Versione
12 luglio 2012
12 luglio 2012
Art. 6. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Bologna, sentenza 27/09/2021, n. 2221Provvedimento: N. R.G. 8393/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8393/2019 promossa da: Controparte_1 (C.F. C.F._1 ), con il patrocinio dell'avv. PAGLIANI LUCA e dell'avv. CORINALDESI ANDREA ( C.F._2 ) VIA SANTO STEFANO 50 40100 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA S. STEFANO N. 50 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. PAGLIANI LUCA ATTORE/I contro Controparte_2 (C.F. P.IVA_1 ), con il patrocinio dell'avv. AN RD e dell'avv. BALLI CRISTINA ( C.F._3 ) VIA ALTABELLA N. 3 …Leggi di più...
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