito alla dedotta assenza di dichiarazioni di ZZ TO, principale collaboratore di giustizia che secondo le propalazioni di altri collaboratori avrebbe affiliato il ricorrente;
in ordine alla carenza di riscontri circa l'intervenuta affiliazione, visto che le dichiarazioni di ST TI non sono idonee a corroborare la circostanza allorché accenna ai compiti asseritamente svolti da ES D'EL con particolare riferimento all'impiego nella attività di spaccio di eroina, fattispecie che non gli è mai stata contestata. La difesa osserva come il ricorrente, nell'arco degli ultimi quindici anni fosse stato detenuto tanto da essere libero solo per il periodo di appena un anno e sette giorni non continuativi;
censura la lettura parcellizzata effettuata dal Tribunale che non consente di comprendere la consistenza dell'addebito. Osserva, ancora, come non sia stato contestato a ES D'EL alcun reato fine e che gli unici a riferire della sua presunta affiliazione sono i collaboratori AN IM, con cui aveva avuto dei dissidi, e TI ST che contraddice il primo. Secondo AN IM, infatti, ES D'EL sarebbe stato affiliato insieme a De GR, IS, AF IO e SO Andrea;
secondo ST TI, invece, sarebbe stato lo stesso AN 2 IM ad affiliarlo e l'affiliazione avrebbe riguardato NC AL, De GR e EV LE;
la riferita partecipazione da parte di AN PI era contenuta nelle sole dichiarazioni rese nel 2019 e non anche in quelle del 2018. Nessuna dichiarazione in ordine alla presunta attività di spaccio di eroina viene riscontrata. 2.3. Con il terzo motivo la difesa deduce vizi di motivazione quanto agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Il Tribunale ha reso in punto di esigenze cautelari una motivazione generica che non prende in esame la situazione del ricorrente, l'assenza di precedenti per spaccio di eroina, annoverandone solo uno per hashish, il lungo tempo trascorso dall'affiliazione o dall'attività di spaccio, attività comunque prive di riscontro;
non è stato valorizzato il tempo silente di almeno cinque anni tra quanto contestato e l'applicazione della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso con cui si deduce la nullità della ordinanza impugnata per omessa trasmissione nei termini degli atti utilizzati ai fini della emissione della misura cautelare è manifestamente infondato costituendo principio di diritto pacifico quello secondo cui l'eccezione relativa alla mancata trasmissione di atti rilevanti da parte del pubblico ministero al tribunale del riesame non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione (Sez. 3, n. 47559 del 16/07/2019, dep. 2019, Milanese, Rv. 277991). Questa Corte ha infatti rilevato che solo il Collegio cautelare può compiere la necessaria valutazione di merito in ordine al valore contenutistico dell'atto tardivamente trasmesso, al fine di stabilire il momento in cui tale atto sia entrato nella disponibilità del pubblico ministero e se esso costituisca elemento sopravvenuto favorevole per l'indagato (Sez. 6, n. 7355 del 19/09/2018, dep. 2019, Barbagallo, Rv. 275208 - 01; Sez. 6, n. 45911 del 26/09/2011, Scalercio, Rv. 251181). Né sortisce utile effetto la prospettazione da parte della difesa di difficoltà incontrate nell'estrapolazione delle copie in formato digitale che non avrebbero consentito di accertare in tempo utile la dedotta carenza contenutistica degli atti (che si afferma contengano solo degli "omissis"), visto che i motivi di riesame della difesa e la memoria di ES D'EL acquisita al verbale di udienza (atti cui questa Corte può accedere in ragione del dedotto vizio processuale) riportano il 3 contenuto accusatorio delle dichiarazioni dei collaboratori che, pertanto, ben poteva essere immediatamente visionato attraverso la consultazione del limitato numero di atti cui le stesse si riferiscono con conseguente non certo disagevole deduzione della relativa eccezione nella pertinente sede di merito. 3. Il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la valutazione degli elementi indiziari ex art. 192 cod. proc. pen., di non agevole intellegibilità, è versato in fatto e comunque indeducibile avendo il Tribunale reso una motivazione non illogica in ordine alle ragioni che deponevano per l'appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso facente capo agli SE, che vede al vertice della confederazione, per come ricostruita dagli stessi giudici della cautela, AN AT. Deve ribadirsi il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti. Tanto costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). Con motivazione esaustiva il Tribunale della cautela ha comunque delineato il quadro associativo che costituiva la premessa al fine di valutare l'adeguatezza o meno degli elementi ai fini della sussistenza dei gravi indizi, evidenziando le varie compagini, la confederazione che era stata costituita tra le stesse che mantenevano una struttura verticistica con una ripartizione del territorio e dei compiti svolti nella realizzazione dei reati sino a prevedere la definizione della specifica tipologia di sostanza stupefacente che ogni sodalizio era deputato a commercializzare. 