Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 05/02/2026, n. 1262
CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'atto di gravame contesta chiaramente la sentenza impugnata e specifici punti di essa, in osservanza dell'art. 53 D.Lgs. 546/92, rendendo infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.

  • Inammissibile
    Illegittimità della cartella per falsità delle dichiarazioni fiscali

    La richiesta di accertamento della falsità delle dichiarazioni integrative è stata ritenuta inammissibile poiché proposta per la prima volta in appello e estranea all'oggetto del giudizio, che concerne esclusivamente la cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato.

  • Rigettato
    Sospensione del giudizio per pregiudizialità con procedimenti penale e civile pendenti

    La pendenza di procedimenti penali e civili non incide sul presente giudizio, trattandosi di accertamento formale di imposte dichiarate.

  • Accolto
    Legittimità della cartella di pagamento

    La cartella impugnata è legittima in quanto origina da controllo formale su dichiarazione presentata dalla società, contenente imposte IVA periodiche dichiarate e non versate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 05/02/2026, n. 1262
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1262
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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