Sentenza 26 novembre 2009
Massime • 1
Non costituisce fatto ingiusto, tale da integrare la circostanza attenuante comune della provocazione, la determinazione di porre fine ad una relazione sentimentale, in quanto costituisce espressione del legittimo esercizio del diritto di libertà sessuale. (Fattispecie in materia di violenza sessuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2009, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 26/11/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 2101
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 4216/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.D., nato a
(OMISSIS);
Avverso la sentenza, resa dalla Corte di Appello di Roma in data 31/10/08;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. Santi Gazzara;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore del ricorrente, avv. BONANNI BRUNO, il quale ha concluso insistendo in ricorso;
Udito il difensore della parte civile, avv. Serena Cinelli, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria inoltrata in atti.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Gup presso il Tribunale di Roma, con sentenza del 24/10/07, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava F.D., responsabile dei reati di violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni, ingiuria e minaccia, commessi in danno di Z.F., e lo condannava alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, con applicazione delle pene accessorie, nonché al risarcimento dei danni ed al pagamento di una provvisionale, per l'importo di Euro 50.000,00, in favore della parte civile costituita. A seguito di appello interposto dalla difesa del prevenuto, la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 31/10/08, ha confermato la decisione di prime cure.
Propone ricorso per cassazione il F. a mezzo del proprio difensore, con i seguenti motivi:
- ha errato la Corte territoriale a non accogliere la eccezione di incompetenza, tempestivamente sollevata, con la quale si era rilevato che il delitto di violenza sessuale, di cui alla imputazione, si era concretizzato in territorio di competenza del Tribunale di Velletri;
- ha errato, altresì, il giudice di merito nel non rilevare come dalle emergenze istruttorie risultasse con netta evidenza che al rapporto sessuale la Z. avesse acconsentito volontariamente, per cui non poteva considerarsi cristallizzato il reato ex art. 609 bis c.p., ascritto all'imputato;
- il risarcimento del danno, proposto dall'imputato, a mezzo Ufficiale Giudiziario, con offerta reale, per Euro 20.000,00, avrebbe dovuto indurre il decidente a concedere la attenuante di cui all'art.62 c.p., n. 6, che, di contro, con argomentazione del tutto carente,
è stata denegata;
- del pari illogica si appalesa la argomentazione svolta in sentenza in merito alla mancata concessione della attenuante della provocarne, ex art. 62 c.p., n. 2;
- nel ritenere il concorso tra le fattispecie di cui all'art. 609 bis, aggravata ex art. 609 ter c.p., n. 4, e la fattispecie di cui all'art. 605 c.p., la Corte territoriale ha svolto un discorso giustificativo che viola non solo il contenuto precettivo della norma sostanziale, ma si pone, peraltro, in contrasto insanabile col dato processuale, decisivo e rilevante, rappresentato dalle dichiarazioni rese in querela dalla p.o., la cui corretta lettura permette di rilevare la esatta scansione temporale delle condotte criminose attribuite al prevenuto e di escludere la sussistenza dell'affermato concorso tra i delitti de quibus;
- totale assenza di motivazione in relazione al rigetto dei motivi di appello, concernenti le imputazioni di cui agli artt. 582 e 585 c.p., art. 576 c.p., n. 1, e art. 61 c.p., n. 2, nonché artt. 81, 594 e 612 c.p.. La difesa dell'imputato, con memoria inoltrata in atti ha formulato un ulteriore motivo di impugnazione, relativo alla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3, determinata dalla erronea valutazione delle prove, in particolare della documentazione clinica, rilasciata dal Pronto Soccorso dell'Ospedale (OMISSIS), che permette di rilevare come nessuna traccia della violenza sessuale denunciata sia emersa dai controlli specialistici effettuati sulla donna.
La difesa di parte civile ha depositato note di replica al ricorso ed alla memoria aggiunta, contestando, punto per punto, le censure mosse in impugnazione, in un correlato esame con il discorso giustificativo, svolto dal giudice di merito, così da evidenziare la logicità e la correttezza della sentenza resa dalla Corte di Appello;
con una ulteriore memoria la stessa difesa eccepisce la inammissibilità del motivo attinente alla applicazione dell'art. 609 bis c.p., comma 3, in quanto esso esula dalle doglianze libellate con il ricorso principale, e, quindi, non può trovare ingresso, visto che la facoltà del ricorrente di presentare nuovi motivi trova limite nel necessario riferimento di questi ai motivi principali dei quali, quelli aggiunti, devono rappresentare solo uno sviluppo o una migliore esposizione, anche per ragioni, eventualmente, non evidenziate, ma sempre collegabili ai capi ed ai punti già dedotti. Secondo la difesa della p.c., in ogni caso, la domanda ex novo avanzata è infondata, in quanto il diniego della attenuante de qua risulta giustamente motivato dal decidente, che in sentenza, sul punto, ha affermato che lo stato di terrore ingenerato nella vittima dalle modalità esecutive della azione del F., preclude la applicazione della attenuante del fatto lieve.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La sentenza impugnata è sorretta da una argomentazione motivazionale logica e corretta in ogni suo punto.