4 È stato evidenziato come il ricorrente, sulla base delle incrociate dichiarazioni dei collaboratori LE ES, AN PI, ST TI e IL GI, si inserisse nell'ambito dell'associazione confederata ed in particolare all'interno dell'articolazione facente capo a Tonino ES, inserito nel cosiddetto gruppo degli "Zingari", articolazione particolarmente attiva e, per accordi intervenuti, "competente" in merito al commercio di sostanza stupefacenti del tipo eroina. La decisione ha rilevato, in risposta alle deduzioni difensive, che alla luce dell'intervenuta affiliazione in carcere del ricorrente risalente al 2010, per come evidenziata dai collaboratori di giustizia, non determinanti si rivelasse la circostanza che ES D'EL, per lungo tempo, fosse stato detenuto, avendo il Tribunale valorizzato lo svolgimento di compiti funzionali al ruolo di partecipe anche durante la limitazione della libertà personale che si esplicava nel dirimere eventuali conflitti tra detenuti all'interno della struttura carceraria, ruolo a cui aveva fatto specifico riferimento proprio ST TI, collaboratore di giustizia. La decisione ha dato conto del perché le differenze emergenti tra le dichiarazioni di AN PI ed SE LE in ordine all'affiliazione in carcere del ricorrente, non fossero determinanti, visto che la discrasia riguardava esclusivamente l'identità delle persone che vi avevano partecipato o che erano presenti, senza che ciò intaccasse il nucleo centrale costituito dal corrispondente dato connesso all'intervenuta affiliazione del ricorrente. In ordine alla intervenuta affiliazione, infatti, concordi risultavano le parti delle propalazioni che inquadravano ES D'EL nell'articolazione facente capo agli ES, quale soggetto attivo nel commercio di sostanza stupefacente del tipo eroina tra il 2014 ed il 2015 (concordi sia AN IM che LE SE), dato particolarmente valorizzato dal Collegio della cautela che ha osservato come tale elemento trovasse riscontro nel fatto che vedeva in precedenza gli ES, secondo plurime e convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia, essere subentrati proprio nel commercio di detta sostanza secondo le ripartizioni registrate a monte dalla confederazione mafiosa. La sussistenza dei gravi indizi in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente, pertanto, è stata ricondotta non solo alla formale affiliazione (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 02, secondo cui la stessa costituisce grave indizio della condotta partecipativa, ove risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed 5 associazione), ma anche alla concreta attività svolta all'interno dell'istituto di pena e all'esterno quale attivo nello spaccio di sostanza stupefacente. Né risulta pregevole il rilievo secondo cui il ricorrente non risulta coinvolto in nessun reato fine e tantonneno nell'attività di spaccio di eroina, dovendosi invece rilevare come costituisca principio pacifico quello secondo cui la commissione dei "reati-fine" (e tantomeno il loro omesso accertamento), non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703 - 02). A fronte di analisi delle risultanze indiziarie prive di manifesta illogicità, in conclusione, il ricorrente contrappone o elementi irrilevanti (l'assenza di ulteriori atti istruttori a carico oltre alle dichiarazioni dei collaboratori) o non determinanti perché non idonei a sovvertire l'esito del giudizio cautelare (la mancata risposta al manoscritto in cui ES D'EL rappresentava i contrasti avuti in carcere con AN IM). 4. Infondato risulta il terzo motivo con cui si contesta la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Si premette il pacifico principio di diritto espresso da questa Suprema Corte secondo cui, nel caso di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sussiste una presunzione relativa di pericolosità sociale, che può essere superata solo quando emerga la rescissione del vincolo associativo, e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Quanto all'adeguatezza, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 48 del 2015, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 273, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., esclusivamente nella parte in cui tale norma prevede la presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere nei confronti del concorrente esterno nel delitto di associazione mafiosa, ribadendo la legittimità della scelta del legislatore al ricorso in via esclusiva alla misura carceraria nei confronti di chi risulti inserito a pieno titolo nell'associazione (in tal senso, tra le tante, v. Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 1, n. 13593 del 9/11/2016, Curcio, Rv. 269510; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726). Ciò premesso, il ricorrente deduce elementi già presi in esame dal Tribunale, come la datazione dei fatti, omettendo di confrontarsi con la motivazione resa sul punto se non attraverso l'apodittica censura secondo cui sarebbero motivazioni stereotipate in quanto in maniera identica riferite ad un gran numero di coindagati, deduzione però priva di una effettiva smentita del contenuto e, 6 pertanto, generica specie nella parte in cui sono stati adeguatamente confutati alla luce del contesto associativo di riferimento e si fa espresso riferimento alla storia criminale del ricorrente per come valorizzata dal Tribunale del riesame. Quanto al tempo, che il ricorrente afferma essere silente e comunque non inferiore a cinque anni dai fatti, il Tribunale ha dato conto delle ragioni che facevano ritenere il dato recessivo in ragione della caratura e strutturazione del sodalizio mafioso, della datazione dell'appartenenza allo stesso e del percorso criminale del D'EL che ha dimostrato un'incessante intraneità senza che gli elementi addotti deponessero per una dissociazione del prevenuto la cui stabilità del vincolo risulta - di fatto - smentita anche in ragione della tipologia della compagine associativa di riferimento. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 6. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 08/03/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che chiesto la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'avvocato Cristian Cristiano che, rispondendo alle richieste del Procuratore generale ha insistito per la fondatezza dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. ES D'EL, con il patrocinio del difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in funzione Giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro con cui era stata applicata al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere. Penale Sent. Sez. 6 Num. 16476 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 08/03/2023 I Giudici della cautela hanno ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico di ES D'EL accusato di essere partecipe dell'associazione di «'ndrangheta» attiva sul territorio cosentino, compagine che vedrebbe al vertice AN AT (artt. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, cod. pen. in relazione al capo I). 2. Avverso l'ordinanza il ricorrente propone tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 309, comma 5 e 10 cod. proc. pen. Il ricorrente rileva come su specifica richiesta formulata il 27 ottobre 2022 al Tribunale del riesame fosse stata richiesta copia degli atti ivi trasmessi avvedendosi che i verbali di interrogatorio dei collaboratori di giustizia, da cui erano desunti i gravi indizi, contenessero solo "omissis", privi di alcun contenuto;
l'omessa trasmissione di atti su cui è stata fondata la misura, implica la nullità dell'ordinanza. 2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge quanto a valutazione dei gravi indizi ex art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta partecipazione all'associazione mafiosa. Il Tribunale — secondo la difesa - ha omesso di argomentare: in ordine alle deduzioni difensive oltre che in ordine alle dichiarazioni rese dallo stesso imputato in sede di udienza allorché aveva affermato di un litigio occorso con AN IM, uno dei suoi accusatori;
in merito alla dedotta assenza di dichiarazioni di ZZ TO, principale collaboratore di giustizia che secondo le propalazioni di altri collaboratori avrebbe affiliato il ricorrente;
in ordine alla carenza di riscontri circa l'intervenuta affiliazione, visto che le dichiarazioni di ST TI non sono idonee a corroborare la circostanza allorché accenna ai compiti asseritamente svolti da ES D'EL con particolare riferimento all'impiego nella attività di spaccio di eroina, fattispecie che non gli è mai stata contestata. La difesa osserva come il ricorrente, nell'arco degli ultimi quindici anni fosse stato detenuto tanto da essere libero solo per il periodo di appena un anno e sette giorni non continuativi;
censura la lettura parcellizzata effettuata dal Tribunale che non consente di comprendere la consistenza dell'addebito. Osserva, ancora, come non sia stato contestato a ES D'EL alcun reato fine e che gli unici a riferire della sua presunta affiliazione sono i collaboratori AN IM, con cui aveva avuto dei dissidi, e TI ST che contraddice il primo. Secondo AN IM, infatti, ES D'EL sarebbe stato affiliato insieme a De GR, IS, AF IO e SO Andrea;
secondo ST TI, invece, sarebbe stato lo stesso AN 2 IM ad affiliarlo e l'affiliazione avrebbe riguardato NC AL, De GR e EV LE;
