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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 05/02/2026, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1262/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI IS MARCO, Presidente
GL SO, RE
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3065/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5354/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2024 0021454717000 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6677/2025 depositato il
07/11/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.L. in liquidazione impugna, nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate di Caserta, la sentenza n. 5354/2024 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta aveva rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 S.r.L. avverso la cartella di pagamento n. 02820240021454717000, relativa ad IVA anno 2020, condannando la società alle spese.
Avverso detta pronuncia la società proponeva appello deducendo, tra l'altro, difetto di motivazione, illegittimità della cartella per falsità delle dichiarazioni fiscali e chiedendo la sospensione del giudizio per pregiudizialità con procedimenti penale e civile pendenti.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 53 D.Lgs. 546/92,
l'inammissibilità della richiesta di accertamento della falsità delle dichiarazioni ex art. 19 D.Lgs. 546/92 e la correttezza della cartella, scaturente da controllo formale ex artt. 36-bis e 54-bis.
Non si costituiva ADER ancorché ritualmente intimata.
Con memoria illustrativa la appellante ribadiva le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, l'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata, atteso che l'atto di gravame, pur limitandosi a riproporre le doglianze del ricorso introduttivo, contesta chiaramente la sentenza impugnata e, in particolare, specifici punti di essa, in osservanza di quanto prescritto dall'art. 53 D.Lgs. 546/92.
Parimenti, la richiesta di accertamento della falsità delle dichiarazioni integrative è inammissibile, poiché proposta per la prima volta in appello e comunque estranea all'oggetto del presente giudizio, che concerne esclusivamente la cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA anno
2020.
Nel merito, la cartella impugnata è legittima: essa origina da controllo formale su dichiarazione presentata dalla società, contenente imposte IVA periodiche dichiarate e non versate. La pendenza di procedimenti penali e civili non incide sul presente giudizio, trattandosi di accertamento formale di imposte dichiarate.
L'appello deve dunque essere disatteso. Le peculiari circostanze di fatto dedotte dalla appellante, pur non idonee a viziare l'atto originariamente impugnato e la sentenza appellata, appaiono tuttavia consentire alla Corte la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello ;
compensa le spese.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI IS MARCO, Presidente
GL SO, RE
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3065/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5354/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2024 0021454717000 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6677/2025 depositato il
07/11/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.L. in liquidazione impugna, nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate di Caserta, la sentenza n. 5354/2024 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta aveva rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 S.r.L. avverso la cartella di pagamento n. 02820240021454717000, relativa ad IVA anno 2020, condannando la società alle spese.
Avverso detta pronuncia la società proponeva appello deducendo, tra l'altro, difetto di motivazione, illegittimità della cartella per falsità delle dichiarazioni fiscali e chiedendo la sospensione del giudizio per pregiudizialità con procedimenti penale e civile pendenti.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 53 D.Lgs. 546/92,
l'inammissibilità della richiesta di accertamento della falsità delle dichiarazioni ex art. 19 D.Lgs. 546/92 e la correttezza della cartella, scaturente da controllo formale ex artt. 36-bis e 54-bis.
Non si costituiva ADER ancorché ritualmente intimata.
Con memoria illustrativa la appellante ribadiva le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, l'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata, atteso che l'atto di gravame, pur limitandosi a riproporre le doglianze del ricorso introduttivo, contesta chiaramente la sentenza impugnata e, in particolare, specifici punti di essa, in osservanza di quanto prescritto dall'art. 53 D.Lgs. 546/92.
Parimenti, la richiesta di accertamento della falsità delle dichiarazioni integrative è inammissibile, poiché proposta per la prima volta in appello e comunque estranea all'oggetto del presente giudizio, che concerne esclusivamente la cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA anno
2020.
Nel merito, la cartella impugnata è legittima: essa origina da controllo formale su dichiarazione presentata dalla società, contenente imposte IVA periodiche dichiarate e non versate. La pendenza di procedimenti penali e civili non incide sul presente giudizio, trattandosi di accertamento formale di imposte dichiarate.
L'appello deve dunque essere disatteso. Le peculiari circostanze di fatto dedotte dalla appellante, pur non idonee a viziare l'atto originariamente impugnato e la sentenza appellata, appaiono tuttavia consentire alla Corte la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello ;
compensa le spese.