Non può trovare ingresso la eccezione di incompetenza territoriale, rilevato che la regola per cui nel giudizio abbreviato rileva solo la inutilizzabilità patologica e non quella, così detta, fisiologica della prova opera anche per gli atti processuali propulsivi ed introduttivi del rito, inficiati da nullità intermedie, e per la eccezione sulla competenza territoriale che, per il regime ad essi riconosciuto, rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati.
Ne consegue che, una volta richiesto ed ammesso il giudizio abbreviato, la eccezione relativa alla competenza territoriale, suscettibile di rinuncia, non è più ammissibile, neanche se già proposta in precedenza e disattesa (Cass. 17/10/06, n. 4127; Cass. S.U. 21/6/2000, n. 16). La parte abdica alle nullità intermedie nel richiedere di essere giudicata con un rito le cui regole ed articolazioni processuali escludono la deducibilità di nullità a regime intermedio, verificatesi nella fase anteriore, con eccezione di quelle assolute, rilevabili in ogni stato e grado del procedimento, ex art. 179 c.p.p.. È stato precisato da questa Corte che il fondamento normativo di tale soluzione è di sistema e trova espressione nell'art. 183 c.p.p., lett. a), che normativizza la sanatoria delle nullità
mediante la rinuncia per fatta concludentia, configurantesi nella esplicita e consapevole richiesta di un rito governato da regole diverse rispetto a quelle dell'ordinario dibattimento e la cui prima deroga è la mancanza del segmento processuale dedicato alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari, ex art. 491 c.p.p.. Regola di sistema che non può che coinvolgere tutte le questioni proponibili o, in ogni caso, dedotte e già decise negativamente nella udienza preliminare, cui la parte privata, con la richiesta formulata nella stessa udienza e con le forme stabilite per gli atti che esprimono consenso o rinuncia a diritti personalissimi, pone (Cass. 4/5/06, n. 33519). Con il secondo motivo di ricorso viene ribadito quanto assunto in uno specifico motivo di appello, secondo cui la Z. fu consenziente al congiungimento carnale con l'imputato, rilevato che dalla certificazione medica, afferente l'esito dell'accertamento al quale si sottopose la ragazza dopo i fatti, non emergerebbe alcuna lesione sintomatica di una violenza sessuale.
Sul punto, a giusta ragione, il giudice di merito osserva che la certificazione medica evidenzia inequivocamente i segni delle percosse subite dalla donna al volto, che permettono di chiarire la realtà vissuta dalla stessa la sera dei fatti. Le percosse, infatti, subite dalla giovane hanno preceduto e seguito la rottura del parabrezza dell'auto da parte dell'imputato a mani nude, e lo stato iracondo del quale era in preda il F. non può non avere ingenerato nella Z. un comportamento di terrorizzata sottomissione, incompatibile con le lesioni che l'assunto difensivo pretenderebbe di riscontrare nelle parti corporee della vittima, maggiormente interessate dalla violenza sessuale. Peraltro, la censura formulata palesa una rilettura delle emergenze istruttorie, già oggetto di analitico esame da parte del giudice di merito, sulle quali al giudice di legittimità è inibita ogni ulteriore indagine estimativa.
Del pari correttamente la Corte territoriale motiva il rigetto delle invocate attenuanti di cui all'art. 62 c.p., nn. 6 e 2, rilevando - relazione alla prima - che il comportamento dell'imputato che intenda ottenere la concessione della attenuante della riparazione del danno deve prescindere da considerazioni relative alla prova della sussistenza di un danno risarcibile, occorrendo, invece, che sia tale da eliminare ogni conseguenza dannosa derivante dal commesso reato e, quindi, da giustificare un trattamento sanzionatorio meno rigoroso nei confronti del prevenuto.
Appare del tutto evidente la ininfluenza della circostanza relativa allo sforzo economico del prevenuto medesimo ai fini della offerta risarcitoria che, nella specie, va ritenuta palesemente inconsistente in relazione al danno psicologico subito dalla vittima, che potrebbe riverberarsi sulla esistenza di essa per lungo tempo. In ordine al riconoscimento della attenuante della provocazione il giudice di merito ha osservato che va anzitutto rilevato come la sproporzione tra il fatto ingiusto (secondo la tesi difensiva) e la reazione dell'imputato è oltremodo evidente e merita, pertanto, la più prudente valutazione, alla luce delle più recenti pronunce di legittimità che, comunque, non escludono la applicabilità della citata attenuante anche in tali casi.