la riferita partecipazione da parte di AN PI era contenuta nelle sole dichiarazioni rese nel 2019 e non anche in quelle del 2018. Nessuna dichiarazione in ordine alla presunta attività di spaccio di eroina viene riscontrata. 2.3. Con il terzo motivo la difesa deduce vizi di motivazione quanto agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Il Tribunale ha reso in punto di esigenze cautelari una motivazione generica che non prende in esame la situazione del ricorrente, l'assenza di precedenti per spaccio di eroina, annoverandone solo uno per hashish, il lungo tempo trascorso dall'affiliazione o dall'attività di spaccio, attività comunque prive di riscontro;
non è stato valorizzato il tempo silente di almeno cinque anni tra quanto contestato e l'applicazione della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso con cui si deduce la nullità della ordinanza impugnata per omessa trasmissione nei termini degli atti utilizzati ai fini della emissione della misura cautelare è manifestamente infondato costituendo principio di diritto pacifico quello secondo cui l'eccezione relativa alla mancata trasmissione di atti rilevanti da parte del pubblico ministero al tribunale del riesame non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione (Sez. 3, n. 47559 del 16/07/2019, dep. 2019, Milanese, Rv. 277991). Questa Corte ha infatti rilevato che solo il Collegio cautelare può compiere la necessaria valutazione di merito in ordine al valore contenutistico dell'atto tardivamente trasmesso, al fine di stabilire il momento in cui tale atto sia entrato nella disponibilità del pubblico ministero e se esso costituisca elemento sopravvenuto favorevole per l'indagato (Sez. 6, n. 7355 del 19/09/2018, dep. 2019, Barbagallo, Rv. 275208 - 01; Sez. 6, n. 45911 del 26/09/2011, Scalercio, Rv. 251181). Né sortisce utile effetto la prospettazione da parte della difesa di difficoltà incontrate nell'estrapolazione delle copie in formato digitale che non avrebbero consentito di accertare in tempo utile la dedotta carenza contenutistica degli atti (che si afferma contengano solo degli "omissis"), visto che i motivi di riesame della difesa e la memoria di ES D'EL acquisita al verbale di udienza (atti cui questa Corte può accedere in ragione del dedotto vizio processuale) riportano il 3 contenuto accusatorio delle dichiarazioni dei collaboratori che, pertanto, ben poteva essere immediatamente visionato attraverso la consultazione del limitato numero di atti cui le stesse si riferiscono con conseguente non certo disagevole deduzione della relativa eccezione nella pertinente sede di merito. 3. Il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la valutazione degli elementi indiziari ex art. 192 cod. proc. pen., di non agevole intellegibilità, è versato in fatto e comunque indeducibile avendo il Tribunale reso una motivazione non illogica in ordine alle ragioni che deponevano per l'appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso facente capo agli SE, che vede al vertice della confederazione, per come ricostruita dagli stessi giudici della cautela, AN AT. Deve ribadirsi il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti. Tanto costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). Con motivazione esaustiva il Tribunale della cautela ha comunque delineato il quadro associativo che costituiva la premessa al fine di valutare l'adeguatezza o meno degli elementi ai fini della sussistenza dei gravi indizi, evidenziando le varie compagini, la confederazione che era stata costituita tra le stesse che mantenevano una struttura verticistica con una ripartizione del territorio e dei compiti svolti nella realizzazione dei reati sino a prevedere la definizione della specifica tipologia di sostanza stupefacente che ogni sodalizio era deputato a commercializzare. 4 È stato evidenziato come il ricorrente, sulla base delle incrociate dichiarazioni dei collaboratori LE ES, AN PI, ST TI e IL GI, si inserisse nell'ambito dell'associazione confederata ed in particolare all'interno dell'articolazione facente capo a Tonino ES, inserito nel cosiddetto gruppo degli "Zingari", articolazione particolarmente attiva e, per accordi intervenuti, "competente" in merito al commercio di sostanza stupefacenti del tipo eroina. La decisione ha rilevato, in risposta alle deduzioni difensive, che alla luce dell'intervenuta affiliazione in carcere del ricorrente risalente al 2010, per come evidenziata dai collaboratori di giustizia, non determinanti si rivelasse la circostanza che ES D'EL, per lungo tempo, fosse stato detenuto, avendo il Tribunale valorizzato lo svolgimento di compiti funzionali al ruolo di partecipe anche durante la limitazione della libertà personale che si esplicava nel dirimere eventuali conflitti tra detenuti all'interno della struttura carceraria, ruolo a cui aveva fatto specifico riferimento proprio ST TI, collaboratore di giustizia. La decisione ha dato conto del perché le differenze emergenti tra le dichiarazioni di AN PI ed SE LE in ordine all'affiliazione