Sentenza 21 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio il ricorso per cassazione proposto dall'interessato ai sensi dell'art. 6, comma quarto, della legge 30 luglio 1990 n. 217 va dichiarato inammissibile anche se con lo stesso siano dedotti vizi di legittimità, atteso che il rimedio previsto dalla legge ha natura di "reclamo" o "opposizione", da proporsi innanzi allo stesso organo giudiziario che ha emesso il provvedimento; ne' può esserne ordinata la trasmissione al giudice competente in quanto trattandosi di rimedi non omogenei non opera il principio di conservazione dell'impugnazione.
Commentario • 1
- 1. Cassazione: licenziamento legittimo per ricaduta in malattia dovuta ad imprudenzaAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 12 febbraio 2011
La S.C., con riferimento al caso di lavoratore sanzionato disciplinarmente per essersi recato durante distinti periodi di ferie in paese tropicale, contraendo ogni volta la malaria e così prolungando per malattia l'assenza dal lavoro, nell'affermare il principio secondo cui il lavoratore è libero di decidere come e dove utilizzare il periodo di ferie, ha ritenuto che tale libertà debba essere coniugata con l'obbligo di buona fede delle parti dei contratti a prestazioni corrispettive, che impone a ciascuna parte di preservare gli interessi dell'altra parte anche a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi giuridici, e che è violato non solo nel caso di dolo, ma anche di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2001, n. 5952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5952 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 12/01/2001
1. Dott. ALDO S. RIZZO - Consigliere - SENTENZA
2. " CO MO " N. 65
3. " AU AS " REGISTRO GENERALE
4. " ALDO FIALE " N. 28704/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di MA AJ UA NI, n. a Jerez Frontera (Spagna) il 5-9-1952
avverso il provvedimento 7-4-2000 del G.I.P. del Tribunale di Roma Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE Lette le richieste del P.M. che ha concluso per la pronuncia di declaratoria di non luogo a provvedere con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
Il G.I.P. del Tribunale di Roma, con decreto del 7.4.2000 - emesso ai sensi dell'art. 6, 1^ comma, della legge 30.7.1990, n. 217 - dichiarava inammissibile l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata da RO AR UA NI, rilevando che "dagli atti del procedimento non risulta integrato il presupposto della residenza in Italia dell'istante".
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del RO AR, il quale ha lamentato l'erronea interpretazione dell'art. 1, 6^ comma, della legge n. 217/1990 ("Il trattamento riservato dalla presente legge al cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato"), prospettando che tale norma - finalizzata a dare attuazione ai principi della tutela giurisdizionale dei diritti, fissati dall'art. 24 della Costituzione - richiederebbe il requisito della residenza in Italia soltanto per l'apolide e non per il cittadino straniero.
Il P.M., con requisitoria scritta, ha chiesto che venga dichiarato "non luogo a provvedere" e che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Roma in quanto il "ricorso" in oggetto va inteso nel senso di "reclamo" o "opposizione", da proporsi - ai sensi dell'art.6, 4^ comma, della legge n. 217/1990 - davanti al tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento oggetto di doglianza.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte:
- la cognizione dei "ricorsi" avverso i decreti emessi nel procedimento penale o in quello penale militare in materia di rigetto dell'istanza di ammissione, revoca o modificazione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché di liquidazione dei compensi professionali, spetta al giudice penale collegiale (tribunale o corte di appello) - individuato in base al criterio di appartenenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato - il quale decide, secondo la speciale procedura prevista dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942, con ordinanza suscettibile di ricorso per cassazione (Cass., Sez. Unite, 6.12.1999, n. 25, confl. giurisd. in proc. Di Dona);
- in tema di gratuito patrocinio, il "ricorso" che l'interessato, ai sensi dell'art. 6, comma quarto, della legge 30.7.1990, n. 217, può proporre "davanti al tribunale o alla corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell'istanza" va inteso nel senso di "reclamo" o "opposizione" da proporsi, quindi, davanti allo stesso organo giudiziario (tribunale o corte di appello) che ha emesso il provvedimento oggetto di doglianza (Cass., Sez. 1^ 30.4.1997, n. 2716);
- legittimato a proporre "ricorso" al tribunale o alla corte di appello avverso il decreto del giudice in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è solo l'interessato e non anche il difensore (Cass., Sez. 1^, 30.12.1999, n. 7045, ric. Esposito);
- a norma dell'art. 6, 5^ comma, della legge 30.7.1999, n. 217, la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decida sul ricorso, proposto contro il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, spetta solo all'interessato e non al difensore. Attesa, infatti, la natura sostanzialmente amministrativa del procedimento in questione, non è applicabile l'art. 99 c.p.p., che estende al difensore le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato (Cass., Sez. 3^, 5.11.1999, n. 2954, ric. Ghidoni). Nella fattispecie in esame l'interessato ha omesso di proporre il "ricorso", previsto dall'art. 6, 4^ comma, della legge n.217/1990, "davanti al tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto" con cui l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è stata dichiarata inammissibile ed impropriamente il suo difensore (non legittimato) ha proposto un ricorso diretto per Cassazione non previsto e non consentito dalla legge. Tale ultimo ricorso è inammissibile, attesa la natura sostanzialmente amministrativa del procedimento in questione, a nulla rilevando che con esso siano stati dedotti vizi di legittimità, e non può essere qualificato come "ricorso" ai sensi dell'art. 6, 4^ comma, della legge con la contestuale trasmissione degli atti al giudice competente, in quanto - trattandosi di rimedi non omogenei - non opera il principio di conservazione dell'impugnazione consacrato nella regola di cui all'art. 568, 5^ comma, c.p.p. (vedasi, per le relative argomentazioni, sia pure con riferimento a diverso mezzo di impugnazione, Cass., Sez. Unite, 12.2.2000, n. 27, ric. Magnani). La declaratoria di inammissibilità del presente ricorso non preclude, ovviamente, all'interessato (e non al difensore) la facoltà di attivare in ogni tempo la procedura rituale, il cui provvedimento conclusivo è ricorribile per cassazione a norma dell'ultimo comma dell'art. 6, ultimo comma, della legge n. 217/1990. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie in esame, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di lire 500.000.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visto l'art. 6 della legge n. 217/1990, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di lire cinquecentomila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2001