Nella specie, l'imputato non ha reagito al tradimento, ma alla confessione della ragazza, circostanza che non può essere certo equiparata al tradimento sentimentale scoperto in flagrante adulterio o con altri mezzi, che non siano conseguenza di un atto di costrizione dell'autore del tradimento stesso, che si legittimerebbero la concessione dell'attenuante in parola. La confessione di avere tradito, pertanto, non può non flettere il disvalore della violazione delle comuni regole di convivenza sociale, costituente la ratio della circostanza de qua, facendo venir meno i presupposti per la applicazione della norma invocata. Devesi, ancora osservare, che la determinazione di rompere una relazione sentimentale non può costituire fatto ingiusto e provocatorio, in quanto attiene all'esercizio del diritto di libertà sessuale, tanto che anche il rifiuto di mantenere la promessa di matrimonio non integra tale fattispecie, rispondendo ad un principio di libertà e rappresentando una normale eventualità in ogni ceto sociale.
Con il quinto motivo di ricorso viene contestato il ritenuto concorso tra la fattispecie di cui all'art. 609 bis, aggravata ex art. 609 ter, n. 4, e la fattispecie di cui all'art. 605 c.p., in quanto la Corte territoriale è pervenuta ad affermarne la sussistenza sulla scorta di un ragionamento che, nel contempo, viola il contenuto precettivo della norma sostanziale e si pone in insanabile contrasto col dato processuale, decisivo e rilevante, rappresentato dalle dichiarazioni rese in querela dalla parte lesa.
È da osservare che il giudice di merito ha valutato come le condotte ascritte al F. risultino, in maniera inequivoca, distinte tra il sequestro di persona, avvenuto non appena l'imputato si è messo alla guida dell'auto della ragazza, nonostante questa lo implorasse di farla scendere, e la violenza sessuale, avvenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo ed in condizioni di evidente privazione della libertà della vittima. Nè è emersa prova alcuna che il sequestro sia stato perpetrato con l'iniziale intento del prevenuto di sottoporre la Z. alla violenza.
Con tale assunto la Corte territoriale ha dato contezza di avere fatto buon governo dei principi in materia dettati dalla giurisprudenza di legittimità: questa Corte ha, infatti, avuto modo di affermare, che il reato di sequestro di persona concorre con quello di violenza sessuale nel caso in cui la privazione della libertà non si esaurisca nel tempo occorrente a commettere il delitto contro la libertà sessuale, ma si prolunghi prima o dopo la costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali (Cass. 13/10/04, Piazza;
Cass. 10/1/03, Raffi A. ed altri), come avvenuto nel caso di specie.
L'ultima censura mossa con il ricorso principale denunzia il vizio di manifesta apparenza della motivazione in ordine a due specifici capi dell'atto di appello, inerenti ai reati di lesioni personali aggravate ingiuria e minaccia, dei quali l'imputato è stato ritenuto responsabile.
La doglianza non appare fondata per due ordini di motivi. In primis si rileva che l'intera argomentazione motivazionale, sviluppata dal giudice di merito, appare, ictu oculi, focalizzata sulla attendibilità della p.o. e, sulla credibilità di ogni punto del narrato offerto da essa, supportata da specifici riscontri estrinseci, che hanno permesso al decidente di pervenire nella convinzione che i fatti si siano realmente verificati per come rappresentati dalla ragazza.
Ciò ha determinato la Corte territoriale a non soffermarsi nel riscontrare i detti motivi di appello, in quanto la sussistenza dei delitti di lesioni personale aggravata, di ingiuria e minaccia è stata ritenuta suffragata dalle emergenze istruttorie, già ampiamente analizzate e valutate in senso negativo per il prevenuto. Di poi, la censura, così per come avanzata appare del tutto generica ed aspecifica.
Quanto alla invocata concessione della attenuante speciale di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., fondata appare la eccezione di inammissibilità, sollevata, con memoria ritualmente inoltrata in atti, dalla difesa di p.c.: detta domanda, infatti, costituisce un motivo nuovo e non può trovare ingresso, rilevato che la facoltà del ricorrente di presentare nuovi motivi trova il limite nel necessario riferimento ai motivi principali dei quali, quelli aggiunti devono rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore esposizione, anche per ragioni non eventualmente evidenziate, ma sempre collegabili ai capi e ai punti già dedotti (Cass. 2/12/04, n. 46950; Cass. 27/9/04, n. 37983). Nella specie detto motivo aggiunto pone alla attenzione di questa Corte una questione non enunciata nell'originario atto di impugnazione, ne' con motivo specifico, ne' all'interno di altra più generale censura.
P.Q.M.
La Corte Suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché delle spese di parte civile, che liquida in Euro 3.800,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010