in carcere del ricorrente, non fossero determinanti, visto che la discrasia riguardava esclusivamente l'identità delle persone che vi avevano partecipato o che erano presenti, senza che ciò intaccasse il nucleo centrale costituito dal corrispondente dato connesso all'intervenuta affiliazione del ricorrente. In ordine alla intervenuta affiliazione, infatti, concordi risultavano le parti delle propalazioni che inquadravano ES D'EL nell'articolazione facente capo agli ES, quale soggetto attivo nel commercio di sostanza stupefacente del tipo eroina tra il 2014 ed il 2015 (concordi sia AN IM che LE SE), dato particolarmente valorizzato dal Collegio della cautela che ha osservato come tale elemento trovasse riscontro nel fatto che vedeva in precedenza gli ES, secondo plurime e convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia, essere subentrati proprio nel commercio di detta sostanza secondo le ripartizioni registrate a monte dalla confederazione mafiosa. La sussistenza dei gravi indizi in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente, pertanto, è stata ricondotta non solo alla formale affiliazione (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 02, secondo cui la stessa costituisce grave indizio della condotta partecipativa, ove risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed 5 associazione), ma anche alla concreta attività svolta all'interno dell'istituto di pena e all'esterno quale attivo nello spaccio di sostanza stupefacente. Né risulta pregevole il rilievo secondo cui il ricorrente non risulta coinvolto in nessun reato fine e tantonneno nell'attività di spaccio di eroina, dovendosi invece rilevare come costituisca principio pacifico quello secondo cui la commissione dei "reati-fine" (e tantomeno il loro omesso accertamento), non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703 - 02). A fronte di analisi delle risultanze indiziarie prive di manifesta illogicità, in conclusione, il ricorrente contrappone o elementi irrilevanti (l'assenza di ulteriori atti istruttori a carico oltre alle dichiarazioni dei collaboratori) o non determinanti perché non idonei a sovvertire l'esito del giudizio cautelare (la mancata risposta al manoscritto in cui ES D'EL rappresentava i contrasti avuti in carcere con AN IM). 4. Infondato risulta il terzo motivo con cui si contesta la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Si premette il pacifico principio di diritto espresso da questa Suprema Corte secondo cui, nel caso di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sussiste una presunzione relativa di pericolosità sociale, che può essere superata solo quando emerga la rescissione del vincolo associativo, e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Quanto all'adeguatezza, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 48 del 2015, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 273, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., esclusivamente nella parte in cui tale norma prevede la presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere nei confronti del concorrente esterno nel delitto di associazione mafiosa, ribadendo la legittimità della scelta del legislatore al ricorso in via esclusiva alla misura carceraria nei confronti di chi risulti inserito a pieno titolo nell'associazione (in tal senso, tra le tante, v. Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 1, n. 13593 del 9/11/2016, Curcio, Rv. 269510; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726). Ciò premesso, il ricorrente deduce elementi già presi in esame dal Tribunale, come la datazione dei fatti, omettendo di confrontarsi con la motivazione resa sul punto se non attraverso l'apodittica censura secondo cui sarebbero motivazioni stereotipate in quanto in maniera identica riferite ad un gran numero di coindagati, deduzione però priva di una effettiva smentita del contenuto e, 6 pertanto, generica specie nella parte in cui sono stati adeguatamente confutati alla luce del contesto associativo di riferimento e si fa espresso riferimento alla storia criminale del ricorrente per come valorizzata dal Tribunale del riesame. Quanto al tempo, che il ricorrente afferma essere silente e comunque non inferiore a cinque anni dai fatti, il Tribunale ha dato conto delle ragioni che facevano ritenere il dato recessivo in ragione della caratura e strutturazione del sodalizio mafioso, della datazione dell'appartenenza allo stesso e del percorso criminale del D'EL che ha dimostrato un'incessante intraneità senza che gli elementi addotti deponessero per una dissociazione del prevenuto la cui stabilità del vincolo risulta - di fatto - smentita anche in ragione della tipologia della compagine associativa di riferimento. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 6. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 08/03/2023.